Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6739 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5424-2020 proposto da:

A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) –

SEZIONE DI (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4326/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/10/2019 R.G.N. 2244/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.M., cittadino pakistano chiese al Tribunale di Venezia il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale, ed in subordine di quella umanitaria, avendo dichiarato di essere espatriato per sfuggire ai talebani che lo avevano rapito costringendolo ad unirsi a loro. Dedusse che nessuna protezione gli era stata offerta dalle forze dell’ordine del suo paese, impotenti davanti a tali situazioni, e sottolineò altresì che persisteva in Pakistan una situazione di elevato conflitto politico, sociale e religioso rilevante anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria da concedere tenuto conto, da un canto, del pericolo di essere esposto alle mire dei talebani in caso di rimpatrio e dall’altro del percorso di integrazione intrapreso in Italia. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte di appello di Venezia ritenne che i fatti narrati erano vaghi, incoerenti e in contrasto con dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale. Li ritenne perciò poco credibili e privi di prova di tal che escluse che fosse necessario procedere ad approfondimenti istruttori evidenziando che, peraltro, nel Punjab pakistano non vi era una situazione di criminalità diffusa, tensioni interetniche, religiose, terrorismo e sommosse tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Escluse inoltre che vi fossero elementi per poter ritenere che in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe stato esposto a pericoli per la sua incolumità fisica e ritenne per altro verso irrilevanti, ai fini della protezione umanitaria, le buone prospettive di integrazione.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.M. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente una memoria al fine di poter partecipare alla discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e art. 14, lett. c), oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione della situazione esistente nella regione di Peshawar e nella conseguente omessa attività istruttoria.

3.1. Deduce là ricorrente che la Corte territoriale avrebbe svolto i suoi approfondimenti istruttori con riguardo in generale all’area di provenienza del richiedente, il Punjab, ma non anche con riguardo all’area dove si erano materialmente svolti i fatti denunciati, il (OMISSIS).

4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è dedotta, con riguardo alla chiesta protezione umanitaria, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, oltre che l’omessa motivazione con riguardo alle difficoltà economiche che il richiedente incontrerebbe in caso di rimpatrio tenuto conto dall’altra parte del documentato buon inserimento in Italia.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restandone assorbito l’esame del secondo motivo.

5.1. Va qui ribadito infatti che in materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all’obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all’adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Ne consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l’obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno ed alle stesse conclusioni, inoltre, dovrà giungersi qualora la difesa del ricorrente non esponga fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda (cfr. Cass. 12/05/2020 n. 8819 ed anche 02/12/2021n. 38095). Inoltre l’indagine deve essere misurata sul racconto del richiedente e non genericamente riferita alla situazione generale dell’area di provenienza dello stesso. Come già affermato da questa Corte, infatti, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone che devono essere pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione. Ne consegue che il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente. (cfr. Cass. 20/05/2020 n. 9230).

5.2. Orbene nel caso in esame la Corte di merito muovendo dal presupposto della genericità del racconto e da una sua scarsa credibilità ha del tutto trascurato di verificare, attraverso la consultazione di specifici report, se nell’area del (OMISSIS), dove il ricorrente afferma di essere stato sequestrato dai talebani quando si era recato a cercare il fratello in una madrassa, erano riscontrabili episodi analoghi di minacce e restrizioni. In tal modo la Corte ha anteposto alle ricerche una valutazione di credibilità del racconto appoggiata su considerazioni astratte e personali prive di agganci obiettivi e concreti alla realtà di quell’area geografica.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nel suo primo motivo restando assorbito l’esame del secondo e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA