Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6742 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 10/03/2020), n.6742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32286-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PRIMO OSVALDO AUGERI;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE, (OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1205/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia del 20.3.2018 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso del contribuente, che impugnando avvisi di intimazione di pagamento in materia di TARSU, IRPEF e IVA ha dedotto la omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche ai predetti avvisi di accertamento. Si costituisce l’Agenzia delle entrate con controricorso. E’ stato costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016. Il Collegio osserva che in relazione ai motivi di ricorso, appare necessario acquisire il fascicolo del merito, non presente in atti.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo del processo e dispone l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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