Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6732 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. I, 10/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 10/03/2020), n.6732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3959/2017 proposto da:

Sanatrix Nuovo Elaion Onlus – società cooperativa sociale, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio

dell’avvocato Scipione Alessandra, rappresentata e difesa

dall’avvocato Conte Federico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Torre Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’avvocato De Crescenzo Matteo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il lodo reso dal collegio arbitrale il 26 febbraio 2010, pronunciando sulle domande proposte da G.G., socia esclusa dalla cooperativa Sanatrix Nuovo Elaion Onlus, ha annullato la deliberazione consiliare di esclusione ed ordinato il pagamento delle retribuzioni non percepite.

Il lodo fu impugnato per nullità dalla società innanzi alla Corte d’appello di Salerno, che con sentenza del 13 luglio 2016 ha respinto l’impugnazione.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di quattro motivi.

Vi resiste con controricorso l’intimata.

La ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi esposti nel ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, per avere la sentenza ritenuto non impugnabile il lodo per errori di diritto sostanziale, in applicazione del nuovo testo della disposizione, come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, quando invece le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito l’applicabilità della disciplina anteriore alle clausole compromissorie precedenti, come avviene, nella specie, per lo statuto sociale, risalente al 2005;

2) violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, consistente nel non avere deciso sulla impugnativa del lodo per errori di diritto, in particolare non pronunciandosi sui fatti posti a fondamento della deliberazione di esclusione e sulla previsione relativa agli obblighi dei soci: infatti, la corte territoriale avrebbe dovuto constatare che la socia non aveva prestato nessuna attività lavorativa di operatrice nel centro di riabilitazione, nè maturato il diritto alla retribuzione, trattandosi di prestazione non richiesta, non resa e non utilizzata dalla cooperativa;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 11, per avere la corte territoriale ritenuto integrabile la fattispecie del n. 11 cit. solo in presenza di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione o tra diverse parti del dispositivo, e non per motivazione contraddittoria, come era invece palese, nella vicenda in esame;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte statuito circa le spese del procedimento arbitrale.

2. – La sentenza impugnata ha deciso i motivi di impugnazione del lodo, vertenti – come essa enuncia alle pagine 2 e 3 sull’illegittima composizione del collegio arbitrale, sul vizio di motivazione contraddittoria e sull’errata condanna al pagamento delle spese del procedimento arbitrale.

Dopo avere premesso che all’impugnazione si applica l’art. 829 c.p.c., come risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, per essere l’istanza di nomina dell’arbitro del 26 giugno 2009, la corte del merito ha così statuito:

a) non sussiste il vizio di composizione del collegio arbitrale (la questione non viene riproposta in questa sede);

b) non sussiste il vizio di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c., comma 1, il quale è integrato solo dalla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione o tra capi del dispositivo, ma tali evenienze neppure vengono enunciate dall’impugnante, la quale lamenta solo la motivazione contraddittoria con riguardo agli argomenti spesi dal lodo (circa la non applicabilità dell’art. 18 st. lav., la duplice qualità di socio-lavoratore, l’onere della prova); nè sussiste il vizio di cui al n. 5 dell’art. 829 c.p.c., comma 1, perchè la motivazione esiste, è esaustiva e completa, onde si lascia ricostruire in pieno l’iter logico seguito dal giudicante. Inoltre, aggiunge la corte d’appello che l’impugnante sembra lamentare un’inadeguata valutazione dei fatti posti a fondamento della Delibera di esclusione e della pretesa violazione degli obblighi gravanti sul socio, ma si tratta di apprezzamenti in fatto, i quali non possono essere sottoposti al giudice dell’impugnazione del lodo: infatti, non è consentito alla corte d’appello procedere a nuovi accertamenti di fatto, trattandosi di azione di nullità del lodo per violazione di norme di legge;

c) non vi è violazione relativamente alla liquidazione delle spese del lodo, questione che attiene al merito del medesimo e soggiace alla preclusione dell’art. 829 c.p.c., comma 3.

3. – Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili.

La corte territoriale, dopo una mera astratta enunciazione circa l’applicabilità al caso dell’art. 829 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 24, ha deciso che il lodo espone una motivazione adeguata e che esso non presenta disposizioni contraddittorie.

Nel censurare questa decisione, la ricorrente omette di riportare i motivi di impugnazione del lodo, adempimento necessario per illustrare, in sede di legittimità, il vizio denunziato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

In tale situazione, non è dato alla Corte di esaminare nel fondo il motivo, mancando l’oggetto dell’invocata disamina in questa sede con riguardo ai motivi di impugnazione del lodo, al fine di apprezzarne l’effettivo contenuto e, di conseguenza, la pretesa erroneità della decisione impugnata. Invero, “(a)nche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (fra le tante, Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

Ciò in quanto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un errore processuale, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare – a pena, appunto, di inammissibilità – il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzioni. Solo dopo il superamento di tale pregiudiziale questione di ammissibilità è dato di verificare, altresì, la avvenuta produzione in atti dei documenti rilevanti ai fini della decisione sul motivo.

Inoltre, la ricorrente non si avvede che, nell’ambito della decisione di appello relativa al punto 2.b), sopra riassunto, l’affermazione circa l’applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, nel testo della disposizione introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, resta affatto ininfluente, dal momento che la corte territoriale ha fondato la sua decisione sul fatto che le censure proposte in sede di impugnazione del lodo riguardavano apprezzamenti sul fatto, estranei al giudizio d’impugnazione del lodo stesso.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi, ove nella prima, a natura rescindente, non è consentito alla corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell’impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori in procedendo o per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c. (Cass. 16 aprile 2018, n. 9387; Cass. 8 ottobre 2010, n. 20880; Cass. 20 settembre 2000, n. 12430).

4. – Per le medesime ragioni, è infondato il secondo motivo.

La corte territoriale non ha omesso nè pronuncia, nè esame del fatto decisivo, allorchè non è entrata nel giudizio sul fatto, che la ricorrente ora nuovamente sollecita.

Al contrario, essa ha correttamente precisato come fosse preclusa la nuova valutazione dei fatti posti a fondamento della deliberazione di esclusione ed ogni nuovo apprezzamento circa la violazione degli obblighi gravanti sul socio, quali tipici accertamenti in fatto, che non possono essere sottoposti al giudice dell’impugnazione del lodo.

5. – Il terzo motivo infondato.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo che “contiene disposizioni contraddittorie” – l’odierno n. 11 dell’art. 829 c.p.c., comma 1 – vada riferita alle diverse componenti del dispositivo, ovvero alla contraddizione tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale: ovvero, alla stregua dell’odierno art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., in tema, Cass. 4 luglio 2018, n. 17462, Cass. 28 maggio 2018, n. 13249 e Cass. 14 febbraio 2018, n. 3654, non massimate; Cass. 5 giugno 2018, n. 14314 e Cass. 13 luglio 2017, n. 17339, in motivazione; Cass. 28 maggio 2014, n. 11895; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3768).

In perfetta aderenza con questo principio, la corte del merito ha escluso che esistesse sia l’uno, sia l’altro dei radicali vizi denunziati.

6. – Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c..

Nel dolersi della mancata pronuncia su un motivo di appello, la ricorrente aveva, invero, l’onere di riportarne il contenuto, in modo da porre in condizione la corte di legittimità di valutare la censura.

Tanto più che, nella specie, la controricorrente non manca di puntualizzare come non si trattasse di un vero motivo di impugnazione circa l’erronea applicazione della regolamentazione delle spese, ma solo della banale esigenza di ripeterne la liquidazione, all’esito dell’eventuale accoglimento dell’impugnazione in sede giudiziaria.

7. – Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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