Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6734 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25283-2006 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 402/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/05/2006 r.g.n. 153/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero delle Giustizia chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 18 maggio 2006, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Teramo aveva accolto il ricorso di T.C..

Il T. è ufficiale giudiziario. Impugnò l’avviso di selezione per le procedure di selezione interna per ufficiale giudiziario (OMISSIS).

Il tribunale gli diede ragione ed annullò tale avviso, nonchè la graduatoria definitiva degli ammessi al percorso formativo, condannando il Ministero ad ogni atto consequenziale, compresa la compilazione di una nuova graduatoria.

La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione ministeriale, confermando la decisione di primo grado, ritenendo che il contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2002, di cui l’avviso costituisce applicazione, si sia posto in contrasto con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, introducendo una procedura preselettiva non prevista dalla contrattazione nazionale e indicando criteri diversi di valutazione ai fini della formazione della graduatoria.

Il Ministero ricorre per cassazione contro tale decisione, articolando un unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il suo unico motivo di ricorso il Ministero denunzia la violazione dell’art 15, comma 1, lett. b), dell’art. 20, comma 1, lett. a) e dell’art. 26, n. 3 del ccnl per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, dell’art. 16 del contratto collettivo integrativo e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: dica la Corte se la normativa del contratto nazionale su indicato consente o meno alla contrattazione integrativa di prevedere la possibilità di regolamentare le modalità di accesso dei dipendenti ai percorsi di formazione stabiliti per poter accedere ai passaggi all’interno dell’area professionale di appartenenza e di stabilire punteggi per i titoli di studio e professionali e per l’anzianità, al fine di poter determinare una congrua preselezione dei dipendenti, ove il numero di costoro sia elevato.

Il ricorso, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza, è soggetto alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006: pertanto è richiesta la formulazione di un quesito di diritto, e il ricorrente ha provveduto a formularlo, ed è ammissibile il ricorso per violazione diretta di un contratto collettivo nazionale, che peraltro la parte non è tenuta a depositare in quanto la contrattazione collettiva richiamata è quella per i dipendenti dello Stato (Sezioni unite, 12 ottobre 2009, n. 21559).

Prima di affrontare il problema posto con il ricorso, deve premettersi che le parti e i giudici di merito discutono della legittimità dell’avviso di selezione dando per pacifico che l’amministrazione si è attenuta a quanto previsto dal contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2002. L’avviso è conforme al contratto integrativo, che però sarebbe in contrasto con le previsioni del contratto collettivo nazionale. La verifica da compiere concerne pertanto, come è stato ben evidenziato nel quesito di diritto, la sussistenza o meno di tale contrasto tra il contratto nazionale di comparto ed il contratto integrativo.

Il contratto nazionale di comparto è quello stipulato il 16 febbraio 1999 e relativo al periodo 1998-2001. Il contratto integrativo è l’accordo 1998-2001 per il personale del Ministero della giustizia.

Entrambi sono contratti di livello nazionale; il secondo, all’interno del comparto ministeri, specifica la regolamentazione per il Ministero della giustizia.

Il contratto integrativo non deve porsi in contrasto con il contratto di comparto, per disciplina generale (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40) e perchè l’art. 4, comma 6, del contratto di comparto statuisce che gli accordi integrativi “non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1”.

Il problema allora è di esaminare il contenuto dei due accordi e verificare se il primo poneva vincoli al secondo nella materia in esame e tali vincoli siano stati violati.

La Corte d’Appello afferma che la violazione vi sarebbe, sarebbe duplice e sarebbe stata posta in essere con la disciplina dettata l’art. 16 del contratto integrativo.

In primo luogo, tale disposizione “nel dettare i criteri per le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti da una posizione economica all’altra, prevede, al comma 2, l’attribuzione di punteggi preliminari al percorso formativo, in relazione all’anzianità di servizio ed ai titoli di studio posseduti dai candidati, in tal modo introducendo … una procedura preselettiva non prevista dalla contrattazione nazionale”.

In secondo luogo, “l’art. 16 si pone in contrasto con la contrattazione nazionale anche sotto il profilo della indicazione dei criteri di valutazione ai fini della formazione della graduatoria.

Esso infatti considera prevalente su tutti gli altri requisiti la maggiore anzianità di servizio, senza un’adeguata considerazione del titolo di studio”.

Entrambe le affermazioni non sono fondate.

Deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, il contratto integrativo nazionale per il Ministero della Giustizia non ha una funzione meramente “attuativa” del contratto del comparto Ministeri, ma in una serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione “integrativa”. Del resto, i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del ccnl di comparto (art. 8, comma 1, contratto di comparto).

In materia di passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area, l’art. 15, lett. B, del contratto di comparto si limita a formulare indicazioni generali, specificando che devono avvenire “mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza.

Sono considerati altresì elementi utili, l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica”.

Forniti questi criteri, il contratto di comparto rimette alla contrattazione integrativa di amministrazione “la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 15, lett. B”.

L’accordo integrativo si è mosso entro queste, sicuramente ampie, coordinate, e, con l’art. 16, ha introdotto una disciplina della materia che prevede l’assegnazione di punteggi preliminari al percorso formativo (in relazione ad anzianità di servizio e titoli) (comma 2), l’articolazione del percorso formativo in una fase teorica, un tirocinio pratico e una prova finale in forma di risposte sintetiche per quesito scritto (comma 3).

Il comma 4 regola la valutazione complessiva finale risultante da punteggi parziali in relazione a ciascun segmento del percorso formativo, stabiliti in misura tale da privilegiare il risultato conseguito durante il tirocinio pratico.

Non può allora ragionevolmente sostenersi nè che sia stato dato un peso preponderante all’anzianità, nè che l’assegnazione di punteggi preliminari al percorso formativo violi le indicazioni del contratto di comparto.

Il contratto integrativo, cui ci si è attenuti nel bandire il concorso, detta una disciplina che si sviluppa nell’alveo del contratto di comparto, adempiendo al compito di “determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni” assegnatole dall’art. 20 del contratto di comparto.

La duplice violazione indicata dalla Corte d’Appello non sussiste.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e, poichè è possibile la decisione di merito, la domanda deve essere respinta.

La diversa decisione assunta dai giudici di primo e secondo grado giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda attorea. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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