Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6740 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28561/2012 R.G. proposto da:

G.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Cardoni,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via dei

Gracchi n. 209, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 149/21/12 depositata l’11 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e in subordine il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione proposta da G.P. – venditore ambulante di prodotti d’igiene – contro l’avviso di accertamento emesso nei di lui confronti in applicazione degli studi di settore per l’anno d’imposta 2003.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello del contribuente, ritenendo ininfluente ai fini della tempestività del ricorso di primo grado che egli avesse presentato istanza di accertamento con adesione.

Il soccombente ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione, dalla quale si è infine astenuta.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 per non aver il giudice d’appello riconosciuto la sospensione del termine giurisdizionale prodotta dall’istanza di adesione; il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione, per aver il giudice d’appello dichiarato insussistenti i presupposti della procedura adesiva; il terzo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8 per non aver il giudice d’appello computato la giacenza quanto al perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.

I motivi vanno esaminati unitariamente per connessione logica.

1.1. I motivi sono inammissibili.

Per come trascritta in ricorso, la sentenza di primo grado ha dichiarato tardiva l’impugnazione perchè notificata solo il 18 marzo 2009 contro l’avviso di accertamento notificato il 17 dicembre 2008, senza che il termine impugnatorio fosse rimasto sospeso D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6 dal momento che l’istanza adesiva era stata presentata dopo la scadenza.

A questa ricostruzione – evidentemente fatta propria dal giudice d’appello nel dichiarare “non sussistevano i presupposti per l’attivazione della procedura dell’accertamento con adesione” – il ricorrente oppone che la notifica dell’avviso di accertamento si è perfezionata solo il 27 dicembre 2008 per omesso ritiro nei dieci giorni e che fu quindi tempestiva la notifica dell’istanza di adesione inoltrata il 19 febbraio 2009.

Tuttavia, il ricorso per cassazione non trascrive la relata di notifica dell’avviso di accertamento, nè quella dell’istanza per adesione, ciò che integra violazione del principio di autosufficienza; violazione decisiva, perchè è onere di chi invoca la sospensione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6 provarne il fatto generativo (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4247, Rv. 625288).

2. Il quarto motivo di ricorso denuncia omessa motivazione circa la (in)congruità della percentuale di ricarico adottata dallo studio di settore.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La conferma della sentenza d’appello in ordine alla tardività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento ha carattere pregiudiziale e toglie interesse ad ogni questione sul merito dell’impugnazione stessa; in disparte che, omettendo di riprodurre l’avviso di accertamento, il ricorso per cassazione manifesta un’ulteriore frontale violazione del principio di autosufficienza.

3. I motivi di ricorso devono essere dichiarati tutti inammissibili; nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate partecipato alla discussione.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA