Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6735 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28390/2006 proposto da:

I.O.T. – INTERCONTINENTALE ORGANIZZAZIONE TURISMO S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI

Bruno Nicola, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MENGHINI LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GECO CENTRO VIAGGI S.N.C. DI A. MEROI & C.,

nonchè

personale dei soci N.M. e M.A., in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato AGUGLIA Bruno, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DONOLATO FRANCESCO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/06/2006 R.G.N. 372/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MENGHINI LUIGI; udito l’Avvocato DONOLATO FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per accoglimento per quanto

di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società I.O.T. in epigrafe ricorreva, dinanzi al Tribunale di Gorizia, per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, alla sua dipendente M.A.. Questa si costituiva e,contestando la fondatezza dell’avversa pretesa, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiarasi: la illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, la ingiuriosità del licenziamento con condanna al ristoro del relativo danno, il mancato integrale pagamento del TFR con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze economiche, l’arricchimento del datore di lavoro connesso alla attività di acquisizione di clientela da lei prestata con condanna al pagamento del relativo valore ed il mancato mantenimento della promessa di un miglior inquadramento con il risarcimento del connesso danno.

La M., successivamente, con separata domanda azionava, in via autonoma, siffatta riconvenzionale.

L’adito giudice, riuniti ricorsi, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società I.O.T. alla reintegra della M. nel posto di lavoro con il pagamento della retribuzioni, dal giorno del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, detratta la somma per aliunde percipiendi. Rigettava tutte le altre domanda della lavoratrice.

La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza in punto d’illegittimità del licenziamento condannando la società I.O.T. al pagamento della retribuzioni dal giorno del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, ma, in accoglimento dell’appello incidentale della M., senza detrazione alcuna.

Ritenevano i giudici di appello che la società non aveva fornito la prova che le scritture contabili del fatturato relativo al settore “banco”, cui era addetta la M., contenessero dati comprovanti la relativa crisi in quanto, pur ammesso che confluissero, per ragioni fiscali, in tale fatturato, quello del settore “viaggi”, la società non aveva dimostrato che tanto non era accaduto anche con riferimento all’anno precedente preso a comparazione.

Consideravano, poi, i giudici di secondo grado, che, pur avendo riguardo all’azienda nel suo complesso, emergeva l’illegittimità del licenziamento. Infatti, secondo detti giudici, i dai dati contabili, pur dimostrando che già nell’anno 2000 si palesava una sensibile contrazione del fatturato dovuto al solo settore “viaggi”, restavano del tutto oscure le ragioni che portarono, solo l’anno dopo il palesarsi di siffatta crisi, al licenziamento della M. ancorchè la stessa non fosse addetta al settore “viaggi”. Sottolineavano, altresì, i giudici in parola che, anche dopo il licenziamento, i lavoratori addetti al settore “banco” rimasero tre, poichè la dipendente P., assegnata al reparto “Banco” in sostituzione di altra dipendente – Mo. – in malattia, vi rimase anche quando quest’ultima, per un periodo, riperse l’attività lavorativa.

Secondo i giudici del merito, inoltre, la circostanza che la dipendente P. fosse stata mantenuta al reparto “banco” a causa della crisi del settore “viaggi” palesava la non buona fede della società per aver “ristretto” la scelta del lavoratore da licenziare tra quelli addetti al settore “banco”, senza aver riguardo all’intero organico.

Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la società I.O.T. sulla base di cinque censure.

Resiste con controricorso il Fallimento Gego Centro Viaggi snc di A. Meroi & C, nonchè personale dei soci N.M. e M. A., che propone, altresì, impugnazione incidentale affidata ad un’ unica censura.

La società I.O.T. deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno, preliminarmente, riuniti riguardando l’impugnazione di una stessa sentenza.

Con il primo motivo la società I.O.T. deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione, “per aver il provvedimento impugnato ritenuto che il giudice di prime cure abbia correttamente escluso la sussistenza della crisi del settore, cui era addetta la signora M., comparando tra loro fatturati ritenuti omogenei, senza dare una adeguata motivazione di tale omogeneità, ritenuta al contrario all’esito di un ragionamento contraddittorio e privo di adeguata motivazione”.

La censura è infondata.

Invero, la Corte di Appello del merito basa il proprio ragionamento sul rilevo fondante che la crisi del settore “banco”, cui era addetta la M., non risulta dimostrata in base ai dati contabili di siffatto settore confluendo, in tali dati, anche quelli del fatturato di altro settore, e cioè quello relativo ai “viaggi”. Nè,secondo i giudici di secondo grado, è stato provato dalla società, e sul punto non vi è censura specifica, che siffatta confluenza di dati non fosse presente anche nell’anno precedente preso a comparazione.

Si tratta, quindi, di una argomentazione, nel complesso,adeguata,logica e priva di contraddizione che come tale sfugge al sindacato di questa Corte.

Con la seconda censura la società I.O.T. denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione “per aver il provvedimento impugnato escluso da un lato, la crisi del reparto “banco” e, subito dopo, ammesso l’esistenza di una crisi generalizzata dell’azienda riguardante anche il reparto “banco”.

La censura non merita accoglimento.

Infatti la Corte del merito, pur dando atto di una crisi generale del settore cui appartiene la società ricorrente, accerta che dall’esame della contabilità emerge più che altro che tale crisi aveva investito l’area “viaggi” della società e non tanto quella del “banco”, come dimostrato anche dalla circostanza che la stessa società, pur dopo il licenziamento della M., aveva mantenuto nell’organico di tale ultimo settore, una lavoratrice proveniente da quello “viaggi” nonostante il rientro dalla malattia della lavoratrice da sostituire e tanto, in ragione della crisi del detto settore “viaggi”.

Non è condivisibile, pertanto, la critica di motivazione contraddittoria in quanto i giudici di Appello, nell’escludere la dimostrazione della crisi del settore “banco”, non ritengono affatto dimostrata la crisi dell’intera attività della società, ma considerano, in base all’esame della contabilità, che tale crisi aveva colpito piuttosto il settore “viaggi”.

Con il terzo motivo la società I.O.T. allega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2082 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè omessa, insufficiente comunque contraddittoria motivazione “per aver la sentenza impugnata ammesso, da un lato, la sussistenza di una grave situazione di crisi dell’azienda e, dall’altro, escluso la correttezza della scelta di ricorrere al licenziamento di un dipendente, in spregio al principio d’ insindacabilità delle scelte gestionali e di libertà dell’iniziativa economica privata”.

Formula di conseguenza, ex art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto:

“se in tema di licenziamento individuale, una volta accertata la sussistenza di una crisi aziendale, il controllo del giudice di merito possa spingersi fino a sindacare i profili di congruità ed opportunità delle scelte di natura economica ed organizzativa- incluso il ricorso al licenziamento di singoli dipendenti- effettuate dall’imprenditore, per cercare di ovviare a detta crisi”.

Il motivo non è accoglibile.

Di contro, vi è, in primo luogo, la considerazione che il ricorrente muove dal presupposto che la Corte del merito abbia ritenuto la sussistenza della crisi dell’intera azienda, quando, invece, siffatta crisi è stata accertata da detta Corte, come sottolineato nell’esame del motivo che precede,con riferimento al settore “Viaggi” e non al settore “Banco” presso il quale era addetta la M..

in secondo luogo vi è la formulazione del motivo stesso nel quale vengono dedotti in un unico contesto vizi di legge e di motivazione.

Infatti, secondo giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 ed ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471).

In terzo luogo, anche a voler superare siffatto ostacolo, vi è la formulazione stessa del quesito di diritto che non è inerente alla regola iuris sottesa alla decisione impugnata. In questa, invero, i giudici di appello ritengono l’illegittimità del licenziamento, non in base ad una valutazione negativa delle scelte imprenditoriali, ma perchè difetta una nesso tra crisi del settore “Viaggi” e soppressione del posto di lavoro, nel seno che il licenziamento è stato attuato nei confronti di un dipendente non facente parte del settore coinvolto dalla crisi.

Con il quarto motivo la società denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., “per non aver la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione concernente l’esercizio dell’opzione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, da parte della lavoratrice;omessa, insufficiente contraddittoria motivazione per non aver la sentenza impugnata tenuto in alcun conto l’intervenuto esercizio dell’opzione per il versamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione da parte della lavoratrice, o, comunque per non aver indicato le ragioni che giustificherebbero l’irrilevanza di detta opzione” Formula la società, di conseguenza il seguente quesito di diritto: “se, eccepita e provata documentalmente dalla parte una circostanza impeditiva della richiesta di reintegrazione del lavoratore che si assume illegittimamente licenziato, sussista l’obbligo del giudice di merito di pronunciare su detta eccezione”.

Con la quinta censura la società I.O.T. allega violazione o erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, “per aver la sentenza impugnata ordinato la reintegrazione della lavoratrice nonchè il pagamento delle retribuzioni globali di fatto spettanti alla stessa, sino alla data della effettiva reintegrazione, nonostante l’esercizio dell’opzione per il versamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione documentalmente provato. Pone, quindi, la società il seguente quesito di diritto “se la previsione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5, consenta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, che si assume illegittimamente licenziato, dopo che questi abbia optato per il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, e, in caso negativo, se l’obbligo di provvedere al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dovute al lavoratore optante cessi con l’esercizio della predetta opzione ovvero prosegua fino al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione”.

Di questi due motivi l’ultimo è pregiudiziale poichè, intanto può rilevare la dedotta omessa pronuncia, solo in quanto la relativa questione risulti essere decisiva.

Ritiene il Collegio avuto riguardo a siffatto motivo che lo stesso è infondato.

E’ infatti prevalente nella giurisprudenza di questa Corte il principio che la richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa “ex parte creditoris”;

pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata indennità, va commisurato alle retribuzione che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta (V. per tutte Cass. 16 marzo 2009 n. 6342 e 26 luglio 2003 n. 12514).

Nè questo Collegio ignora che persistono nella giurisprudenza di merito orientamenti interpretativi di segno opposto diretti ad affermare l’estinzione del rapporto di lavoro per effetto della mera comunicazione dell’opzione per l’indennità sostitutiva, in ragione della rilevanza che assumerebbe la manifestazione di volontà del lavoratore intesa alla risoluzione del rapporto. Ma di contro vi è tra l’altro, come osservato da Cass. n. 6342 del 2009 cit., la considerazione che “il diritto al risarcimento del danno è conseguenza preminente dell’accertamento di illegittimità del recesso (e solo, in via mediata, dell’ordine di reintegrazione) e che lo stesso è destinato a trovare un limite solo nella ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro o in un diverso comportamento ritenuto per volontà di legge egualmente satisfattivo, quale appunto l’adempimento dell’obbligazione indennitaria per cui ha fatto opzione il lavoratore, in coerenza, con il carattere di effettività che, nel nostro ordinamento, rivestono i rimedi contro il licenziamenti illegittimi”. Nè vi è ragione alcuna per non ritenere, come affermato dalla citata sentenza del 2009, “che un adeguato bilanciamento degli interessi impliciti nella configurazione dell’indennità risarcitoria come obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, porti ad escludere che il legislatore non abbia inteso assegnare rilevanza, con il permanere dell’obbligazione risarcitoria, all’interesse di quest’ultimo all’esatto adempimento della prestazione prescelta, tenuto conto che la facoltà di scelta è, in ogni caso, volta a garantire, anche se in forme alternative, la tutela del rapporto di lavoro, secondo le esigenze proprie del regime di diritto speciale nel quale si inserisce”.

Neppure induce a diverse conclusioni la sentenza di questa Corte (n. 3775 del 17 febbraio 2009), richiamata dalla società, atteso che le argomentazioni ivi sviluppate, ed il principio affermato, attengono, in coerenza con lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa “ex parte creditoris”, alla irreversibilità della scelta operata dal creditore.

Pertanto a norma dell’art. 384 c.p.c., ritiene questa Corte di enunciare il seguente principio di diritto:la richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa “ex parte creditoris”; pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata indennità, va commisurato alle retribuzione che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.

Il quarto motivo, di conseguenza, rimane assorbito non essendo decisiva, per le ragioni sopra esposte, la dedotta omessa pronuncia in punto di esercizio del diritto di opzione, della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, così come modificato dalla L. n. 108 del 1990, non costituendo l’esercizio di tale facoltà “un impedimento alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro”. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la Corte di Appello di Trieste ………

omesso di decidere in ordine ad una domanda proposta dalla odierna controricorrente/ricorrente sullo specifico punto relativo alla spettanza del riconoscimento integrale delle spese di lite relative al primo grado del giudizio e compensate per tre quarti, pure a fronte dell’accoglimento dell’appello incidentale. Viene posto, di conseguenza, il seguente quesito di diritto “deve il giudice di appello nel riformare la sentenza di primo grado, a fronte di appello incidentale della parte vittoriosa su altri capi della decisione, in conseguenza di specifica domanda (le cui conclusioni in secondo grado furono “con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”), decidere in merito alla misura delle spese del primo grado?”.

Il motivo non è esaminabile.

E’ principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, infatti, che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (Cass. S.U. 15781/05 e nello stesso senso per tutte Sez. lav. 1732/06).

Nella specie la ricorrente pur deducendo di aver proposto uno specifico motivo di appello in ordine al “riconoscimento integrale delle spese” del giudizio di primo grado, non riporta,tuttavia, nei loro esatti termini tale censura. Nè, certamente, a tali fini, può valere la trascrizione delle sole conclusioni dell’atto d’ impugnazione poichè nel giudizio di appello – che non è un “novum iudicium” – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono ( V. per tutte Cass. 18 aprile 2007 n. 9244).

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, i ricorsi vanno rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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