Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6733 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7026-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 703/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/04/2005 R.G.N. 120/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

Udito l’Avvocato Roberta TORTORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 19 aprile 2005, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda di P.G. di accertamento del suo diritto all’inquadramento nella superiore “qualifica funzionale (OMISSIS), area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), con decorrenza dall’1 gennaio 1998, con condanna consequenziale al pagamento delle differenze retributive.

Il ricorso è articolato in un unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 98 Cost., del D.Lgs. 165 del 2001, artt. 35, 40 e 52 nonchè erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

A parere del Ministero ricorrente sarebbero stati violati il D.M. 12 maggio 1987 e il d.p.c.m. 7 agosto 1996 che, contrariamente quanto sostenuto in sentenza, non richiedono che la segreteria delle Commissioni mediche periferiche spetti ad un funzionario di (OMISSIS), bensì semplicemente ad un funzionario con qualifica non superiore alla (OMISSIS).

In ogni caso, sarebbero stati violati gli articoli del T.U. sul pubblico impiego, indicati in rubrica, che non prevedono, in caso di espletamento di mansioni superiori (un meccanismo di riconoscimento automatico della qualifica superiore.

Il motivo è fondato in entrambi i suoi passaggi.

Dalla sentenza impugnata si desume che il P., dipendente del Ministero dal gennaio 1987, inquadrato nella (OMISSIS) qualifica funzionale, ricopre dal 5 novembre 1999 il posto di direttore generale delle pensioni di guerra, sovrintendendo alla Commissione medica periferica per le pensioni di guerra ed invalidità civile. La Corte d’Appello, confermando il giudizio di primo grado, ha ritenuto che tale attività comporti un inquadramento superiore, consistente nella qualifica di (OMISSIS) livello, in ragione di quanto disposto dal D.M. Tesoro 12 maggio 1987 e dal D.P.C.M. 17 maggio 1996. Il primo provvedimento prevedeva originariamente che alla segreteria della Commissione medica periferica sovrintendesse “un funzionario dei servizi amministrativi di qualifica non superiore alla 7^”. La regola venne modificata nel 1990 dal D.M. 5 maggio 1990 nel senso che fu previsto che a capo della segreteria venisse posto “un funzionario con qualifica non superiore all'(OMISSIS)”. Il secondo rideterminando le piante organiche, previde che presso la Commissione medica periferica di (OMISSIS) oltre ad un funzionario di (OMISSIS) qualifica fosse previsto anche un funzionario di (OMISSIS).

Pertanto, la regola dettata in generale per le Commissioni mediche periferiche è che alle stesse siano preposti funzionari con qualifica non superiore alla (OMISSIS), dal che si desume che vi ben essere preposto un funzionario di (OMISSIS), quale è il P.. Il fatto che nella pianta organica di (OMISSIS) sia stata poi prevista e non attuata l’aggiunta di un ulteriore funzionario, non incide sulla regola generale e comunque non potrebbe mai comportare l’attribuzione al P. in via giudiziaria di una qualifica superiore. Infatti, al rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato non si applica la regola dettata dall’art. 2103 c.c., ma la disciplina del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001). Tale normativa esclude ogni forma di riconoscimento automatico della qualifica superiore, prevedendo che “l’esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione” (art. 52, comma 1).

Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, decidendo nel merito, la domanda deve essere respinta.

L’evoluzione del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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