Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 674 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 22/06/2016, dep.12/01/2017),  n. 674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16882-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TRANVIE ELETTRICHE INTERCOMUNALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giulio Cesare 14 presso lo studio dell’Avvocato EMANUELA ROMANELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PIER ENZO

BARUFFI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 180/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

19/01/2015, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Emanuela Romanelli difensore della resistente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Tranvie Elettriche Intercomunali srl (che resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 180/66/2015, depositata in data 26/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per maggiore IRES dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, di azzeramento della perdita pregressa della contribuente, partecipante ad un Gruppo di società, relativa all’anno 2006 e di conseguente recupero a tassazione del reddito prodotto nel 2007, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno, da un lato, dichiarato inammissibile il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate per mancata notifica dell’atto anche al Concessionario per la riscossione, Equitalia Nord, e, dall’altro lato, respinto il gravame incidentale della società contribuente (incentrato su vizi di inesistenza della notifica della cartella di pagamento e di decadenza dell’Ente impositore dalla potestà accertativa).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Le parti hanno anche depositato memorie.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4″ del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 49 e artt. 331 e 332 c.p.c., deducendo che, laddove un appello venga notificato soltanto ad alcuna delle parti del giudizio di primo grado e non ad altre, ciò non determina l’inammissibilità del gravame, essendo tenuto il giudice d’appello ad integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori pretcrmessi.

2. Preliminarmente, l’eccezione, sollevata in questa sede dalla controricorrente, di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sottoscritto da soggetto qualificato “Capo dell’Ufficio leale”, su delega del Direttore provinciale, e quindi da funzionario meramente incaricato di mansioni dirigenziali, ma da ritenersi decaduto all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, è inammissibile.

Invero, come già rilevato da questa Corte Cass. 21307/2015), quand’anche si trattasse di argomenti deducibili, indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (artt. 18 e 24; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto ed imprescindibile (cfr. Cass. 16437/2015).

La deduzione in effetti (carenza di funzioni dirigenziali a seguito di regolare concorso pubblico del sottoscrittore del ruolo) risulta formulata per la prima volta in questa sede.

3. La censura del ricorso principale è fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di cause scindibili, in applicazione dell’art. 332 c.p.c., pur essendo la sentenza di primo grado unica, la stessa ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, cosicchè, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice deve limitarsi ad ordinare (non l’integrazione del contraddittorio, come previsto, in presenza di cause inscindibili, dall’art. 331 c.p.c., ma) la notificazione dell’impugnazione anche ai soggetti nei cui confronti l’impugnazione stessa non sia preclusa, ai fini di una denuntiatio, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale. L’omessa osservanza dell’ordine del giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini di impugnazione, ex artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non abbiano ricevuto la notificazione.

Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva annullato nel merito la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, respingendo le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla contribuente sui vizi di inesistenza della notifica della cartella e di decadenza del diritto alla riscossione delle somme, legittimamente, ha scelto di evocare in giudizio la sola parte contribuente, impugnando la parte della sentenza che l’aveva vista soccombente. La sentenza della C.T.R. è pertanto meritevole di cassazione, in quanto non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l’appello principale.

4. Il ricorso incidentale è infondato.

Questa Corte ha già chiarito, in terna di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, che la notificazione può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass. 6395/2014; Cass. 16949/2014., Cass. 4567/200 5).

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è. l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Quanto alla questione della decadenza, la sentenza della C.T.R. è corretta, sia pure con correzione della motivazione.

Nella specie, risulta accertato nella sentenza della C.T.R. (e la controricorrente si limita a dedurre genericamente che tale data non sia stata provata, non essendo “la data stampata sulla cartolina di ricevimento… avallata da alcun timbro postale”) che la cartella è stata spedita dall’agente per la riscossione il 12/12/2011, entro il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (che scadeva il 31/12/2011, avendo la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ad oggetto dichiarazione presentata nel 2008 in relazione ai redditi dell’anno 2007).

Ora, il riferimento operato dall’art. 26 sopra citato al momento di perfezionamento della notifica (coincidente con la data indicata nella cartolina di ricevimento del plico) rileva ai fini della decorrenza del termine, per il destinatario dell’atto, per impugnare la cartella, mentre, ai fini della maturazione del termine triennale di decadenza per il notificante, ai fini della notifica della cartella, rileva il momento di spedizione dell’atto, secondo i principi generali, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria (Cass. 22320/2014).

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, perchè esamini il merito dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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