Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6732 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12234-2020 R.G. proposto da:
A.N.O.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 434/01/2019 della Commissione tributaria
regionale della SARDEGNA, depositata il 21/06/2019 e notificata in
data 21/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. 1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che Osama A.N. le aveva notificato ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR della Sardegna, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento induttivo del reddito d’impresa per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009, rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso del contribuente Osama A.N. va dichiarato, d’ufficio, improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 26/05/2020, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.
2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, esponendo difese nel merito della controversia che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).
3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.
4. Inoltre, non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021