Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6740 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., titolare dell’omonima ditta di servizi per la

vigilanza urbana campestre e scorta valori in (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 93, presso lo

studio dell’avvocato PRETEROTI NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIBITONTO SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2551/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/10/2005 R.G.N. 1739/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, al Pretore, giudice del lavoro, di Foggia, in data 9.9.1997, C.S., titolare dell’omonima ditta di servizi per la vigilanza urbano – campestre e scorta valori nel Comune di (OMISSIS), proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 3715 e 3736/97 emessi in favore dell’inps, rispettivamente per la somma di L. 341.716.101 e L. 19.453.816 per contributo SSN e sanzioni civili. A sostegno dell’opposizione deduceva l’inquadramento della sua impresa nel settore commercio ai fini previdenziali sin dall’inizio dell’attivita’ avvenuta nel gennaio del 1978, a nulla rilevando il riconoscimento della natura industriale dell’attivita’ svolta ai fini degli sgravi contributivi ex lege n. 1089 del 1968, disposto con le sentenze – parziale e definitiva – del Pretore di Foggia n. 609/89 e n. 710/92, contestando l’assunto dell’inps secondo cui tali sentenze avrebbero statuito l’inquadramento nel settore industria anche ai fini previdenziali.

Con sentenza non definitiva in data 21.6.2000 il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione; rilevava in particolare che il Pretore, nelle due sentenze suddette, si era pronunciato esclusivamente sul diritto del C. ad usufruire degli sgravi contributivi, nulla avendo statuito in merito all’inquadramento previdenziale, e che il preteso credito dell’inps nasceva dall’erroneo convincimento che all’inquadramento nel ramo industriale ai fini degli sgravi dovesse seguire necessariamente la medesima classificazione anche ai fini previdenziali.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 10.10.2005, accoglieva il gravame rilevando, tra l’altro, che la sentenza del Pretore di Foggia n. 609/89 aveva affermato in generale la natura industriale dell’attivita’ svolta dal C., e che tale natura emergeva altresi’ dal contenuto della lettera del 28.11.1984 inviata dal predetto al reparto “Contributi” dell’Inps; pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava il C. al pagamento delle somme indicate nei decreti ingiuntivi opposti.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione C. S. con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

In particolare rileva che erroneamente nella sentenza impugnata era stato affermato che mancava un provvedimento Inps di inquadramento previdenziale dell’impresa C. nel ramo commercio, se non quello relativo agli assegni familiari; ed invero, prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, l’Istituto predetto applicava la classificazione disposta per gli assegni familiari, in forza di una prassi che trovava giustificazione pratica nella mancanza di criteri specifici di classificazione delle imprese.

Quindi non puo’ dubitarsi che l’impresa C. era inquadrata nel settore commercio per tutte le gestioni assicurative amministrate dall’Inps.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

In particolare rileva che con la lettera del 28.11.1984, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza impugnata, il C. intendeva esclusivamente ottenere il beneficio degli sgravi contributivi, ritenendo che l’attivita’ svolta rientrasse tra quelle previste dall’art. 2195 c.c.; comunque la suddetta manifestazione di volonta’ non aveva alcun valore formale in ordine alla materia oggetto della presente controversia, e quindi non poteva incidere sulla problematica del presente contenzioso, avente ad oggetto gli effetti delle due sentenze pretorili concernenti l’inquadramento dell’impresa.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, la sentenza pretorile n. 609/89 aveva disposto l’inquadramento dell’impresa C. fra le imprese industriali a far data dal 2.1.1978 limitatamente ai fini del beneficio degli sgravi contributivi e non anche ai fini previdenziali, non essendo quest’ultimo inquadramento oggetto del contenzioso.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Rileva in particolare il ricorrente, posto che con la predetta sentenza pretorile n. 609/89 non era stato statuito l’inquadramento dell’impresa C. nel settore industria ai fini previdenziali, che il provvedimento Inps dell’8.11.1995 di rettifica dell’inquadramento non poteva ritenersi esecutivo della predetta sentenza, ma era un atto del tutto autonomo, e percio’ esso era illegittimo per violazione del D.M. 18 luglio 1983, art. 49, comma 3, 2A parte, L. n. 88 del 1989 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 essendo l’impresa in parola inquadrata legittimamente nel settore commercio ai fini previdenziali alla stregua dei criteri vigenti prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989.

