Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 674 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 674 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23476-2012 proposto da:
NASISI TINDARO NSSTDR52M09G036Q, titolare dell’omonima
ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY,
3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PETTINI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MARTINO SALVATORE CINNERA giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SIRIO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI, 38,
presso lo studio dell’avvocato ILACQUA ANTONINO, rappresentata
e difesa dall’avvocato MOLINA VINCENT giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/01/2014

nonché contro
CF COSTRUZIONI DI FURNARI CARMELO;
– intimato avverso l’ordinanza n. 639/2011 RG. del TRIBUNALE di PATTI,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 23476 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

depositata il 22/09/2012;

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Ricorso n. 23476/2012
Ordinanza
Su ricorso di Tindaro Nasisi, il tribunale di Patti, sez. di S. Agata di Militello, ingiunse, con
decreto n. 222/2009 alla Sirio Costruzioni s.r.l. il pagamento di E. 133.982,55, quale
corrispettivo, oltre interessi, per il noleggio di una gru.
Proponeva opposizione l’ingiunta.
Il tribunale con sentenza n. 10 del 2010, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione.
Costruzioni di Fumari Carmelo propose opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., mentre la
Sirio Costruzioni propose revocazione straordinaria per dolo della controparte, a norma
dell’art. 395, n. 1 c.p.c.
Facendo leva sul giudicato formatosi in relazione al d.i. n. 222/2009, il Tindaro Nasisi
richiese ed ottenne altri 2 decreti ingiuntivi, n. 174/2010 e n. 187/2010., i quali sono stati
opposti dalla Sirio Costruzioni con intervento anche della CR Costruzioni. Detti procedimenti
sono stati riuniti. Il g.i. , in questi processi riuniti, con ordinanza del 29.2.2012, ritenendo
sussistente la fattispecie di cui all’art. 295 c.p.c., sospese il giudizio fino al passaggio in
giudicato della decisione sul giudizio relativo alla revocazione instaurata dalla Sino e quella
sul giudizio di opposizione di terzo instaurato dalla CF Costruzioni.
Avverso questa ordinanza ha proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. Tindaro
Nasisi, chiedendo che fosse annullata l’ordinanza di sospensione.
La Sino Costruzioni s.r.l. resisteva con memoria.
2. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto premesso che l’ordinanza impugnata ha disposto la sospensione del giudizio a
norma dell’art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità dei due giudizi pendenti di revocazione e
di opposizione di terzi avverso il d.i. n. 222/2009.
Questa Corte ha già statuito che quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e
quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma secondo, cod.
proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che se il giudice disponga la
sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé
illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto
di pregiudizialità (Cass. n. 26435/2009; S.U. 10027 del 19/06/2012).

Avverso questa sentenza, non fu proposta alcuna impugnazione ordinaria, ma la CF

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A maggior ragione non può essere disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. se nel giudizio
pregiudicante si sia già formato il giudicato (Cass. n. 1702 del 05/05/1977); ciò in quanto
l’accertamento pregiudicante è già stato effettuato.
Nella fattispecie nel giudizio introdotto con ricorso, sulla base del quale fu poi concesso il d.i.
n. 222/2009, si è già formato il giudicato, in quanto, a norma dell’art. 324 c.p.c. non
impediscono il passaggio in giudicato della sentenza né l’opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. né la revocazione (straordinaria) ex art. 395, n. 1, c.p.c..
soccombenza
P.Q.M.
Dispone la prosecuzione del giudizio.
Condanna la Sirio Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute
dal ricorrente e liquidate in complessivi €. 3200,00, di cui €. 200,00 per spese, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013
Il Pres

nte – est.

Pertanto va accolto il ricorso e va disposta la prosecuzione del giudizio. Le spese seguono la

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