Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6733 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO DARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAMBERI MARIO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SGA SRL;

– intimato-

avverso la sentenza n. 974/2005 del TRIBUNALE di GROSSETO, emessa il

7/11/2005, depositata il 08/11/2005; R.G.N. 2538/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Q.L. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, in unico grado, n. 974/05, pubbl. il 9.11.05 e notif. il 28.3.06, con la quale e’ stata dichiarata inammissibile per tardivita’ la sua opposizione avverso la determinazione delle spese e competenze del creditore procedente S.G.A. srl nell’espropriazione immobiliare ai suoi danni intentata;

in particolare:

1.1. a seguito di istanza di conversione, e’ stata il 9.4.03 emessa una prima ordinanza, determinativa delle somme da versare per fruire del relativo beneficio, contenente una prima liquidazione delle spese e competenze del creditore, notificata al Q. il 15.4.03;

1.2. per l’adduzione di intervenuti acconti, essa e’ stata modificata, ma non quanto all’indicazione delle spese e competenze suddette;

1.3. con successiva ordinanza del 18.7.03, con cui si presuppone essere stato definito il processo esecutivo, si e’ definitivamente fissato tale importo di spese e competenze;

1.4. con ricorso del 23.7.03 il Q. ha lamentato l’eccessivita’ e la genericita’ della liquidazione, ma, resistendo a tali doglianze il creditore, il Tribunale di Grosseto ha poi qualificato la sua doglianza come opposizione agli atti esecutivi e la ha dichiarata inammissibile per tardivita’, dovendo riferirsi il dies a quo alla prima di dette ordinanze.

2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Q.L., dispiegando unico motivo; l’intimata non ha depositato controricorso;

e, per la pubblica udienza del 3.2.11, nessuna delle parti compare o deposita memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A sostegno del ricorso il Q. sviluppa un articolato motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 617, 615, 495 e 512 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza ammissiva del 9.4.03 costituiva un mero atto endoprocedimentale e che solo con il provvedimento di definizione del processo esecutivo del 18 luglio 2003 erano state liquidate le spese della procedura, sicche’ l’opposizione, se davvero necessaria nelle forme ex art. 617 c.p.c., andava dispiegata entro i cinque giorni dalla seconda ordinanza; e comunque argomentando nel senso della qualificazione della doglianza come controversia distributiva, da introdurre nelle forme e coi termini dell’art. 512 c.p.c., evidentemente rispettati nel caso di specie. Pertanto, le questioni poste attengono due distinti profili:

3.1. un primo, circa il mezzo di reazione dato al debitore avverso la determinazione delle spese e competenze operata con l’ordinanza ammissiva della conversione (e, in particolare, circa la configurabilita’ di una controversia distributiva, ammissibile fino all’ordinanza che dispone il pagamento o la distribuzione, ovvero, al contrario, di un’impugnazione dell’atto esecutivo, da fare valere coi modi e soprattutto entro i termini ex art. 617 c.p.c.);

3.2. un secondo, circa l’idoneita’ di una contestazione articolata sull’onnicomprensiva adduzione dell’eccessivita’ o della genericita’ della liquidazione delle spese stesse.

4. Quanto al primo profilo:

4.1. la giurisprudenza di questa Corte si sta evolvendo – come ampiamente illustrato in Cass. 28 settembre 2009 n. 20733, cui per brevita’ ci si limita a fare rinvio – da una posizione iniziale di inammissibilita’ di contestazioni nel merito dei crediti computati nell’ordinanza determinativa delle somme da versare ai fini della conversione, fondata sostanzialmente sul carattere sommario degli accertamenti richiesti al giudice dell’esecuzione nel relativo subprocedimento, ad altra piu’ articolata, che ammette invece una compresenza di rimedi (cioe’ di un’opposizione agli atti esecutivi, di un’opposizione all’esecuzione o di una controversia distributiva), rimessi sostanzialmente alla discrezione dell’interessato (sia esso il debitore, sia esso uno qualunque dei creditori che ambiscono a prendere parte alla distribuzione finale) a seconda del finale risultato in concreto perseguito: ad esempio, per avere di mira l’immediata utilita’ di non essere costretto a sborsare somme che egli ritenga non dovute neppure all’esito della sommaria determinazione del credito e conseguire comunque l’effetto sospensivo della procedura (che non potrebbe conseguire se non ai sensi dell’art. 618 c.p.c.: provvedimento indilazionabile che, nella prassi giudiziaria, si e’ visto comprendere, per l’estrema elasticita’ della previsione normativa, anche la rimodulazione, in via provvisoria e fino all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza determinativa della conversione in punto di esattezza dei conteggi, della somma necessaria per conseguire l’effetto sospensivo o perfino quello sostitutivo del compendio staggito);

4.2. senza la pretesa di affrontare nuovamente ex professo la dibattuta questione, va pero’ subito rilevato che in nessun caso questa Corte ha affermato l’onere del debitore di impugnare l’ordinanza determinativa delle somme necessarie per conseguire la conversione (la quale ultima integra la sostituzione del bene pignorato con la somma di denaro corrispondente al coacervo dei crediti e relativi accessori) esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, quando egli contesti la spettanza di una o piu’ delle voci che compongono il credito azionato da uno o piu’ creditori e non miri a condizionare o paralizzare lo svolgimento del subprocedimento di conversione;

4.3. e tale soluzione deve confermarsi, non potendo operare, nel processo esecutivo individuale, il diverso principio della stabilita’ dei provvedimenti di accertamento dei crediti propria delle procedure concorsuali ovvero del cosiddetto giudicato endofallimentare:

quest’ultimo essendo funzionale alle peculiari e preminenti esigenze pubblicistiche di celerita’ e certezza che tuttora permangono alla base di quella disciplina, ma restano ancora in massima parte estranee al processo esecutivo individuale;

4.4. infatti, nel processo esecutivo individuale una simile stabilita’ si rinviene espressamente prevista solamente, a seguito della riforma degli artt. 499 e 500 c.p.c. di cui alle riforme del 2005/06 modificati, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e, nn. 7 e 7 bis conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e) nonche’ il secondo a sua volta inserito dall’art. 1, comma 2, lett. d) di tale ultima legge, per i crediti non titolati e non contestati dal debitore;

4.5. anzi, la sommarizzazione della valutazione del giudice dell’esecuzione e’ in certo modo esaltata dalla deformalizzazione piena delle controversie distributive, sottratte – con la medesima riforma con il nuovo testo dell’art. 512 c.p.c., sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 9, conv. con mod.

in L. 14 maggio 2005, n. 80 – ai rigori dell’ordinaria causa di cognizione in cui prima si risolvevano e devolute ad un subprocedimento rimesso alle informali determinazioni del giudice dell’esecuzione (solo l’ordinanza finale del quale risultando oramai impugnabile e stavolta con il solo rimedio generalissimo delle opposizioni ad atti esecutivi);

4.6. anche la lettura della norma data dalla richiamata Cass. 20733/09 (che ammette, ma non impone affatto quale unico rimedio, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza determinativa delle somme (necessarie per la conversione) pare funzionale allo scopo di agevolare, con la conservazione del carattere di sommarieta’ dell’accertamento del giudice dell’esecuzione in questa fase e con la rimessione delle reazioni alla discrezionalita’ degli interessati (una formale opposizione ad esecuzione od agli atti esecutivi a seconda del contenuto ovvero dell’oggetto immediato di quella e del tempo della sua proposizione, ovvero del soggetto che la dispiega), la sostanziale reversibilita’ di ogni accertamento del giudice dell’esecuzione in tempo anteriore alla distribuzione (o attribuzione, in caso di unico creditore) del ricavato: la quale si ha pur sempre anche in caso di conversione fruttuosa, non mutando la sua funzione per il semplice fatto accidentale che in tale ipotesi si ha gia’, per definizione, una somma ricavata idonea al soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie azionate, del resto conformemente alla ratio dell’art. 509 c.p.c.;

4.7. tale elasticita’ e’ a sua volta idoneamente finalizzata a controbilanciare il rigore della ufficiosita’ ed indisponibilita’ della prosecuzione della procedura, reso evidente dall’obbligo di procedere anche in assenza di atti di impulso dei creditori dopo l’istanza di vendita (essendo stato il relativo principio ribadito da Cass. 19 luglio 2004 n. 13354, prima dell’espressa codificazione di cui al vigente testo dell’art. 631 c.p.c.): rigore soltanto accentuato dalla riforma del 2005/06, che limita ad una sola volta l’ammissibilita’ della sospensione ad istanza di parte art. 624-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 42, conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato prima dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. s) e poi dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 18, comma 1, lett. c); sicche’ tale tendenza, benche’ espressamente accentuata soltanto con la richiamata riforma, puo’ valere ad interpretare anche gli istituti che nelle singole fattispecie a questa, ratione temporis, non sono assoggettati, anche in tal caso potendosi qualificare la riforma stessa come ricognitiva di principi ermeneutici gia’ ricavabili o affermati in precedenza;

4.8. di conseguenza, il debitore, istante per la conversione, che non intenda conseguire l’effetto di sospendere i propri pagamenti per ottenere la sostituzione del bene staggito con il denaro versato, non ha l’onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza che determina le somme da lui dovute per la conversione, quando contesti la congruita’ di una o piu’ componenti del credito azionato e quindi anche soltanto l’importo liquidato per le spese: a tanto potendo indursi fino al momento della distribuzione od anche, come nel caso di specie, entro il termine per impugnare il provvedimento che, questa disponendo, ha pure definito il processo esecutivo;

