Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6735 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8492/2019 proposto da:

A.R.M., elettivamente domiciliato in Torino presso lo

studio dell’avv. Alessandro Praticò che lo rappresenta e difende

per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3721/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente è cittadino del (OMISSIS) e ha chiesto, originariamente, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria, in subordine il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La sua domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e dal Tribunale di Milano;

Il richiedente ha proposto appello limitatamente al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 31 luglio 2018, ha confermato il giudizio reso dal primo giudice sul difetto di credibilità del ricorrente, che ha raccontato di essere stato rapito per essere offerto in sacrificio e poi di essere fuggito dalla prigione lasciata aperta; inoltre la Corte d’appello ha rilevato che il soggetto non ha dedotto alcuna particolare condizione di vulnerabilità e che le condizioni del (OMISSIS) non sono tali da giustificare la protezione sussidiaria; afferma inoltre che è irrilevante la prospettiva dell’integrazione in Italia.

2.- Avverso la predetta sentenza la parte propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.

Il Ministero, non costituito nei termini, ha depositato richiesta di partecipare all’eventuale discussione orale.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e degli artt. 2 e 3 CEDU per non avere il giudice di merito applicato correttamente le norme sull’onere della prova e sulla credibilità, e il vizio di cui all’art. 360, n. 3 per motivazione omessa o apparente. Deduce che la Corte e il Tribunale hanno fondato la propria valutazione negativa sulla credibilità su parametri diversi da quelli normativi violando obbligo di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La parte si limita ad enunciare le norme in materia di protezione internazionale, il principio di cooperazione istruttoria ed a riportare tre precedenti di questa Corte senza specificare in concreto per quale ragione i giudici di merito abbiano errato nella valutazione della credibilità del racconto, posto che la Corte d’appello, richiamando espressamente anche le motivazioni rese in primo grado, ha ritenuto il racconto generico ed affetto da contraddizioni intrinseche non spiegate dal ricorrente.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che la mera indicazione della violazione di legge non è sufficiente al fine di integrare i requisiti richiesti per il ricorso in cassazione dall’art. 366 c.p.c., essendo necessarie specifiche argomentazioni complete ed esaurienti volte a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le norme che si assumono essere regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. se. un. 28332/2019; Cass. n. 15568/2020; Cass. n. 16700/2020). Il principio non può che applicarsi anche ai ricorsi in tema di protezione internazionale (v. Cass. 6061/2019), sia pure contestualizzato nell’ambito del dovere di allegazione che compete al richiedente asilo, che è così onerato di specifiche allegazioni, rapportate alla situazione concreta e alla sua condizione individuale, sugli errori in ipotesi compiuti dai giudici di merito.

Il motivo di ricorso deve essere attinente al decisum e non limitarsi ad una astratta enunciazione di regole e di principi, come invece ha fatto il ricorrente nel ricorso in esame.

4.- Con il secondo motivo la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè degli artt. 2 e 10 Cost. e dell’art. 8 della Convenzione EDU per avere motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare se la prospettazione del quadro generale di insufficiente tutela del rispetto dei diritti umani fosse idoneo a integrare una situazione di vulnerabilità; avrebbe dovuto quindi la Corte assumere informazioni; inoltre deduce che non è necessario che il ricorrente deduca per la protezione umanitaria ragioni diverse, alternative rispetto a quelle già prospettate.

Il motivo è inammissibile.

La valutazione della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria è eseguita su base individuale sicchè il ricorrente deve dedurre fatti specifici che consentano di comparare la sua condizione personale con la situazione del paese d’origine (Cass. 18443/2020; Cass. 22528/2020); la condizione di vulnerabilità può anche ricollegarsi agli eventi dedotti ai fini della richiesta delle protezioni maggiori, purchè il narrato sia stato ritenuto credibile.

In questo caso il ricorrente si riporta integralmente ad una storia ritenuta non credibile dal giudice di merito in quanto affetta da contraddizioni interne e il giudizio reso dai giudici di merito sul punto non è stato adeguatamente censurato, stante la inammissibilità del primo motivo.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione dell’Avvocatura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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