Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6733 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21404-2020 R.G. proposto da:

COMUNE di FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avv. Giuseppe DI MEGLIO, presso il cui studio legale,

sito in Ischia, alla via Osservatorio, n. 40, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

e contro

FORIO MARE s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 10318/20 della CORTE di CASSAZIONE, depositata

il 29/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Il Comune di Forio propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 10318/20, depositata il 29/05/2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Forio Mare s.a.s. avverso la sentenza della CTR della Campania n. 5093/21/2018, depositata il 28/05/2018, e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Forio, controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. Giuseppe Di Meglio, che ne aveva fatto espressa istanza.

Ha chiesto altresì correggersi la predetta ordinanza là dove ha disposto la liquidazione delle “spese prenotate a debito” senza disporre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, dovuti per legge.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Forio Mare s.a.s. non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio.

Il ricorso per correzione dell’errore materiale va accolto.

Invero, l’Avv. Giuseppe Di Meglio, difensore del Comune di Forio, aveva chiesto, nel controricorso, aì sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali.

Orbene, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Inoltre, essendosi il Comune di Forio avvalso di un avvocato del libero foro, al Comune e, quindi, al difensore distrattario, spetta oltre il rimborso oltre delle spese prenotate a debito anche il rimborso delle spese forfettarie del 15% del compenso e la corresponsione degli accessori di legge.

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 10318/20, depositata il 29/05/2020, sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo dopo la frase “oltre a spese prenotate a debito”, la seguente frase: “nonchè il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso e gli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Di Meglio”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 10318/20, depositata il 29/05/2020, sia corretto aggiungendo, dopo la frase “oltre a spese prenotate a debito”, la seguente frase: “nonchè il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso e gli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Di Meglio”.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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