Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6734 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6734 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 3209-2015 proposto da:
TOMASONI MAURIZIO, elettivamente dorniciliato in ROMA, VIA
ADELAIDE RISTORI 9, presso Io studio dell’avvocato ANTONIO TIGANI
SAVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO
VINCENZO VANNU CCI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente nonche contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE;

– intimata avverso la sentenza n. 775/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITI’L

Data pubblicazione: 06/04/2016

tc-

udito l’Avvocato LUCA BONTEMPI, giusta delega allegata al verbale
dell’Avvocato TIGANI SAVA, difensore del ricorrente, che si riporta alla
memoria.

Ritenuto in fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Maurizio

per l’anno di imposta 2006 ai fini Irpef, Irap, S.s.n. ed Iva, la Commissione
tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando
l’appello proposto dal contribuente, ha confermato la decisione di primo grado di
rigetto del ricorso.
Il Giudice di appello, per quello che qui ancora rileva, riteneva che l’art.12
della legge 212/2000, innovando la precedente disciplina, regoli i diritti del
contribuente nei casi di compimento di operazioni di verifica che comportino la
redazione di un p.v.c., ma non irnponga all’Ufficio di far precedere l’avviso di
accertamento dalla redazione del predetto atto.
Avverso la sentenza ricorre il contribuente affidandosi ad unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione
dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato
memoria.

Considerato in diritto
Con l’unico motivo —rubricato: violazione e ja.lsa applicazione dell’al-424 della

legge n.4129 e dell’art.12 delle legge 212/2000 nonché (Vi art1.4 1, parag.2, 47 e 48 della
Carla dei diritti fondamentali dell’Unione europea- il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione di legge nell’avere il Giudice di appello escluso l’obbligo in capo
all’Amministrazione finanziaria del rilascio di un processo verbale di constatazione,
impedendo così l’instaurazione del necessario contraddittorio ed a nulla rilevando,
secondo la prospettazione difensiva, che nel procedimento vi fossero già stati
momenti di dialogo e di confronto tra verificatori e verificato.
La censura è solo parzialmente fondata. Sulla questione controversa sono
intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le
quali, con specifico riferimento alle cosiddette “verifiche a tavolino”, hanno

Rio, 2015 n. 03209 sei. MT – ud. 18-02-2016
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Tomasoni dell’avviso di accertamento con il quale ne era stato rettificato il reddito

ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema
di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge
n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti
conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si
esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro,
indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato

103B1/14), rilevando che, nel senso indicato, militano univocamente il dato
testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art.12 legge 212/2000
(coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione
risulta palesamente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione
alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle
peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione
dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca,
quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente
giustifica, quale controbilaneiamento, il contraddittorio al fine di correggere,
adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione ,
gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (C.ass.SS.UU.n.24823/15 cit.).
In ordine, alla questione specificamente rimessa, le stesse Sezioni Unite
hanno statuito i seguenti principi: “Differentemente dal diritto dell’Unione
europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo
all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei
diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo
di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in Caso di violazione,
l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”,
l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio encloprocedimentak,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le
quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi
“armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la
violazione dell’obbligo del contraddittorio einloprocedimentale da parte

Ric, 2015 n. 03209 sez. MT – ud. 18-02-2016
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constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13,

dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità
dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in
concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse
stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con
riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e

difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali
è stato predisposto.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c. il contribuente ha fatto presente che la
Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con ordinanza n.736/1/2015, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comrna 7, T. 212/2000

(come interpretato dalla su menzionata decisione delle Sezioni Unite 24823/2015,
fitenuta costituire “diritto vivente”), per violazione del principio di uguaglianza ex
art. 3 Cost. nonché del canone di ragionevolezza intrinseca ex art. 97 Cost. e del
diritto di difesa ex art. 24 Cost, anche in riferimento all’art. 111 Cost.
Il Collegio ritiene tale questione manifestamente infondata.
Come evidenziato, invero, dalla stessa su indicata sentenza n.24823/2015
delle Sezioni Unite, il dato testuale del detto art. 12, comma 7, L. 212/2000,

univocamente tendente

alla limitazione della

garanzia del contradditorio

procedirnentale alle sole “verifiche in loco”, è da ritenersi “non irragionevole”, in
quanto giustificato

dalla peculiarità stessa di tali verifiche, “caratterizzate

dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del
contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità
che giustifica, quale controbdanciamento, il contradclitorio al fine di correggere,
adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione,
gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”; siffatta peculiarità, differenziando le
due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non
irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse, con conseguente

manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità con riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost..; né una questione di costituzionalità, sempre con riferimento
all’art. 3 della Cost, può porsi per la duplichi di trattamento giuridico tra “tributi

armonizzati” e “tributi non armonizzati”, atteso che, come anche in tal caso

Ric. 2015 n. 03209 sez. MT – ud. 18-02-2016
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buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento

evidenziato dalla su menzionata sentenza delle sez. unite 24823/2015,
l’assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro normativo
univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in campo tributario, di una
clausola generale di contradditorio procedimentale
L’affermata insussistenza, nell’ordinamento tributario nazionale, di una
clausola generale di contradditorio endoprocedimentale non viola, inoltre, né l’art.

Corte nella su richiamata sentenza a sez. unite 24823/2015, le garanzie di cui
all’art. 24 “attengono, testualmente, all’ambito giudiziale”, né l’art. 111 Cost., in
quanto il giudizio tributario, pur nella sua particolarità, è comunque rispettoso del
principio della c.d. “parità delle anni”, giacché, fermo restando il divieto di
ammissione della prova testimoniale sancito dall’art. 7 d.lgs. 546/1992, il potere di
introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il
valore probatorio proprio degli

elementi indiziari, compete non solo

all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso
d’indagine amministrativa, ma, altresì, con il medesimo valore probatorio, al
contribuente.
In conclusione il ricorso va accolto nei limiti della censura accolta e la
sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte affinché provveda al riesame, adeguandosi ai principi esposti, ed al
regolamento delle spese processuali.

P. Q. M.
La Corte, in accoglimela° del ricorso, cassa, nei limiti di cui in
motivazione, la sentenza impugnata e rinvia alla Conunissione Tributaria
Regionale del Piemonte, m diversa composizione, anche per il regolamento delle
spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016.

24 Cosi. né l’art. 111 Cost., atteso che, come espressamente affermato da questa

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