Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6742 del 10/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 10/03/2020), n.6742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32286-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PRIMO OSVALDO AUGERI;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE
ENTRATE, (OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
contro
COMUNE DI MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1205/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
che:
C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia del 20.3.2018 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso del contribuente, che impugnando avvisi di intimazione di pagamento in materia di TARSU, IRPEF e IVA ha dedotto la omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche ai predetti avvisi di accertamento. Si costituisce l’Agenzia delle entrate con controricorso. E’ stato costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016. Il Collegio osserva che in relazione ai motivi di ricorso, appare necessario acquisire il fascicolo del merito, non presente in atti.
P.Q.M.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo del processo e dispone l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020