Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6737 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5399-2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO FAGIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3309/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/11/2019 R.G.N. 1114/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da A.A. cittadino Pakistano, giunto in Italia nel 2015, dopo essere espatriato nel 2008 per timore di ritorsioni dopo aver partecipato ad una sanguinosa vendetta dello zio assassinato per motivi politici.

2. Il giudice di secondo grado, al pari del primo giudice e già della Commissione territoriale, ha ritenuto che il racconto, confuso contraddittorio e privo di riscontri, non fosse credibile e dunque ha ritenuto che non fosse necessario l’esercizio dei poteri officiosi per approfondire la situazione socio politica del paese. Del pari ha ritenuto che la scarsa credibilità si riverberasse anche sulla richiesta di protezione umanitaria che ha ritenuto di non poter accordare mancando specifiche allegazioni circa una particolare vulnerabilità del richiedente e l’esistenza di seri motivi connessi alla situazione del paese di provenienza. Ha escluso che fosse possibile procedere ad una comparazione tra la situazione del richiedente nel paese di provenienza e quella attuale in Italia evidenziando che, comunque, era stato documentato solo lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e la partecipazione e la corsi di lingua e di formazione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre A.A. con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.Con il primo motivo di ricorso è denunciata l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta dell’appellante di essere nuovamente sentito in appello per chiarimenti. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nell’escludere i chiesti chiarimenti tenuto conto del fatto che vi erano solo lievi contraddizioni nel racconto davanti alla Commissione territoriale e davanti al giudice di primo grado che in quella sede avrebbero potuto essere dissipate.

5. Il motivo non può essere accolto atteso che pur veicolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esso si risolve, nella sostanza, in una denuncia di carente motivazione formulata, peraltro, in termini assolutamente generici. Comunque va posto in rilievo che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti plapsibili D.Lgs. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto se effettuato nel rispetto del cit. art. 3, comma 5, e censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti, come si è già riferito), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019).

6. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte di Appello avrebbe ritenuto non credibile, in quanto contraddittorio e generico, il racconto di A.A. ed avrebbe trascurato di esercitare i dovuti poteri di cooperazione istruttoria in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per verificare l’attendibilità dell’esponente. Deduce che il suo racconto alla Commissione territoriale e poi al Tribunale non era stato, come ritenuto, lacunoso e contraddittorio e, riportandone estratti ripercorre tutti i fatti narrati per contestare che sarebbe mancato uno sforzo ragionevole per circostanziare il racconto.

6.1. Va qui ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta che sia stato assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzi aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poiché è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione (cfr. Cass. n. 24010 del 2020). In tale fase, prodromica alla decisione di merito, la valutazione di credibilità impeditivi dell’adempimento del detto dovere dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza, venendo meno il menzionato obbligo di cooperazione pure nei casi di evidente contrasto fra le vicende narrate ed i fatti notori riguardanti il Paese in questione, che faccia categoricamente escludere l’esistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ma non anche quando, come nella specie, il fatto narrato può essere meglio circostanziato attraverso ulteriori ricerche su fonti internazionali.

7. Per ragioni analoghe va poi accolto anche il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe fatto cenno alla richiesta, ampiamente motivata con l’atto di appello, per sollecitare l’esercizio da parte del giudice dei suoi poteri officiosi rispetto alla quale il giudice di secondo grado ha omesso ogni motivazione così incorrendo nella violazione di legge denunciata.

8. L’accoglimento delle due censure rende superfluo, allo stato, l’esame del motivo contrassegnato come terzo bis che denuncia la violazione del TU immigrazione, art. 5, comma 6, disposizione abrogata dal D.L. n. 113 del 2018, ma applicabile al caso di specie, e si sostiene che la Corte non avrebbe considerato che la protezione umanitaria chiesta interessa uno spettro più ampio di tutela. La questione ivi sollevata rimane infatti assorbita.

9. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce che in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto non provata la nazionalità pakistana mai da alcuno contestata è invece inammissibile atteso che la Corte nulla ha in concreto accertato circa la nazionalità del richiedente che peraltro ben può essere attestata, e lo è stata, dall’avvocato che ne ha autenticato la firma individuandone le generalità (cfr. Cass. n. 18490 del 2021 e n. 24540 del 2011).

10. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto quanto al secondo ed al terzo motivo restando assorbito l’esame del terzo bis.

Vanno dichiarati invece inammissibili il primo ed il quarto motivo di ricorso. Per l’effetto la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Bologna, che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia nei limiti sopra indicati e provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il terzo bis; dichiara inammissibili il primo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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