Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6740 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5425-2020 proposto da:

M.K.H.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2020/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/06/2019 R.G.N. 660/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.K.H.B. avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del 13.2.2019 del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata con ricorso depositato il 21 agosto 2018.

2. Il giudice di secondo grado – preso atto del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio era successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, – ha poi ritenuto che non rilevasse che il provvedimento di diniego della protezione umanitaria fosse stato adottato con ordinanza monocratica ex art. 702 bis c.p.c., invece che con provvedimento collegiale non giustificandosi una differenziazione tra domande di protezione umanitaria avanzate insieme a quelle di protezione maggiore non appellabili rispetto a domande di sola protezione umanitaria.

3. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.K.H.B. con un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35,35 bis e 32, in combinato disposto con l’art. 702 bis c.p.c. e ss., è fondato e deve essere accolto.

5. Questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente

(Cass. 21/06/2021 n. 17646) ha chiarito che l’individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza; decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell’azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l’utilizzazione del rito da seguire (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza (in questo senso, cfr., fra le molte, e le più recenti: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass., n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).

5.1. In materia di protezione internazionale, nella disciplina vigente dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, con L. n. 46 del 2017, e prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018, (applicabile al caso di specie in ragione del giorno del deposito dell’atto introduttivo del processo di primo grado), qualora la sola domanda di accertamento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in sede di impugnazione di decisione amministrativa di diniego di protezione internazionale, sia dal destinatario di tale decisione stata proposta avanti il Tribunale competente per territorio con ricorso redatto in applicazione dell’art. 702-bis c.p.c., e il giudice adito non abbia mutato il rito scelto dalla parte in quello (camerale: artt. 737-742-bis c.p.c.), previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, decidendo su tale esclusiva domanda con ordinanza emessa ai sensi del successivo art. 702-ter, l’appello è l’unico mezzo di impugnazione previsto dalla legge processuale contro tale provvedimento (art. 702-quater c.p.c.), senza che sia necessario verificare se il rito sommario di cognizione sia stato dal giudice di primo grado applicato in conformità alla legge al tempo vigente. Tanto in applicazione del ricordato principio di apparenza. In sintesi perciò l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (cfr. anche Cass. 23/10/2020 n. 23390).

5.2. Tanto premesso va rilevato allora che la sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto, avendo dichiarato inammissibile l’appello contro ordinanza emessa a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, sul presupposto che tale provvedimento sarebbe solo ricorribile per cassazione (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13), in ragione della affermata non conformità alla legge processuale speciale del rito applicato dal giudice di primo grado per addivenire alla decisione sulla domanda del ricorrente, volta a ottenere la protezione umanitaria; che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione: dovrà procedere alla trattazione dell’appello (art. 702-quater c.p.c.), proposto dall’odierno ricorrente contro l’ordinanza emessa il 13 febbraio 2019 dal Tribunale di Bologna in applicazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.. Al giudice del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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