Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6735 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell�avvocato GALLO ADRIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all�avvocato DI DOMENICA IDA

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del dott. D.

P.L., nella sua qualita� di Presidente e Amministratore

delegato della Societa� in forza di delibera del Consiglio di

amministrazione 13.11.2006, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell�avvocato OTTAVI LUIGI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

M.C., (OMISSIS), M.G.,

(OMISSIS), M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo studio dell�avvocato

VITTUCCI ANTONIO, che li rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti �

e sul ricorso n. 747/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), M.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso

lo studio dell�avvocato VITTUCCI ANTONIO, che li rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti �

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del dott. D.P.

L., nella sua qualita� di Presidente e Amministratore delegato

della Societa� in forza di delibera del Consiglio di amministrazione

13.11.2006, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6,

presso lo studio dell�avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell�avvocato GALLO ADRIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all�avvocato DI DOMENICA IDA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 988/2007 della CORTE D�APPELLO di L�AQUILA,

sezione civile, emessa il 19/06/2007, depositata il 26/11/2007;

R.G.N. 42/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l�Avvocato Adriano GALLO; udito l�Avvocato Luigi OTTAI;

udito l�Avvocato ANTONIO VITTUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 17.7.94 il giovane M.C., all�epoca undicenne, si feri� per lo scoppio della polvere da lui raccolta in un contenitore e ricavata dallo svuotamento di alcuni bossoli rimasti inesplosi e raccolti sul campo ove la sera prima, in (OMISSIS), in occasione della festa del Santo patrono s�era svolto uno spettacolo pirotecnico organizzato da D. C..

I genitori esercenti la potesta� – M.G. ed A. (o, in altri atti, A.) M. – convennero in giudizio dinanzi al Tribunale de L�Aquila il D., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dal minore e da loro stessi in proprio, ex art. 2050 c.c. Il D. chiese ed ottenne di chiamare in garanzia il suo assicuratore Toro ass.ni e, all�esito dell�istruttoria, il Tribunale rigetto� la domanda, individuando la condotta del minore quale causa esclusiva dell�evento dannoso.

Sull�appello dei genitori e del minore ormai divenuto maggiorenne e nella contumacia del D., la Corte di Appello de L�Aquila, con sentenza n. 988/07, ritenne invece che la trasformazione dei bossoli non costituiva esclusiva causa efficiente del sinistro, dinanzi alla chiara omissione, da parte del D., della loro rimozione dal campo sportivo, destinato proprio alla frequentazione di minori per attivita� ludiche ed agonistiche; e, ritenuta la responsabilita� del D., riconobbe peraltro concorrente, in ragione di un terzo, l�efficacia causale della condotta del minore nella causazione del sinistro; inoltre, ai sensi dell�art. 1227 c.c., comma 1, nego� il risarcimento ai genitori iure proprio e lo dichiaro� spettante al solo M.C., essendogli dal sinistro derivata un�invalidita� del 15% oltre a 30 giorni di inabilita� temporanea totale ed altrettanti di parziale, nonche� la necessita� di esborsi per particolari cure mediche. Ritenuta poi non validamente riprodotta, essendo il chiamante rimasto contumace in appello, la domanda di garanzia, ne mando� assolta la Toro Ass.ni, condannando soltanto il D. al pagamento, in favore del solo M. C., della finale somma dei due terzi degli importi di Euro 49.111,00 per danno non patrimoniale e di Euro 2.631,35 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorta stessa, via via annualmente rivalutata.

2. Avverso tale sentenza, pubblicata il 26.11.07 e notificata in data 22.5.08, propone un primo ricorso D.C., con atto notificato tra il 19 ed il 21 luglio 2008, iscritto al n. 20020/08 r.g., affidandosi a tre motivi; e sia la Toro Ass.ni che i M. resistono con separati controricorsi, notificati il 15.10.08.

Peraltro, con successivo ed autonomo ricorso per cassazione notificato il 23-24 dicembre 2008 ed iscritto separatamente a ruolo al n. 747/09 r.g., i M. impugnano autonomamente la medesima sentenza della Corte di Appello de L�Aquila, affidandosi a quattro motivi; e, con separati controricorsi, resistono sia il D. che la Toro Ass.ni, eccependo in via preliminare l�inammissibilita� di un ricorso separato e successivo avverso la stessa sentenza dopo la notifica del ricorso gia� proposto da una delle controparti.

Per l�udienza del 3.2.11 le parti, depositata memoria ai sensi dell�art. 378 c.p.c. dal D., compaiono per discutere oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente i due ricorsi, siccome dispiegati avverso la medesima sentenza, vanno tra loro riuniti ai sensi dell�art. 335 c.p.c. 4. Cio� posto, il secondo ricorso per cassazione, come proposto dai M., e� inammissibile. Infatti:

4.1. da un punto di vista generale, per giurisprudenza consolidata (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27887, Cass. 6 agosto 2004 n. 15199, Cass. sez. un. 25 novembre 2003 n. 17981, Cass. sez. un. 25 giugno 2002 n. 9232, Cass. 3 luglio 1997 n. 5993):

4.1.1. atteso il principio di unita� dell�impugnazione, sancito dall�art. 333 c.p.c. – il quale implica che l�impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell�unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale – nei procedimenti con pluralita� di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, percio�, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell�art. 371 c.p.c., in relazione all�art. 333 c.p.c.;

4.1.2. l�inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l�essenzialita� dell�osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullita� per inosservanza dei requisiti formali;

4.1.3. ne consegue che – una volta che l�impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anziche� esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell�art. 335 c.p.c. – la proposizione di un successivo ricorso non ne impedisce la conversione in ricorso incidentale, qualora pero� esso risulti proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, cioe� entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, determinandosi solamente in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneita� del secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell�impugnazione nella forma incidentale;

4.1.4. e pertanto e� inammissibile il ricorso ulteriore proposto dall�intimato in via autonoma oltre il termine di quaranta giorni dall�ultima notifica del primo ricorso per Cassazione;

4.2. in applicazione di tali principi alla fattispecie, poiche� i M. hanno proposto il loro autonomo ricorso con atto notificato il 23-24 dicembre 2009, dopo cioe� che gia� in data 19-21 luglio era stato proposto ricorso da una delle controparti, il ricorso da loro dispiegato non rispecchia i requisiti appena evidenziati e va dichiarato inammissibile.

5. Occorre ora esaminare i motivi di ricorso per cassazione dispiegati da D.C.; ed al riguardo si osserva che:

5.1. con un primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dei principi in tema di responsabilita� aquiliana e dell�art. 2050 c.c. in relazione al disposto dell�art. 360 c.p.c., n. 3, nonche� omessa motivazione su un fatto decisivo in relazione all�art. 360 c.p.c., n. 5”, egli sostanzialmente contesta il mancato riconoscimento dell�esclusivita� dell�efficacia causale della condotta del danneggiato nella causazione dell�evento, in relazione alle peculiarita� della condotta e l�omissione di motivazione sull�adeguatezza della mera condotta omissiva dell�artificiere a cagionare i danni subiti dal danneggiato e sulla reale capacita� offensiva dei singoli bossoli; e conclude con un quesito di diritto ed una sintesi del punto controverso su cui assume il vizio di motivazione;

5.2. con un secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell�art. 346 c.p.c. in relazione all�art. 260 c.p.c., n. 3”, egli si duole della qualificazione di abbandono della sua domanda di garanzia, operata dalla Corte di Appello in dipendenza della sua scelta di essere rimasto contumace in secondo grado dopo l�integrale rigetto delle domande principali contro di lui dispiegate in primo grado; e conclude con un quesito di diritto;

5.3. con un terzo motivo, rubricato “omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in specie riguardo la corretta e completa interpretazione e valutazione di tutte le risultanze istruttorie, ai sensi dell�art. 360 c.p.c., n. 5”, egli espone le circostanze di fatto a suo dire malamente considerate dalla Corte territoriale, concludendolo con un quesito di sintesi con cui ascrive a quest�ultima di “non aver tenuto conto in alcun modo dell�istruttoria svolta in primo grado, nonche� di aver omesso qualunque tipo di motivazione sul punto”;

5.4. si vede replicare dalla Toro Ass.ni che sarebbe stata indispensabile un� impugnazione incidentale condizionata per fare valere nuovamente la sua pretesa di garanzia in secondo grado, una volta rigettata la domanda principale nei suoi confronti;

5.5. si vede opporre dai M. la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la non sussistenza dei lamentati vizi di motivazione, la carenza di specifica indicazione delle norme di diritto violate.

