Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6739 del 21/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6739 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 760-2007 proposto da:
IN.SAR INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso

Data pubblicazione: 21/03/2014

l’avvocato PORRU DANIELE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SERRA ANTONIO,
2014

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

FALLIMENTO SOLUZIONI OFTALMICHE S.P.A., in persona

1

del Curatore dott. RICARDO MELONI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso
l’avvocato CIDDIO FRANCESCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCHESE MARIANO,
giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente-

avverso la sentenza n. 319/2006 della CORTE
D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

.7′

2

Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/6-26/9/2006, la Corte d’appello di
Cagliari ha rigettato l’appello proposto da Iniziative
Sardegna S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di
reiezione dell’opposizione allo stato passivo del

Fallimento Soluzioni Oftalmiche s.p.a., per la mancata
ammissione del credito per lire 1.911.856.476, oltre lire
294.649.445 per interessi e lire 5.500.000 per spese, in
forza di due scritture private del 25/10/90 e dell’8/4/92,
e delle fatture nn.176 e 179 del 1992.
Premessa la certezza della data del contratto del
25/10/1990 e della modifica contrattuale dell’8 aprile
1992 a far data dalla produzione in sede di concordato
preventivo, procedura iniziata nel luglio 1994, la Corte
d’appello ha rilevato che non risultava provato nei
confronti dei terzi che le obbligazioni ed il dedotto
inadempimento preesistessero a detta data; che le due
fatture 176 e 179 del 1992 erano state prodotte al momento
della domanda di ammissione al passivo, e quindi erano
state acquisite al processo prima dell’opposizione allo
stato passivo; che era inammissibile la richiesta di
esibizione della corrispondenza intercorsa tra le società,
generica e non indispensabile, e delle scritture
contabili, allo scopo di verificare la registrazione delle
due fatture, essendo dette scritture nella disponibilità
3

della procedura fallimentare, ed in ogniMià in atti; che
anche la richiesta esibizione dell’originale del contratto
del 1990 era inammissibile per genericità, perché
acquisibile dalla Cancelleria fallimentare, e comunque già
in atti; che la richiesta di esibizione dell’elenco dei

creditori ammessi nella procedura di concordato era
inammissibile in quanto superflua.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la
richiesta di ammissione, in quanto col contratto del 1990,
la cui anteriorità al Fallimento non poteva essere fatta
risalire oltre l’autunno 1994, la Soluzioni Oftalmiche si
era impegnata all’assunzione di 30 dipendenti della
Iniziative Sardegna nelle date indicate ed al pagamento di
una penale per ogni dipendente e giorno di ritardo, ma non
potevano ritenersi provate le obbligazioni all’epoca in
cui sarebbero sorte e avrebbero dovuto essere eseguite e
comunque, la società appellante avrebbe dovuto dimostrare
di avere licenziato, prima delle scadenze contrattuali, i
dipendenti indicati, con le rispettive generalità e
qualifiche.
Le fatture, infine, che si assumevano relative a canoni di
locazione e rimborso utenze, provengono dalla stessa parte
e non provano il fondamento della pretesa.
Ricorre la INSAR, sulla base di quattro motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
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Il Fallimento ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art.2704 c.c.
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio

di contraddittorietà della motivazione in relazione a
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata in relazione alla richiesta esibizione, in
relazione agli artt. 2704 e 2114 c.c.
1.4.- Col quarto mezzo, la parte si duole della violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.
2.1.- Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, la sentenza impugnata risulta notificata il
27/10/2006, ed il ricorso per cassazione è stato
notificato il 20/12/2006, a termine di impugnazione già
decorso, attesa l’applicazione del termine di giorni
trenta, per la riduzione della metà del termine di cui
all’art.325, 2 ° comma c.p.c., ai sensi dell’ art.99,
ultimo comma 1.f., nel testo applicabile anteriore alla
riforma fallimentare.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la
società ricorrente alle spese del presente giudizio,
5

liquidate per compenso in euro 15.000,00,

oltre euro

200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 16 gennaio 2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Il Consigliere est.

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