Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6738 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12805-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

ricorsO;

– ricorrente –

contro

T.M., P.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE

ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati SACCO MASSIMO,

BIAMONTE REMO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1561/2 005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2005 R.G.N. 861/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze entrambe in data 15-4-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, accogliendo le domande proposte da T. M. e P.I. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati per il periodo (OMISSIS) per la T. e per il periodo (OMISSIS) per il P., e condannava la società alla riammissione in servizio degli attori e al pagamento in favore degli stessi delle retribuzioni maturate a decorrere, rispettivamente, dal 7-4-2003 e dal 10-4-2003.

La società proponeva distinti appelli avverso le dette sentenze chiedendone la riforma con il rigetto delle domande.

Gli appellati si costituivano e resistevano rispettivamente al gravame di controparte.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 30-12- 2005, riuniti i giudizi, rigettava gli appelli e confermava le sentenze impugnate.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

La T. e il P. hanno resistito con controricorso.

Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso in data 9-1-2009 tra la società e la T. ed entrambe le dette parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della T..

Dal verbale di conciliazione (del (OMISSIS)) prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra la società e la T..

Il ricorso va poi respinto nei confronti del P..

Con il primo motivo la società deduce che la Corte d’Appello, nel respingere la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. e art. 100 c.p.c., e in vizio di motivazione, in sostanza non valutando adeguatamente la prolungata inerzia del lavoratore e ponendo a carico del datore di lavoro un prova “impossibile”, nulla avendo peraltro il lavoratore manifestato in ordine al suo interesse alla funzionalità di fatto del rapporto.

Il motivo è infondato.

Rileva il Collegio che, sul punto, la sentenza impugnata ha affermato che, nella fattispecie in esame “a fronte della deduzione della intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, Poste Italiane omette di fornire, come pure sarebbe stato suo onere, ogni elemento utile nel senso prospettato, non potendosi arguire dal mero decorso del tempo l’intenzione dei lavoratori di abbandonare ogni iniziativa giudiziaria riguardo alla illegittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro, avuto riguardo, in particolare, alla imprescrittibilità della azione di nullità, che esonera il soggetto legittimato a far valere l’invalidità ad attivarsi entro un determinato limite temporale ovvero di far precedere l’iniziativa giudiziaria da un comportamento significativo della sua volontà di porre nel nulla il contratto. Ciò vale particolarmente nel caso in esame se si considera che il tempo trascorso tra la scadenza del contratto e le contestazioni dei lavoratori appare tutt’altro che eccessivo e significativo nel senso voluto dall’appellante in presenza di una situazione di incertezza che coinvolgeva moltissimi lavoratori assunti a termine dalle Poste, con pronunce contrastanti dei giudici di merito”.

Tale decisione è conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621). Peraltro, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

L’accertamento di fatto della Corte di merito, rispettoso di tali principi, congruamente motivato e privo di vizi logici, resiste, quindi, alla censura della ricorrente.

Con il secondo motivo la società lamenta la violazione del principio della delega in bianco di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 la violazione dei canoni ermeneutici nella interpretazione degli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97 nonchè vizi di motivazione, ribadendo, in sostanza, la asserita mancanza di un preciso limite temporale apposto dalle parti collettive alla stipula di contratti a termine per le “esigenze eccezionali” previste dal citato accordo del 1997 e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi.

Il motivo è infondato.

Sulla scia, infatti, di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In specie, quindi, come questa Corte ha più volte precisato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In particolare, premesso che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Va pertanto respinto anche il secondo motivo, confermandosi la nullità del termine apposto al contratto de quo, stipulato per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. 25-9-97, per il periodo 4-10-2000/31-1-2001 (in data successiva al 30-4-1998 e, peraltro, anteriore all’entrata in vigore del ccnl del 2001).

Con il terzo motivo la ricorrente in sostanza deduce che sulla scorta del principio di corrispettività delle prestazioni, a fronte della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, la domanda volta ad ottenere la controprestazione retributiva giammai avrebbe dovuto trovare accoglimento, e lamenta che la Corte di merito non ha tenuto “conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine alla assunzione di informazioni presso l’UPLMO e alla esibizione dei modelli 740 del lavoratore. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte di Appello, ha fissato il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni con decorrenza dalla messa in mora del datore di lavoro (per il P. dal (OMISSIS)), confermando sul punto la decisione del primo giudice, che aveva ravvisato “nelle comunicazioni di offerta della prestazioni lavorative degli appellati una chiara ed esplicita manifestazione di volontà dei lavoratori”.

Tale accertamento, prettamente di fatto, riservato al giudice del merito, è stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformità con l’indirizzo più volte dettato da questa Corte (v.

fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903).

Infine, del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa al l’aliunde perceptum.

Al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8- 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 740) avanzata dalla società e della richiesta di informazioni all’UPLMO. Come questa Corte ha più volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v, fra le altre Cass. 1 4-7-.2004 n. 12997, Cass. sez. 1 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Parimenti, come pure è stato più volte affermato, “la richiesta di informazioni alla P.A. costituisce una facoltà rimessa alla non sindacabile discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte) non è in alcun modo censurabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 11-6-1998 n. 5794, Cass. 12-4-1999 n. 3573, Cass. 2-9-2003 n. 12789).

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti del P. e la società va condannata al pagamento delle spese in favore dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della T., compensando le spese con la stessa; rigetta il ricorso nei confronti del P. e condanna la società al pagamento, in favore del P., delle spese liquidate in Euro 24,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Remo Biamonte e Massimo Sacco.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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