Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6739 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14356/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio

dell’avv. Alessandro Praticò, che lo rappresenta e difende per

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4566/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS), chiede la protezione internazionale e racconta di avere lasciato il paese a causa di conflitti con lo zio che lo aveva minacciato di morte per costringerlo a lasciare la casa e il terreno; il capo del villaggio gli aveva suggerito di lasciare il paese. La sua domanda è stata respinta dalla commissione territoriale e l’impugnazione rigettata sia dal Tribunale di Milano che dalla Corte d’appello di Milano. Entrambi i giudici di merito ritengono la narrazione priva di personalizzazione e attendibilità e comunque legata a vicende privatistiche. Il giudice d’appello, richiamando le motivazioni sulla inattendibilità espresse dal primo giudice, respinge inoltre la richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) valutando negativamente il rischio in base alle informazioni sul paese di origine contenute nel relativo Report EASO. Sulla richiesta di protezione umanitaria osserva che non è stata dedotta alcuna particolare vulnerabilità e fragilità e che difetta anche la integrazione socio lavorativa in Italia, posto che il richiedente conosce la lingua italiana ma non ha alcun lavoro regolare.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente, affidandosi a due motivi. Il Ministero, non costituito nei termini, ha chiesto di partecipare alla eventuale discussione orale.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,78,14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e artt. 2 e 3 CEDU per non avere la Corte d’appello valutato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, i rischi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) ritenendo la vicenda relativa a fatti di natura esclusivamente privata. Deduce che la Corte ha omesso di considerare il rischio di persecuzione da parte di soggetti privati nel caso di impossibilità di ottenere tutela da parte dello Stato e che non ha valutato correttamente la attendibilità delle dichiarazioni del richiedente.

3.1.- Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, per un verso, non coglie la ratio decidendi, per altro sollecita una revisione del giudizio di fatto operato dai giudici di merito con una c.d. doppia conforme.

La Corte d’appello ha ritenuto il racconto del richiedente inattendibile, – escludendo così in radice di dover valutare il rischio da persecuzione privata – in quanto privo di personalizzazione e ha richiamato anche le argomentazioni esposte sul punto dal giudice di primo grado. In particolare, risulta dal ricorso che il Tribunale di Milano ha ritenuto il racconto non circostanziato perchè – tra l’altro – non si spiega la ragione per la quale, dopo il vano tentativo di cercare protezione presso il capo del villaggio, il ricorrente non si fosse rivolto alla polizia. Ora, è pacifico che il ricorrente ha allegato, quale elemento saliente della sua storia individuale, il timore di essere danneggiato da un parente e cioè una vicenda privata, che rileva, ai fini della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14 cit. solo se lo Stato non è in grado di assicurare protezione. Questa Corte ha già precisato che il giudice non può supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020).

Ciò premesso, si osserva che il punto cruciale per verificare se sussistono i presupposti della invocata protezione sussidiaria nel caso in cui il pericolo di danno grave provenga dall’attività di un agente privato è la valutazione della capacità dello Stato di proteggere il suo cittadino da eventuale persecuzione privata, che deve essere eseguita in concreto e non in astratto. In astratto esiste sempre, in percentuale maggiore o minore, il rischio di fallibilità dello Stato nella protezione del cittadino, anche nei paesi che hanno sistemi giudiziari evoluti e fondati su base democratica. L’esame della domanda di protezione internazionale è su base individuale, come stabilisce il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e quindi non è rivolta a giudicare la efficienza del sistema di pubblica sicurezza e giudiziario di un determinato Stato in astratto o in termini percentuali, quanto il rischio concreto che un soggetto corre nel quadro della vicenda individuale da lui allegata, se ritenuta credibile. Pertanto non viola l’art. 3 cit. ritenere che un racconto che non contenga l’indicazione di essersi rivolto alla polizia per contrastare una persecuzione privata o le ragioni per le quali non è stato possibile rivolgersi alla pubblica autorità è un racconto poco circostanziato e non personalizzato. Una volta esclusa la violazione dell’art. 3 nella c.d. procedimentalizzazione della valutazione di credibilità, non può che ribadirsi il principio che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 3340/2019) di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.

4.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008 artt. 8 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 art. 2 e 10 Cost, art. 8 CEDU per avere la Corte motivato in maniera generica sulla protezione umanitaria.

Il ricorre deduce di essere stato vittima di sfruttamento lavorativo in Italia, di avere subito un periodo di prigionia in Libia e l’assenza di legami familiari in patria nonchè dell’unica fonte di lavoro che era il terreno del padre di cui lo zio e il cugino si sono impossessati.

Anche questo motivo è inammissibile, perchè mira alla revisione di un giudizio di fatto.

Entrambi i giudici di merito, presupposta la valutazione di non credibilità sulle vicende che sarebbero occorse in patria, hanno escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità personali e di un adeguato e rilevante inserimento socio lavorativo in Italia.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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