Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6735 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5378-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso open legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1343/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/06/2019 R.G.N. 2249/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da M.A., cittadino del Bangladesh espatriato per sottrarsi alla persecuzione da parte della famiglia della moglie che non aveva gradito il matrimonio e cercava di ucciderlo.

2. Il giudice di secondo grado ha escluso che vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo non veridiche le dichiarazioni, non sufficientemente circostanziate quanto ai luoghi, alle persone, ai tempi e alle dinamiche degli eventi narrati. Ha evidenziato che i fatti esposti erano riconducibili ad episodi penalmente rilevanti e non a situazioni di derivazione sociale, politica o religiosa ed inoltre il ricorrente non aveva chiarito le ragioni per le quali non aveva ritenuto di ricorrere alle autorità locali di polizia. Ha escluso altresì che esistessero i presupposti per la protezione sussidiaria non essendovi rischio di torture, maltrattamenti, situazioni di violenza indiscriminata nella regione di residenza con concreto pericolo di danno per il richiedente. Non ha ravvisato la sussistenza dei “gravi motivi di carattere umanitario” che giustificherebbero il riconoscimento della protezione umanitaria non essendo ravvisabili emergenze sanitarie o alimentari ed inoltre, tenuto conto della non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ha ritenuto che non vi fossero altri elementi da cui desumere la possibile compromissione dei diritti fondamentali del richiedente e l’impossibilità di soddisfare bisogni ineludibili connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza libera e dignitosa.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.A. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria al fine di una sua eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, della Dir. n. 32 del 2013, art. 46, comma 3, in relazione alla mancata audizione in giudizio del ricorrente è inammissibile.

4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., n. 25312/2020 e n. 36312 del 2021) ed il ricorrente non ha indicato fatti, sopravvenuti all’audizione o già in quella sede allegati e non indagati, che avrebbero potuto legittimare la sua audizione prima innanzi al Tribunale e poi davanti alla Corte di appello.

5. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti comprovanti la sua integrazione in Italia.

6. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, anche alla luce dei report citati in ricorso dai quali era possibile evincere la reale situazione del paese di provenienza.

7. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per avere la Corte territoriale trascurato di compiere, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la dovuta comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente.

8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti restandone assorbito l’esame del secondo motivo.

8.1. Quanto al terzo motivo va rammentato in via generale che in tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d’origine del richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione e devono essere pertinenti rispetto alle questioni agitate nella controversia (cfr. Cass. 14/12/2021 n. 39954 e Cass. 20/05/2020 n. 9230). Tanto premesso la Corte territoriale, disattendendo tali principi, si è limitata a riferire della situazione generale del Bangladesh con riguardo alla povertà diffusa ed alla situazione politica, utilizzando informazioni attìnte da siti di stampa e senza approfondire affatto la situazione di corruzione o meno della polizia e del potere giudiziario pure denunciata dal richiedente a giustificazione del suo non essersi rivolto alle autorità. Per tale aspetto la censura è fondata.

8.2. Ugualmente la sentenza impugnata si espone alla critica formulata nel quarto motivo di ricorso poiché ha trascurato di effettuare la dovuta comparazione tra l’integrazione sociale in Italia e la situazione personale soggettiva ed oggettiva del richiedente in patria. Come recentemente statuito dalle sezioni unite di questa Corte, infatti, “in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dalla Convenzione EDU, art. 8, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno.”(cfr. Cass. Sez. U. n. 24413 del 2021).

9. Per le esposte considerazioni, in conclusione devono essere accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, restandone assorbito l’esame del secondo e rigettato il primo motivo, e la sentenza cassata in relazione ai motivi accolti deve essere rinviata alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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