Il ricorso non e’ fondato.

Ritiene il Collegio di dover procedere ad una valutazione unitaria dei motivi di gravame proposti, essendo gli stessi tra loro strettamente connessi.

Ed invero parte ricorrente ha rilevato che dalla sentenza n. 609/89 emergeva chiaramente, perche’ esplicitamente detto in motivazione, che l’accoglimento dell’articolata domanda riguardava esclusivamente il riconoscimento dell’inquadramento nel ramo industriale ai fini degli sgravi richiesti, nulla statuendosi in ordine agli ulteriori ed eventuali riflessi ricollegabili al detto riconoscimento, anche perche’ non oggetto di domanda; ed ha concluso che il giudicato formatosi sulla sentenza pretorile suddetta riguardava esclusivamente l’inquadramento dell’impresa nel settore industriale ai fini degli sgravi contributivi, e non gia’ l’asserito inquadramento previdenziale.

Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare che, a monte della valutazione del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza pretorile n. 609/89 e dell’accertamento se la stessa abbia statuito in ordine all’inquadramento dell’impresa C. nel settore industria solo al fine dell’applicazione degli sgravi contributivi ovvero anche ai fini previdenziali, si pone il problema di carattere generale concernente la possibilita’ o meno, ai sensi della vigente normativa in materia, di siffatto duplice inquadramento.

Orbene, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimita’, condiviso dal Collegio, e come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass. sez. lav., 8.8.2008 n. 21474; Cass. sez. lav., 23.2.2007 n. 4274; Cass. sez. lav., 16.3.2004 n. 5363), per le imprese che siano sorte prima della entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49) non e’ configurabile il cosiddetto doppio inquadramento – ai fini degli sgravi contributivi, appunto, ed ai fini dell’obbligazione contributiva – in quanto la natura industriale di una impresa va accertata in base ai criteri generali (di cui all’art. 2195 c.c.), in forza del rinvio implicito alla predetta disposizione codicistica, nel difetto di qualsiasi previsione esplicita in senso contrario, da parte della legislazione sugli sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel mezzogiorno (e, segnatamente, del D.L. n. 918, art. 18, come sostituto dalla Legge di Conversione n. 1089 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni, che identifica i destinatari degli sgravi), nonche’, rispettivamente, del rinvio esplicito (di cui ai D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 33, T.U. sugli assegni familiari, come sostituito dalla L. n. 1038 del 1961, art. 6), alla stessa disposizione, ai fini dell’obbligazione contributiva. Conseguentemente, per quanto qui interessa, le imprese di vigilanza – gia’ in attivita’, come nella specie, alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (di cui alla predetta L. n. 88 del 1989, art. 49) – una volta accertato l’inquadramento nel settore industriale ai fini degli sgravi contributivi, vanno inquadrate nel medesimo settore anche ai fini previdenziali.

Esclusa la possibilita’ del doppio inquadramento, e rilevato che con la predetta sentenza pretorile n. 609 del 1989 era stato ritenuto l’inquadramento dell’impresa C. nel settore industria ai fini degli sgravi contributivi sulla base della natura industriale dell’attivita’ svolta ai sensi dell’art. 2195 c.c., il provvedimento di rettifica dell’inquadramento dell’Inps in data 8.11.1995 deve ritenersi assolutamente legittimo, avendo il detto Istituto accertato la natura industriale dell’impresa in questione proprio in base ai criteri generali di cui al predetto art. 2195 c.c..

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso puo’ trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA