Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6741 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 10/03/2020), n.6741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14306-2018 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6317/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile (seminterrato secondo il ricorrente) sito in (OMISSIS) nella microzona (OMISSIS) ((OMISSIS)) della città di Roma ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non sufficientemente motivato pur in considerazione delle migliorate condizioni del contesto urbano del quartiere;

che la Commissione Tributaria Regionale, presso la quale la parte contribuente si era costituita, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo la motivazione dell’accertamento adeguata, posto che la procedura di riclassamento è stata effettuata nell’ambito di una cd. “revisione massiva” dei classamenti a livello di microzona, che non prevede una previa visita di sopralluogo;

che la parte contribuente proponeva ricorso affidato a quattro motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso esame dell’eccezione di tardività dell’appello sollevata dall’appellata in ragione dell’art. 327 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, per l’erronea ed incongrua motivazione in ordine all’eccezione di inesistenza della notifica dell’atto giudiziario, effettuato attraverso l’ausilio di uno spedizioniere privato (Nexive s.p.a.) e non DA Poste Italiane s.p.a..

Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per l’insufficienza e carenza della motivazione del provvedimento di classamento, in considerazione della prova contraria fornita dal contribuente sull’inapplicabilità al proprio immobile del classamento massivo.

Con il quarto motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè violazione del principio di diritto che impone al giudice di decidere sulla base delle prove offerte dalle parti (principio dispositivo, avendo il giudice omesso di valutare la prova contraria fornita dal contribuente in ordine all’applicabilità nel caso specifico del classamento massivo);

ritenuto che, alla luce di Cass. SU n. 299 del 2020, occorre acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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