Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6736 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6736 Anno 2016
Presidente: ARIENZO ROSA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 20902-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona dcl
Ministro pro temporc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

Contro
CARMINATI SIGISMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIACOMO GIRI 3, presso lo studio dell’avvocato PIERO
GENTILI, che lo rappresenta c difende unitamente all’avvocato
LUIGI DELUCCHI giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 83/2014 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 13/02/2014, depositata il 04/03/2014;

Data pubblicazione: 06/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01/12/2015 dal Consigliere Dott. 1 -i’ABRIZTA G.ARIU;
udito l’Avvocato Piero Gentili difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO

Ministero della Salute ed ha confermato la sentenza del Tribunale di
Bergamo che aveva accolto la domanda proposta da Sigismondo
Carminati e riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del
1992 in favore dei soggetti che hanno contratto infezione FICV a
seguito di trasfusione del sangue.
La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di contagio avvenuto
prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto la possibilità
di ottenere l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 anche per il caso di
danni irreversibili conseguenti ad emotrasfusioni la decorrenza del
termine decadenziale triennale debba essere ancorata alla acquisita
conoscenza da parte dell’interessato del danno riportato e che questa
decorra dall’entarta in vigore della legge n. 238 del 1997 solo nel caso
in cui tale consapevolezza sia antecedente alla legge stessa.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Salute sulla
base di un unico motivo con il quale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 comma 7 della legge a 210 del 1992 in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
Resiste con controricorso Sigismondo Carminati.
Tanto premesso il ricorso, manifestamente infondato deve essere
rigettato.
Va rammentato che la questione dell’applicabilità del termine triennale
di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per
epatite post-trafusionale contratta (come nella specie) in epoca
Ric. 2014 n. 20902 sez. bAL
-2-

id. 01-12-2015

La Corte di appello di Brescia ha respinto il ricorso proposto dal

precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 è stata di
recente esaminata dalle sezioni unite di questa Corte che hanno risolto
il contrasto manifestatosi nell’ambito della sezione lavoro (cfr. Cass. n.
10215 del 2014 e 13335 del 2014) ed hanno enunciato il seguente
principio di diritto: “il termine triennale di decadenza per il

trasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della
legge 25 luglio 1997 n. 238 decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in
vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai
principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una
modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non
previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive
già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con
riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.” (cfr. su.
22.7.2015 nn. 15352 e 15353).
Tale principio riguarda quelle fattispecie in cui non solo il contagio sia
avvenuto prima del 28 luglio del 1997 ma la conoscenza del danno
irreversibile e del nesso di causalità sia stata acquisita prima di tale data.
Orbene nel caso in esame la Corte ha accertato, con valutazione in
fatto non censurabile in sede di legittimità, che il Carminati ha avuto
contezza della patologia da cui era affetto e della derivazione causale da
una risalente trasfusione, solo nel marzo del 2006 quando si era
manifestata la cirrosi epatica correlata all’HCV.
Correttamente pertanto ha ritenuto la domanda, presentata il
26.11.2008, tempestiva ed ammissibile.
Né è stato in alcun modo dimostrato che l’odierno contro ricorrente
già al tempo della trasfusione, nel 1979, o comunque prima dell’entrata
in vigore della legge n. 238 del 1997 fosse a conoscenza di un danno da
epatite post trasfusionale.
Ric. 2014 n. 20902 sez, ML
-3-

ud. 01-12-2015

conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, manifestamente
infondato, deve essere rigettato con ordinanza cx art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio che si liquidano in curo 3000,00 per compensi professionali,
euro 100,00 per esborsi, 1 5 `)/o per spese forfetarie. Accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, il 1.12.2015

P.Q.M.

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