Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 674 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i

Minorenni di Roma, con ordinanza n. R.G. 2037/08 del 18.12.09,

depositata il 4.1.2010 nel procedimento pendente fra:

P.S.K. (madre delle minori S.R. e

G.G.);

S.F.;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti ed essenzialmente l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma (in mancanza della copia della sentenza resa dal Tribunale civile di Viterbo), osserva:

1. P.S.K. ha proposto dinanzi al Tribunale civile di Viterbo – sezione distaccata di Montefiascone e nei confronti di S.F., domande inerenti sia all’affidamento ed al mantenimento delle figlie minorenni delle parti S.S.R. e S.G.G. (nate il (OMISSIS)) e sia al rimborso pro – quota delle spese da lei sostenute per le medesime figlie nel periodo anteriore all’introduzione della controversia giudiziaria.

2. con sentenza dell’8.04.2008, l’adito Tribunale ordinario ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle domande di rimborso introdotte dalla P., ritenendole devolute alla competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, stante l’insussistenza del rapporto di connessione per accessorieta’ (art. 31 c.p.c.) con le altre domande, invece decise.

3. con ordinanza del 18.12.2009 – 4.01.2010, il Tribunale per i minorenni di Roma, adito dalla P. con ricorso in riassunzione depositato il 1.07.2008 ed inerente a tutte le domande gia’ dalla stessa svolte nella diversa sede, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza formulando il seguente quesito di diritto Se a fronte delle domande proposte ai sensi dell’art. 1299 c.c. in giudizio promosso ai sensi degli artt. 317 bis e 155 c.c. conseguente alla conclusione della convivenza tra i genitori naturali, con contestuali domande sui profili personali ed economici della controversia, debba individuarsi la competenza a decidere del Tribunale per i minorenni ovvero quella del Tribunale civile.

4. il regolamento di competenza d’ufficio appare inammissibile non riconducendosi la declaratoria d’incompetenza del primo giudice alle ipotesi contemplate dall’art. 45 c.p.c. e d’altro canto in ordine alla domanda consequenziale di rimborso in questione non potrebbe operare la vis attractiva in favore del Tribunale civile ordinario, cio’ alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte (cass. ord. 200708362), secondo cui La L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della potesta’ in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317-bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potesta’ del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicche’ la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, , in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualita’ delle misure relative all’esercizio della potesta’ e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e segg., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che e’ aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi’, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

Roma, il 16 agosto 2010”. – la relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero, che non ha depositato conclusioni scritte.

il Tribunale civile di Viterbo -sezione distaccata di Montefiascone, con sentenza dell’8.04.2008, ha declinato la sua competenza funzionale in favore del Tribunale minorile di Roma, in ordine a tutte le domande svolte dalla P. nei confronti di S.F., domande inerenti sia all’affidamento ed al mantenimento delle due figlie minorenni delle parti e sia al rimborso degli esborsi da lei direttamente sostenuti, nel periodo anteriore alla nascita delle due figlie ed all’introduzione della presente controversia giudiziaria, sia per spese ordinarie che per documentate spese non ordinarie, in specie mediche.

– il Tribunale per i minorenni di Roma, dinanzi al quale la causa e’ stata riassunta dalla P., ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in merito soltanto alle domande di restituzione delle somme versate per i titoli in precedenza indicati, previa qualificazione delle stesse come domande di regresso del condebitore solidale proposte ai sensi dell’art. 1299 c.c. nonche’ previa separazione delle stesse dalle altre domande, rispetto alle quali ha anche ritenuto l’insussistenza con le prime del rapporto di connessione per accessorieta’ (art. 31 c.p.c.) l’esperito regolamento d’ufficio e’ ammissibile, delineandosi un conflitto virtuale negativo di competenza (in tema, cfr cass. 200417663).

– il principio di diritto affermato da questa Corte nella menzionata ordinanza n. 8362 del 2007 non influisce sul riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni, in merito alla domanda di regresso che uno dei genitori svolga in nome proprio nei confronti dell’altro, onde ottenere, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., il rimborso pro quota delle spese gia’ interamente sostenute per se’ e per la prole, cosi’ da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come “causa petendi” la comune qualita’ di genitori, trattandosi di domanda non assimilabile a quelle contemplate dall’art. 38 disp. att. cod. civ. e per la quale, quindi, deve ritenersi tutt’ora competente il Tribunale civile ordinario e non il Tribunale per i minorenni.

la richiesta di regolamento e’ accolta, nei sensi di cui in motivazione – deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Viterbo a conoscere della domanda in questione, proposta da P.S.K. nei confronti di S.F., volta al rimborso degli esborsi da lei direttamente sostenuti, sia per spese ordinarie che per documentate spese non ordinarie, in specie mediche.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Tribunale civile di Viterbo a conoscere della domanda di rimborso proposta da P.S. K. nei confronti di S.F.; cassa in parte qua la sentenza resa dal medesimo Tribunale civile di Viterbo, in data 8.04.2008, declinatoria della competenza.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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