Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6733 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. II, 01/03/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20256-2019 proposto da:

PRECA BRUMMEL s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. STEFANIA

PATTARINI, VANNI MARCO RIBECHI, e FRANCESCO MAINETTI, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO LUIGI GIUSEPPE

FERRARA, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1673/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preca Brummel s.p.a. propose, dinanzi al Tribunale di Milano, opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, nei suoi confronti, dall’avv. F.L., a titolo di compenso per l’attività professionale (giudiziale e stragiudiziale) svolta negli anni (OMISSIS), per complessivi Euro 490.083,07 (detratto l’importo già pagato di Euro 118.262,30). Il Tribunale, esaminata l’attività complessivamente svolta dall’avvocato, quantificò il compenso dovutogli in complessivi Euro 151.200,00, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, decurtati del 20%. Accolse, dunque, l’opposizione, condannando peraltro la società opponente al pagamento della residua somma di Euro 42.849,12 (tenuto conto delle anticipazioni pari a Euro 9.911,42).

L’avv. F. propose appello, rilevando che erroneamente erano stati applicati i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, venendo in questione un’attività professionale esauritasi anteriormente, pertanto ricadente sotto il vigore della precedente tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004. La Corte d’Appello di Milano accolse tale motivo, e, nel ricalcolare le spettanze del professionista, in base alla tariffa da ultimo richiamata, escluse alcune voci liquidate dal Tribunale; ne riconobbe altre, negate dal giudice di prime cure; rideterminò nel quantum i crediti portati da altre parcelle, giungendo a quantificare il credito dell’avvocato F. in Euro 419.952,93 (dal quale dovevano essere detratti gli Euro 118.262,30 già versati dalla cliente). Condannò, quindi, Preca Brummel s.p.a. a pagare, in favore dell’appellante, la somma di Euro 301.690,63, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Preca Brummel s.p.a., sulla base di quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione delle disposizioni di cui alla tariffa forense ex D.M. n. 127 del 2004, lamentando l’eccessiva quantificazione dei compensi per le singole prestazioni e l’erronea determinazione del valore della pratica (stragiudiziale) o della controversia (giudiziale).

Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di alcuni fatti, ritenuti decisivi per il giudizio. Il riferimento, in particolare, è alla comunicazione dell’avv. F. al collegio sindacale della società (datata febbraio 2011), secondo cui gli onorari non ancora fatturati ammontavano a soli Euro 2.500,00; alla lunga trattativa intercorsa tra le parti per formalizzare un contratto di consulenza con compensi predeterminati (notevolmente inferiori a quelli infine pretesi dal professionista); alle risultanze della prova testimoniale raccolta, dalla quale era emerso che lo stesso avv. F. aveva dichiarato di essere creditore di qualche migliaia di Euro e di non aver svolto l’attività di redazione dei contratti, pur riportata nelle parcelle in questione.

Con il terzo motivo di ricorso, Preca Brummel censura l’applicazione del D.M. n. 127 del 2004, in luogo del D.M. n. 55 del 2014, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado nel senso dell’applicabilità dei nuovi parametri a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, indipendentemente dal fatto che avessero ad oggetto prestazioni svolte prima.

Con il quarto motivo, la società ricorrente si duole della circostanza che il giudice d’appello, nel procedere al regolamento delle spese processuali dei due gradi di merito del giudizio, non sia approdato a una (quanto meno parziale) compensazione delle stesse, nonostante la diminuzione del quantum di oltre il 40% e il rigetto della domanda formulata dall’avv. F., volta all’applicazione degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

3. Nel controricorso, l’avv. F. ha eccepito la carenza di legittimazione processuale della società ricorrente, atteso che la procura speciale in favore degli avv. Pattarini, Ribechi e Mainetti risulta rilasciata dal Dott. P.F., il quale rivestirebbe la qualità di procuratore speciale di Preca Brummel s.p.a., ma esclusivamente con riferimento alla “direzione del personale”, dunque a materia estranea a quella involta dal contenzioso in esame.

Con istanza ex art. 373 c.p.c. del 16.9.2019, Preca Brummel domandava la sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello impugnata, che veniva rigettata dalla Corte d’Appello con ordinanza del 29.10.2019.

4. Il ricorso è inammissibile.

La specifica contestazione del controricorrente imponeva alla società ricorrente di comprovare la sussistenza del potere rappresentativo della stessa in capo a colui che conferì il mandato professionale agli avvocati Pattarini, Ribechi e Mainetti. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, “per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura, il quale non ha l’onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che – qualificatosi come “legale rappresentante della sede secondaria della società” straniera aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza)” (Cass., n. 31963/2021). Cass., n. 24893/2021, ha affermato, da parte sua, che, “qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso (nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all’udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale) (conforme, Cass., n. 11898/2019 nonché, da ultimo, Cass., n. 1334/2022). Nel caso di specie, nonostante la specifica eccezione contenuta nel controricorso e reiterata nella memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c., Peca Brummel non ha prodotto la procura rilasciata dal notaio C. in data 15 maggio 2017, che avrebbe consentito di esaminare l’estensione dei poteri conferiti al Dott. P.F., sì da verificare se egli fosse abilitato a rilasciare la procura speciale agli avvocati, per l’instaurazione del presente giudizio.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali le quali, liquidate in dispositivo, comprendono quelle del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Milano (quantificate in Euro 200,00), sulla cui richiesta risulta essere stato costituito il contraddittorio mediante notifica telematica della stessa a Peca Brummel in data 28.11.2019.

Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.030,00 (ivi compresi Euro 200,00 per il procedimento ex art. 373 c.p.c. avanti alla Corte d’appello), oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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