Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6741 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI SANITARI (OMISSIS), in persona del

Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Signora D.G.

D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’Avvocato Prof. COREO NICOLA, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE FRANCO BALLARINI E VITTORIA GEMMATI SOLDATI (OMISSIS),

in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dr. G.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106-B,

presso lo studio dell’avvocato ARNABOLDI LUIGI, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3705/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA –

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 23/9/2008, depositata il 21/10/2008,

R.G.N. 1741/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato NICOLA CORBO;

udito l’Avvocato LUIGI ARNABOLDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Superiore di Studi Sanitari propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato l’appello da esso proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la condanna del locatore Fondazione Franco Ballarini e Vittoria Gemmati Soldati al pagamento dell’indennita’ per i miglioramenti apportati all’immobile ed al rimborso delle spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria.

La Fondazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorso e’ improcedibile.

Il ricorrente da infatti atto che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, ma ha omesso di depositare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, la copia notificata con la relata di notifica (ovvero con la busta contenente l’atto, se notificato a mezzo posta), cosi’ precludendo a questa Corte il riscontro della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione (SSUU ord. 9005/09, ord. 25070/10).

2.- L’Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA