Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6736 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34667-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, già Ministero d’Istruzione e prima

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6609/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/12/2005 r.g.n. 4447/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Benevento, L.A., dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed in servizio con qualifica di (OMISSIS) chiedeva il pagamento, ai sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, (come modificato dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1), di una ulteriore retribuzione relativamente alla giornata del 2.6.02 in misura pari all’aliquota giornaliera percepita nel mese di giugno 2002.

Respinta la domanda, il L. proponeva appello lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto inapplicabile al lavoro pubblico l’invocata norma di legge. Costituitasi l’Amministrazione, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 25.10-6.12.05 accoglieva l’impugnazione.

Rilevava il giudice che la disciplina del trattamento economico delle festività nazionali ricorrenti nella giornata di domenica, di cui alla L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, trova applicazione a tutti i lavoratori, a prescindere dal carattere privato o pubblico del datore e al sistema di retribuzione previsto. Con riferimento al rapporto di lavoro pubblico, inoltre, la menzionata normativa non può ritenersi abrogata a seguito della deligificazione della materia dei trattamenti retributivi e della riserva alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva, la quale nel periodo oggetto della controversia nulla aveva previsto in punto di coincidenza delle festività civili con la domenica.

In particolare, rilevava che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2, nel fissare le fonti regolatrici del rapporto di lavoro pubblico, rinvia espressamente alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e, quindi, anche alla L. n. 260 del 1949, la quale non può ritenersi derogata da successivi accordi o contratti collettivi, nè abrogata in forza dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 3 e 4. Escludeva, infine, che la legge n. 260 sia interessata dalla previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, per la quale dal momento della sottoscrizione per ciascun ambito di riferimento dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 cessano di avere effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13.1.94, non essendo la materia del trattamento economico riservata in via esclusiva alla contrattazione collettiva.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Pubblica istruzione, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Non ha svolto attività difensiva il L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con l’unico motivo l’Amministrazione deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, secondo periodo come interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 224. A differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito a seguito della stipula del primo contratto collettivo di comparto – sostiene parte ricorrente – è da ritenere abrogato la L. n. 260 del 1949, art. 5 in forza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, (“le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”).

Circa tale soluzione non sussisterebbero dubbi dopo l’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2005, n. 266, che all’art. 1, comma 224, reca l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1.

Al riguardo deve rilevarsi che successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata è intervenuto L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 224 (Legge Finanziaria 2006), secondo il quale “tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1 in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Sulla base di questa disciplina, che costituisce vera e propria norma di interpretazione autentica, deve escludersi l’applicabilità del detto art. 5, comma 3, ai dipendenti in causa. Ne consegue che per le giornate del venticinque aprile 1999, due giugno 2002 e venticinque aprile 2004, tutte ricadenti di domenica, non sussiste il diritto dei dipendenti all’attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore aliquota giornaliera (v. anche Cass. 17.6.09 n. 14048).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 la domanda dei dipendenti sopra indicati deve essere rigettata.

La circostanza che la norma di interpretazione autentica sia intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado costituisce giusto motivo di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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