Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6733 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21926-2012 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE

39-A, presso lo studio dell’avvocato EDMONDO TOMASELLI, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA (già EQUITALIA GERIT SPA) in persona del

Responsabile, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO

12D, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato TOMASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 40 del 23 febbraio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla contribuente F.M. avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta respinto l’impugnazione dalla medesima proposta avverso un avviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito di cartella di pagamento e due successivi avvisi di pagamento che la contribuente sosteneva non avere mai ricevuto in quanto irregolarmente notificate all’indirizzo di residenza di Roma, ove era risultata irreperibile, nonostante il suo trasferimento all’estero.

1.1. Sostenevano i giudici di appello che vi era prova documentale del fatto che la contribuente non era iscritta nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (c.d. AIRE), ma risultava residente a Roma al cui indirizzo venne effettuata la notifica con la forma prevista per gli irreperibili essendo risultata “sloggiata”, secondo quanto riferito dal portiere al messo notificatore.

2. Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un motivo cui replica l’intimata con controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto” sostenendo che la CTR aveva errato “a ritenere che la notifica dei provvedimenti sottesi all’iscrizione ipotecaria, sia avvenuta regolarmente”, risultando incontestabilmente dagli atti che la medesima era residente all’estero ed il messo notificatore si era limitato a ricevere la dichiarazione del portiere dello stabile, che aveva riferito che la destinataria della notifica era “sloggiata” senza compiere ulteriori accertamenti.

2. Il motivo, laddove censura la statuizione di appello per non aver erroneamente ritenuto la contribuente essere residente a Roma, è inammissibile perchè non censura con il corrispondente vizio motivazionale, ovverosia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello in ordine al luogo di residenza della ricorrente al momento dell’accesso effettuato dal messo notificatore, avendo la CTR espressamente affermato che vi era “in atti la prova documentale del fatto che la Sig.ra F. non è iscritta all’AIRE, ma rimane residente all’indirizzo di Roma ove venne tentato senza successo la notifica”.

2.1. E’ noto che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. 17.9.2013, n. 21165; id. Cass. n. 1615 del 2015). Peraltro, laddove sostiene che in atti vi sia documentazione e più precisamente “la scheda di iscrizione anagrafica Aire” attestante che “già dal 1994 la ricorrente si era trasferita a Santo Domingo” – che, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, neppure è stata riprodotta nel ricorso, nè è stato indicato il tempo ed il luogo di effettiva produzione nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 19766 e n. 22303 del 2008; Sez. U. 28547 del 2008) – la ricorrente deduce un errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto statuizione in contrasto con le evidenze di causa, non denunciabile con ricorso per cassazione.

3. Quanto, infine, alla dedotta violazione di legge, il motivo è inammissibile, sia perchè la ricorrente omette di specificare la norma di legge censurata, ora facendo riferimento all’art. 143 c.p.c. ora al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonostante la seconda di dette disposizioni nel caso di specie non venga proprio in rilievo, in quanto la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sia perchè in ogni caso omette di trascrivere il contenuto integrale della relata di notifica (cfr. Cass. n. 17424 del 2005).

4. Conclusivamente, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. Al riguardo va rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione.

PQM

dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso, agli esborsi sostenuti e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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