Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6735 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6735 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

O RD INANZA
sul ricorso 3506-2015 proposto da:
PEZZELLA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLOTINO 25,
presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA CICCARELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELE MICILLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5437/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato RAFFAELE MICILLO, difensore del ricorrente, che si riporta ai
motivi.

A2,19.)
_

c. u

.

Data pubblicazione: 06/04/2016

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.Nella controversia concernente l’impugnazione di Luigi Pezzella del
silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso dell’I.R.A.P. versata negli anni dal
2006 al 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la
sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dal contribuente
avverso la decisione di primo grado sfavorevole, inammissibile “nell’assoluta assenza

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a due
motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissara
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
2. Con il primo motivo —rubricato: “violazione art.360 c.p.c.- omessa insufficiente

contraddittoria motivazz:one. errata interpretazione dì legge d. 1. 546/92- il ricorrente,
riportato integralmente il contenuto dell’atto di appello, deduce l’illegittimità della
sentenza impugnata, nella parte in cui il gravame era stato dichiarato inammissibile
mentre lo stesso conteneva specifici motivi di impugnativa.
3. Con il secondo motivo —rubricato “violazione art.360 c.p.c..insufficiente

contraddittoria motivazione errata interpretazione di legge della sentena della Commr:ssione
tributaria pmvindale di Napoli n.117130/ 2013.Violazjone principio onere della prova- il
ricorrente, premesso che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi nel merito,
formula censure avverso la sentenza di primo grado.
4.11 primo motivo è inammissibile alla luce dei principi, reiteratamente
espressi da questa Corte, secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a
critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi dì ricorso, che assumono una
funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con
riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il
motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e
della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato
rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. prue. civ., sicché è
inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico
motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilrnente

Rsc. 2015 n. 03506 sez. MT – ud. 18-02-2016
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di motivi spedffii”.

combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di
rito. (Cass.n.19959/2014; id.n.25332 /2014).
4.1.Nel caso in esame, il mezzo enuncia, cumulativamente, in rubrica
(come sopra trascritta) generiche indicazioni di vizi senza che le stesse trovino poi
sufficiente specificazione in seno all’illustrazione (limitata alla trasposizione del
contenuto dell’atto di appello ed alla conclusione che:

l’adita corte rileverà

Napoli, visto che il gravame sottendeva.specifici motivi di irnpugnativa); talché a questa Corte
non è dato comprendere quale sia effettivamente la censura (di vizio motivazionale
ovvero di violazione di legge) mossa alla sentenza impugnata.
5.Tale conclusione vale anche per il secondo mezzo con l’ulteriore
considerazione che, a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello da
parte della Commissione regionale (rimasta ferma in virtù del mancato
accoglimento del primo motivo di ricorso), la censura è, oltretutto,
inammissibilmente diretta alla motivazione della sentenza di primo grado.
6.Ne consegue il rigetto dcl ricorso e la condanna del ricorrente,
soccombente, alle spese di lite liquidate come in dispositivo.
7.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del dp.r. n.115 del 2002, si da atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate
delle spese liquidate in complessivi euro 2.000 oltre eventuali spese prenotate a
debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulter re
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorsi,
norma del comma I bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016.

intuitivamente il grossolano errore in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale di

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