4.9. neppure deriverebbe alcun effetto pratico negativo dall’intervenuta sostituzione del bene staggito con il compendio, qualora essa fosse stata disposta subito dopo l’integrale pagamento della somma determinata anziche’ con l’ordinanza conclusiva del processo emessa in uno alla distribuzione della somma: infatti, il debitore ha nel frattempo pagato tutto quello che il giudice ha determinato come coacervo dei crediti di procedente ed intervenuti e che nessuno di questi ha impugnato, cosi’ ritenendolo idoneo a soddisfare le proprie ragioni; sicche’ le contestazioni che il debitore stesso muovesse successivamente al pagamento avrebbero il solo effetto, se riconosciute fondate, di comportare una restituzione in suo favore di somme gia’ esistenti;

4.10. poiche’, nel caso di specie, e’ incontroverso che l’opposizione e’ stata dispiegata nei cinque giorni dall’ordinanza di distribuzione od attribuzione delle somme versate in ottemperanza della precedente ordinanza determinativa del dovuto, il termine ex art. 617 c.p.c. risulta rispettato e la proposta opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile: sicche’ sul punto la gravata sentenza merita le censure mossele.

5. Anche il secondo profilo di doglianza e’ fondato, sia pure parzialmente:

5.1. dalla descrizione del contenuto dell’atto impugnato con l’opposizione, erroneamente qualificata agli atti esecutivi, non si evince una adeguata ripartizione delle spese, dei diritti e degli onorari della procedura, indicati complessivamente – ed attribuiti per dichiarazione anticipo al procuratore del procedente in Euro 6.000,00, individuandosi soltanto Euro 1.652,46 per spese vive e comprendendosi in tale totale anche gli importi dovuti per IVA, CPA e rimborso per spese generali;

5.2. tanto preclude effettivamente al debitore ed al giudice dell’impugnazione qualunque possibilita’ di sindacare la correttezza della liquidazione in applicazione puntuale della tariffa forense via via applicabile e comporta l’illegittimita’ della liquidazione operata dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato:

infatti, in tema di spese processuali il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimita’ della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata separata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. 10 marzo 2008 n. 6338);

5.3. soltanto la doglianza sulla non spettanza dell’IVA va fin d’ora disattesa, in quanto essa integra un ineliminabile accessorio di legge della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti all’avvocato del creditore;

5.4. al momento della definizione del processo esecutivo e’ infatti illegittima, non consentendo al debitore ed al giudice dell’impugnazione alcun riscontro, l’ordinanza di liquidazione delle spese in favore del creditore procedente che non contenga specifica indicazione, in applicazione alla tariffa forense via via applicabile, delle singole voci totali spettanti per esborsi, diritti, onorari ed accessori, tra questi comunque compresa – in quanto spettante per la sua natura di accessorio di legge – l’IVA. 6. Pertanto ed in conclusione e’ necessario, in accoglimento del ricorso, cassare l’impugnata sentenza, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza del g.e. in data 18.7.03 in proc. es. n. 13/2001 r.g.e.i. del Tribunale di Grosseto.

7. E’ peraltro al contempo possibile, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.:

7.1. accogliere per quanto di ragione la medesima opposizione, dichiarando la nullita’ dell’impugnata ordinanza limitatamente alla parte in cui liquida, senza specificazione dei singoli importi per diritti ed onorari, le spese e le competenze del creditore S.G.A. srl; e’ infatti conseguenza normale dell’opposizione agli atti esecutivi, che costituisce un giudizio meramente rescindente sulla legittimita’ di uno degli atti del processo esecutivo, che l’eventuale riconoscimento dell’illegittimita’ di questo comporti soltanto, nella sede cognitiva in cui appunto si esaurisce l’opposizione, la caducazione dell’atto, sicche’ nel processo esecutivo il giudice dell’esecuzione dovra’ adottare ogni opportuna conseguente determinazione, tra cui anche, ma appunto e solo in sede esecutiva, la pronuncia di un atto che non contenga il vizio che ha condotto all’accoglimento dell’opposizione;

7.2. dare atto che compete a detto g.e., in fase esecutiva ed a seguito della ripresa del processo esecutivo in cui e’ stata resa la qui cassata ordinanza (e dal punto immediatamente precedente la sua pronuncia) , la pronuncia di nuova ordinanza di liquidazione delle spese – esborsi, diritti ed onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge – che contenga analitica indicazione dei singoli importi totali in applicazione puntuale della tariffa forense via via applicabile;

7.3. provvedere, quanto alle spese della sola causa di cognizione in cui si concreta l’opposizione ad atti esecutivi qui definita nel merito, con la compensazione delle stesse, attesa la gradualita’ del mutamento della giurisprudenza di legittimita’ sul punto e la carenza di reazione da parte del debitore prima dell’emanazione dell’ordinanza conclusiva.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie per quanto di ragione l’opposizione proposta da Q.L., con ricorso dep. il 23.7.03, avverso l’ordinanza del g.e. in data 18.7.03 in proc. es. n. 13/2001 r.g.e.i. del Tribunale di Grosseto, dichiarandone la nullita’ limitatamente alla parte in cui liquida, senza specificazione dei singoli importi per diritti ed onorari, le spese e le competenze del creditore S.G.A. srl; compensa le spese dell’intero giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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