Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6737 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23782/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FATTORIE DEL MESSICO Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio

GAETA e dall’Avv. Carlo GAETA, con domicilio eletto presso di loro,

in Roma, Via G. Palumbo, n. 26, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 319/18/11, depositata il 16 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Gianna Galluzzo che si riporta al ricorso;

udito l’Avv. Giulia Nicolais su delega dell’Avv. Carlo Gaeta che si

riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della società Fattorie del Messico Srl, esercente attività di produzione di prodotti caseari, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno 2004, ai fini IVA, IRAP e IRES, per un maggior reddito d’impresa per Euro 137.376,00, ritenendo insufficiente la percentuale di resa dichiarata, inferiore al 20,25%.

La CTP di Napoli, sul ricorso del contribuente, riteneva illegittimo e infondato l’accertamento; la decisione era confermata dalla CTR della Campania che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata. RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo proposto l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa motivazione per aver la CTR rigettato l’appello con motivazione del tutto generica e irrelata, avulsa da ogni riferimento concreto.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Si può invero riconoscere che la CTR, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha motivato la sua decisione in termini sommari avendo affermato che “l’ufficio nel determinare il reddito dell’appellato ha utilizzato la ricostruzione indiretta dei propri funzionari, senza porre in essere alcun controllo preliminare ed in assenza di alcun indizio di una presumibile evasione”.

La doglianza proposta, peraltro, è del tutto generica e difetta di autosufficienza, non essendo riprodotto nè il pvc, nè l’avviso di accertamento, sulla cui base l’Agenzia fonda le proprie deduzioni. In particolare, dall’intero ricorso non risulta desumibile neppure l’oggetto dell’attività del contribuente, e solo nella seconda parte (da pag. 7 a pag. 9) sono indicati, ma in termini assolutamente frammentari, alcuni degli elementi emersi nel corso dell’ispezione, con rilievi che attingono alla motivazione della CTP (e non della CTR), e che appaiono più diretti a fornire una interpretazione contrapposta a quella del giudice di merito in vista di una nuova inammissibile valutazione dei fatti da parte della Corte.

Giova anche sottolineare che in tale ultima parte del ricorso viene anche avanzata la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., ma con modalità del tutto irrituali e inammissibili, attesa, in ogni caso, la mancata riproduzione dei motivi d’appello.

4. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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