6. I motivi del ricorso di D.C. sono infondati o inammissibili; ed al riguardo:

6.1. il primo motivo (di cui sopra, al punto 5.1.) e� infondato:

6.1.1. si traduce in una valutazione di mero fatto, come tale incensurabile in cassazione se motivata in modo congruo e logico, quella – effettivamente compiuta dalla Corte territoriale (v. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata sull�efficacia causale preponderante della condotta colposa dell�esercente l�attivita� pericolosa (organizzazione di spettacoli di fuochi d�artificio) che, venendo meno ai suoi doveri, lascia su di un campo da gioco aperto al pubblico alcuni bossoli inesplosi e quindi ancora carichi di polvere detonante;

6.1.2. corrisponde ad una sequenza causale agevolmente prevedibile, secondo nozioni di comune esperienza, che, lasciati incustoditi in un luogo pubblico oggetti intrinsecamente pericolosi, in essi si possa imbattere un numero potenzialmente indeterminato di soggetti anche non normalmente avveduti e che, trattandosi di ragazzi o bambini, questi possano incautamente manipolarli ed esaltarne le potenzialita� pericolose;

6.1.3. puo� bene affermarsi che il danno derivante dall�incauta manipolazione dipende in maniera preponderante dalla consapevole omissione della bonifica (non risultando in modo adeguato – o comunque ammissibile in questa sede di legittimita� – una contestazione di tale risultanza istruttoria), la quale ha comportato il fatto potenzialmente dannoso della presenza di tali oggetti in luoghi cui potevano accedere anche bambini o persone inesperte ed ha dato luogo alla concretizzazione del rischio di un uso improprio o pericoloso, agevolmente prevedibile come per niente improbabile;

6.1.4. quanto al residuo profilo di vizio di motivazione, in primo luogo non risulta indicato in quale atto del giudizio di merito il D. si sia doluto in modo specifico della dedotta innocuita� dei bossoli di per se� stessi isolatamente considerati; e comunque e� di tutta evidenza che non rileva la valutazione separata della dedotta innocuita� dei singoli bossoli, isolatamente.

I considerati, avendo la Corte territoriale qualificato come “ben ipotizzabile” la trasformazione dei petardi abbandonati mediante svuotamento della polvere contenuta e suo assemblaggio in un barattolo, siccome rientrante nel novero delle potenzialita� di utilizzo da parte di minori;

6.2. anche il secondo motivo (di cui sopra, al punto 5.2.) e� infondato:

6.2.1. qualora l�appellato miri all�accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l�ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall�attore rimasto soccombente in primo grado, non e� sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, poiche� la richiesta dell�appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l�appello principale (Cass. 4 febbraio 2004 n. 2061, Cass. 10 marzo 2006 n. 5249, Cass. 22 aprile 2010 n. 9535);

6.2.2. pertanto, non avendo la parte vittoriosa in primo grado sulla domanda principale – con ritenuto assorbimento della chiamata in garanzia – riproposto in sede di appello, (avendo in tale grado di giudizio scelto liberamente di rimanere contumace), la sua domanda di garanzia, questa e� stata correttamente qualificata dalla Corte territoriale come abbandonata o comunque non ammissibile (v. pag. 13 della gravata sentenza);

6.3. il terzo motivo e� inammissibile:

6.3.1. con il momento di sintesi o quesito, imposto dal capoverso dell�art. 366 bis c.p.c. (ancora applicabile ratione temporis, valendo la sua abrogazione solo per i ricorsi avverso provvedimenti pubblicati a far tempo dal 4.7.09) si fa un generico ed onnicomprensivo riferimento a tutte le risultanze dell�istruttoria di primo grado, senza indicare analiticamente, nel medesimo quesito, quali specifici atti o risultanze di questa sarebbero stati pretermessi o travisati, ne� in quale passaggio degli atti del giudizio di appello tali doglianze il D. avrebbe proposto;

6.3.2. al riguardo, per il vizio di motivazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (tra le ultime, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680):

occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione e� conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002);

6.3.3. in ogni caso, il vizio neppure sussisterebbe, in quanto la Corte territoriale ha comunque in modo idoneo argomentato – per quanto visto sopra al punto 6.1. � sulla ricostruzione della fattispecie in termini di sussistenza della responsabilita� dell�esercente l�attivita� pericolosa.

7. Il ricorso del D. va quindi rigettato e quello dei M. dichiarato inammissibile; nei rapporti tra costoro la reciproca soccombenza integra senz�altro un giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimita�; mentre, nei rapporti tra il D. e la Toro Ass.ni la medesima conclusione si fonda invece sulla peculiarita� della vicenda processuale e sulla considerazione dei rapporti sostanziali tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso proposto da D.C. ed iscr. al n. 20020/08 r.g.; dichiara inammissibile il ricorso proposto da M.C., M.G. ed A. o M.A., iscr. al n. 747/09 r.g.; compensa le spese del giudizio di legittimita�.

Cosi� deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA