Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6737 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15647-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA EREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FELICI RANIERI, giusta mandato in

calce al controricorso;

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

08/06/06, rep. 70944;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/05/2005 R.G.N. 57/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato DEL VECCHIO SERGIO; udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Ancona, depositato in data 20.9.1999, T.M., premesso di essere titolare sia di pensione di inabilità che di indennità di accompagnamento, esponeva che a seguito di visita di verifica del (OMISSIS) aveva ricevuto comunicazione del decreto 13.3.1997 della Prefettura di Ancona di annullamento dei provvedimenti di concessione dei detti benefici, in quanto ritenuto non avente diritto siccome già titolare di rendita Inail, nonchè domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite, in ragione di L. 243.595.395. Chiedeva pertanto che fosse accertato il suo diritto alla percezione delle provvidenze indicate e che fosse dichiarata la non ripetibilità delle somme in questione, non essendo previsto il divieto di cumulo tra le provvidenze erogate dall’Inps e la rendita Inail.

Con sentenza in data 8.7.2007 il Tribunale adito, rilevata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, del Ministero del Tesoro e dell’Inail, dichiarava il diritto del ricorrente a percepire dall’Inps la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento dal 9.9.1996, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati sino al saldo, precisando in motivazione che andava rigettata la domanda di ripetizione formulata dall’Istituto predetto.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 15.4.2005, rigettava, per quel che qui interessa, il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un articolato motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

Resiste parimenti l’Inail.

Il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Col predetto gravame l’Inps lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.; violazione e falsa applicazione del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, comma 3 ter, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425, (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare osserva l’Istituto ricorrente che la Corte territoriale, pur avendo rilevato che le somme erogate a titolo di indennità di inabilità nell’arco di tempo compreso tra il 1 febbraio 1981 e l’entrata in vigore della L. n. 412 del 1991 erano state indebitamente percepite dal T., aveva nondimeno escluso il diritto dell’Inps alla ripetizione delle somme suddette, applicando il disposto del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, comma 3 ter.

Tale normativa disciplinava peraltro le conseguenze connesse al venir meno del requisito medico – legale fondante il diritto ai trattamenti di invalidità civile, mentre nel caso di specie il ricorrente aveva percepito una prestazione alla quale non aveva diritto sin dalla data della domanda, in quanto già titolare di rendita Inail erogata a fronte della stessa patologia valutata anche ai fini della attribuzione della pensione di inabilità.

Osserva il Collegio che va esaminata in primo luogo l’eccezione sollevata dal controricorrente relativa all’asserita inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. per omessa formulazione del quesito di diritto previsto a pena di inammissibilità dalla suddetta disposizione codicistica.

L’eccezione è infondata atteso che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 prevede che le disposizioni del capo 1 del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto; e pertanto la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del Decreto in questione, non trova applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore (decisione del 15.4.2005 depositata in cancelleria il 11.5.2005) rispetto alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo.

Passando all’esame del ricorso proposto dall’Inps, osserva il Collegio che la Corte territoriale, dopo aver rilevato, con riferimento alla L. n. 29 del 1977, art. 3 ter di conversione del D.L. n. 850 del 1976, che la revoca aveva effetto dal primo giorno successivo alla data del relativo provvedimento, avendo la Corte di Cassazione precisato che tale norma era chiara nell’escludere ogni efficacia retroattiva alla revoca suddetta non operando “alcuna distinzione tra sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l’attribuzione della provvidenza ed originaria insussistenza dei medesimi” (Cass. sez. lav., 3.3.2001 n. 3116), e dopo aver rilevato che la L. n. 291 del 1988, art. 3, comma 10, di conversione del D.L. n. 173 del 1988 aveva espressamente previsto che tale revoca, in caso di insussistenza dei requisiti, dovesse avvenire “senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, ha precisato che il regime di irripetibilità delle prestazioni indebitamente ricevute, come sopra delineato, non aveva subito alcuna modifica a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 323 del 1996, convertito in L. n. 425 del 1996, sebbene l’art. 4 si riferisse all’ipotesi di insussistenza dei requisiti sanitari, dovendosi convenire con l’assunto di questa Corte (Cass. sez. lav. 26.4.2002 n. 6091), che “non è mutata l’impostazione di fondo preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell’accertamento in via amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti”.

Orbene, questo Collegio non ha ragione di discostarsi dai suddetti principi in precedenza espressi, dovendosi ritenere che nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta. Del resto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell’ari. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte cost., 10.2.1993, n. 39).

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna dell’Inps al pagamento, nei confronti del T., delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Va per contro disposta la compensazione delle spese nei confronti dell’Inail, stante la sostanziale estraneità dell’Istituto predetto al presente giudizio. Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia, non avendo gli stessi svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti del T., delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 36,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa le spese nei confronti dell’Inail.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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