Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6738 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5422-2020 proposto da:

N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5498/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/12/2019 R.G.N. 2512/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.A., cittadino della Mauritania di etnia poular e di razza nera, dedusse che, essendo rimasto senza legami familiari, era espatriato per 4 sottrarsi razzismo diffuso nel paese verso i neri. Allegò infatti di essere stato sostanzialmente ridotto in schiavitù dal suo datore di lavoro, bianco, che lo pagava saltuariamente, non gli dava cibo e lo picchiava se rifiutava lavori molto pesanti e di non aver potuto denunciare i fatti poiché le autorità di polizia e giudiziarie nel paese di provenienza non erano in grado di assicurargli alcuna tutela.

2. La Corte di appello di Venezia nel confermare la decisione di primo grado ritenne che il racconto, caratterizzato da assoluta vaghezza e genericità, non fosse credibile e che in mancanza di elementi di riscontro il richiedente non avesse assolto all’onere probatorio, seppur attenuato, che su di lui incombeva. Negò la protezione sussidiaria non ravvisandone le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, evidenziando che ove, come in ipotesi nella specie, la minaccia di essere sottoposto ad un trattamento inumano provenga da un soggetto diverso dallo Stato occorre che le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato non possano o non vogliano fornire la protezione. Escluse poi una situazione di violenza generalizzata sul territorio della (OMISSIS) e, con riguardo alla protezione umanitaria, ritenne che il riconoscimento incontrasse un ostacolo insuperabile nella valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente e che neppure avesse rilievo l’inserimento lavorativo a tempo determinato o la sua breve permanenza in Libia sul rilievo che il transito nel paese potrebbe divenire rilevante solo ove fosse impossibile il rientro nel paese di origine per ragioni, nella specie insussistenti, di violenza indiscriminata o di conflitto interno.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso N.A. con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione sullo status di rifugiato ravvisato nell’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di odio razziale e di condizioni di sfruttamento del lavoro che si risolvono in forme di para schiavitù. Deduce il ricorrente di aver allegato la specifica situazione in cui si era venuto a trovare e di avere del pari documentato l’esistenza nel paese di situazioni di odio razziale e discriminazione da parte dei (OMISSIS), arabo-berberi, nei confronti dei mori o (OMISSIS). Osserva che la Corte ha del tutto trascurato di prendere in considerazione la valenza discriminatoria della condotta tenuta dal datore di lavoro del richiedente alla quale questi si era sottratto espatriando.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte veneziana avrebbe ritenuto che la violenza denunciata proveniva da un privato e che non fossero coinvolte le autorità preposte al controllo senza svolgere alcun approfondimento specifico sulla situazione della (OMISSIS) al riguardo.

6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe del tutto trascurato di procedere a verifiche circa l’esistenza in (OMISSIS) di una effettiva protezione, al di là di una loro astratta punibilità, per le vittime degli atti di discriminazione razziale denunciati, anche attraverso l’esercizio dei poteri officiosi.

7. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e deduce che il giudice di secondo grado avrebbe del tutto trascurato di motivare circa la pur denunciata sussistenza di trattamenti inumani in (OMISSIS) che avrebbero autorizzato il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

8. L’ultimo motivo di ricorso, infine, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riguardo alla verifica dei parametri di credibilità del racconto del richiedente che si assume debbano comunque essere parametrati alla realtà sociale dalla quale proviene il richiedente ed al suo livello culturale.

9. Le censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

9.1. Va rammentato in primo luogo che ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato pur se appare inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali (cfr. Cass. 10/03/2021 n. 6738). Solo qualora si escluda la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non è necessario procedere al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza. Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto, da parte del richiedente asilo, il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzi aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poiché è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione (cfr. Cass. 30/10/2020 n. 24010). E’ compito del giudice, una volta allegati i fatti, in adempimento del dovere di cooperazione, analizzarli comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine, sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali (arg. ex Cass. 12/01/2022 n. 676). In sostanza, prima di decidere la domanda nel merito, il giudice deve assolvere all’obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all’adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Solo ove queste ultime risultino immediatamente false, ovvero se la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l’obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno. La valutazione, condotta d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve dunque precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento (arg. ex Cass. 12/05/2020 n. 8819).

9.2. Fatte queste doverose precisazioni emerge evidente nel caso di specie la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice del gravame che ha fatto riferimento ad informazioni che non riguardavano specificatamente il problema posto dal richiedente dell’esistenza di situazioni di discriminazione e di riduzione in sostanziale schiavitù. Peraltro la Corte territoriale nel riportare le fonti in lingua inglese senza procedere ad una sintesi del loro contenuto (cfr. Cass. 10/08/2021 n. 22651), ha comunque del tutto trascurato di prendere posizione rispetto all’affermazione dalle stesse riportata che la schiavitù, pur ridotta, non risulta tuttavia essere stata del tutto eliminata come si desume dalla citazione contenuta nella sentenza del (OMISSIS). Per tale aspetto è dunque fondata anche la censura con la quale si denuncia l’assenza di motivazione della sentenza al riguardo.

9.3. Quanto poi al riconoscimento della protezione umanitaria chiesta in via subordinata va qui ribadito che anche con riguardo a tale misura, riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U. 13/11/2019 n. 29459), il giudice a quo si è limitato ad affermare che la ritenuta non credibilità del racconto del richiedente quanto alla dedotta sostanziale riduzione in schiavitù in uno con il carattere temporaneo dell’occupazione conseguita in Italia ed alla irrilevanza del transito in Libia, essendo possibile il rimpatrio in (OMISSIS), non ne consentivano il riconoscimento. Va al contrario evidenziato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari il giudice del merito è tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un’iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente (cfr. Cass. 15/07/2021 n. 20218).

10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, si atterrà ai principi su enunciati. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA