Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6736 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 27/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24728/2012 R.G. proposto da:

IMPRESA EDILE C. Snc di C.G. & C.,

C.G., C.O., C.S., C.J., rappresentati

e difesi dall’Avv. Fabrizio HINNA DANESI, con domicilio eletto

presso di lui, in Roma, Via Pasubio, n. 2, giusta procura speciale

notarile;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 56/63/12, depositata il 13

marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Fabrizio Hinna Danesi che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

Fatto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione della CTP di Bergamo sull’appello della Agenzia delle entrate, riteneva fondato e legittimo l’accertamento nei confronti dell’Impresa Edile C. Snc, esercente attività edilizia, per l’anno 2005, ai fini IVA, IRAP e IRPEF, per un maggior reddito d’impresa di Euro 183.216,00, derivante dalla sottofatturazione di alcune vendite immobiliari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 226 del 2006, art. 35, comma 23 bis, conv. con la L. n. 248 del 2006, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3 e dalla L. n. 88 del 2009, art. 24 nonchè della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265 e art. 2729 c.c., per aver applicato, illegittimamente, il “valore normale” di cui alla citata disciplina, abrogato dalla L. n. 88 del 1999, sostenendone il valore di presunzione legale assoluta.

4. Con il secondo motivo denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, come modificato dalla L. n. 88 del 2009, art. 24 per aver la CTR determinato, ai fini IVA, il valore degli immobili con ricorso ai soli valori OMI suffragati dall’ammontare dei mutui.

5. Con il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la CTR tenuto conto, ai fini della determinazione del valore, della specifica situazione territoriale e costruttiva degli immobili.

6. I primi due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono fondati nei termini che seguono.

6.1. Al riguardo questa Corte ha osservato che “la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (Legge Comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39(così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione Europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010)” (in termini. Cass. n. 20429 del 2014; v. anche Cass. n. 23485 del 2016).

In tale prospettiva, non ha più fondamento il riferimento al “valore normale” quale presunzione legale, dovendo l’accertamento del valore del bene – e dunque dell’eventuale corrispettivo effettivo non integralmente fatturato – essere determinato secondo le regole ordinarie, anche mediante accertamento induttivo con il ricorso a presunzioni semplici, dotate dei requisiti necessari.

6.2. La CTR non si è attenuta ai richiamati principi avendo continuato ad attribuire valore di presunzione legale (ritenuta addirittura assoluta) all’ammontare del mutuo erogato ed avendo, correlativamente, determinato il valore degli immobili sulla base dei valori OMI perchè suffragati dai mutui stessi, mentre avrebbe dovuto operare una complessiva e unitaria valutazione sugli elementi ed indici posti a fondamento della rettifica (e nel cui ambito i valori OMI assumono rilievo quali presunzioni semplici) a fornire un quadro di presunzioni dal carattere grave, preciso e concordante, sì da consentire una ricostruzione del valore venale del bene.

6.3. Il terzo motivo, i cui rilievi afferiscono al medesimo ambito, resta conseguentemente assorbito.

7. La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè, in ottemperanza al principio enunciato, provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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