Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6732 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6732 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 2508-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore in carica,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMAP, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,
presso Io studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO, giusta procura a margine del controricorso;
– contro ricorrente nonché contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intim

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 1869/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA-SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA,
depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE VACCARO, difensore del controricorrente, che si

Ritenuto in fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione distaccata di
Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe -dichiarata l’inammissibilità
dell’appello principale proposto, avverso la decisione di primo grado, dalla
contribuente perché non depositato presso la segreteria del giudice di primo gradodichiarava, conseguentemente, inammissibile anche l’appello incidentale proposto
avverso la medesima sentenza dall’Agenzia delle Entrate, perché depositato
tardivamente (decorsi i trenta giorni dalla proposizione del gravarne) presso la
segreteria del Giudice a quo.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione affidandosi a tre motivi.
Il Consorzio resiste con controricorso mentre l’Agente per la riscossione
non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto
1.Con il primo motivo – rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art.10
della legge n.212/2000 nonché dell’art.88 e 157 cp.c. e art.97, della costituzione, in relazione
all’art.360, I comma, n.3 c.p.c.- Abuso del processo. Violazione dei principi di correttezza e
buona fede in sede processuale — la ricorrente deduce l’uso strumentale da parte del
Consorzio dei mezzi processuali, configurante una forma di abuso del processo,
vietato dal legislatore e stigmatizzato da questa Corte.
2.Con il secondo motivo —rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato
di.sposto degli artt.22, 23, 53 e 54 del digs. n.546/92 e della legge n.248 del 2005, art.3 bis,
comma 7, in relazione all’art.360 del c.p.c. n.3- la ricorrente censura la C.T.R. per avere
posto a carico dell’appellante incidentale l’onere di depositare presso la Segreteria

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riporta ai motivi ed insiste per la condanna delle spese.

della Commissione provinciale copia dell’ appello incidentale, una volta verificato il
mancato deposito da parte dell’appellante principale, laddove nessuna prescrizione
normativa, M tal senso, è prevista a carico della parte processuale che abbia
proposto tempestivamente, entro sessanta giorni, l’appello incidentale.
3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione dell’art.153 del c.p.c.
in relazione all’art.360 c.p.c. laddove, secondo la ricorrente, la C.T.R., dopo aver

incidentale, avrebbe dovuto rimettere in termini l’Ufficio ai sensi dell’art.153 c.p.c.
4. Rilevata, da subito, l’inammissibilità di tale ultimo mezzo di ricorso
laddove, con difetto di autosufficienza, la ricorrente neppure prospetta di avere
rivolto al Giudice di appello richiesta di rimessione in termini ex art.153 c.p.c., le
altre censure, congiuntamente esaminate, non sono meritevoli di accoglimento.
4.1.La sentenza impugnata ha fatto, corretta applicazione delle norme
indicate come violate, seguendo l’interpretazione datane da questa Corte. Si è,
infatti, affermato che “in tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale è inammissibile,
anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria
della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile
anche l’appello principale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta
dall’inammissibilità della seconda, atteso che questa conseguenza è prevista per le sole
impugnazioni incidentali tardive, l’incombente del deposito deve ritenersi imposto anche
all’appellante incidentale tempestivo, ai sensi dell’art. 33, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 346, come modificato dall’art. 3 bis del di. 30 settembre 2005, n. 203, convertito
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea
attestazione de/passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Né la previsione di tale onere a
carico dell’appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l’esercizio del diritto di
difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi
e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l’adempimento o se, invece, egli
debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilitcr(Cass.Sez. 5, Sentenza
n. 4679 del 23/03/2012 integralmente richiamata da Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n.
12017 del 2013, entrambe citate dal Giudice di appello, e, di recente,
Cas s.n.15432/ 2015).
4.2.A fronte di detti principi, le argomentazioni a confutazione svolte dalla
ricorrente non appaiono cogliere nel segno laddove, da un canto, l’inammissibilità

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rilevato che il mancato deposito era imputabile, esclusivamente, all’appellante

dell’appello incidentale in caso di mancato deposito presso la segreteria del Giudice
che ha emesso la sentenza impugnata, pur non essendo previsto espressamente
dalla norma, deriva conseguenzialmente dal carattere autonomo dell’impugnazione
incidentale tempestiva; e, dall’altro, la previsione del III comma dell’art.53 dlgs.
n.546/1992 (il quale prescrive che subito dopo il deposito del ricorso in appello la
segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della

contenere copia autentica della sentenza)” non soccorre ad evitare il rischio di
un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
trattandosi, di norma di natura meramente acceleratoria, la cui applicazione, per
come rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n 321/2009, viene
a gravare la segreteria del Giudice di appello di compiti informativi
necessariamente intempestivi (perché successivi alla costituzione in giudizio
dell’appellante) ed organizzativamente onerosi.
4.3.Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di affermare la sussistenza dell’
“abuso del processo” allorquando lo strumento processuale viene azionato per
conseguire finalità estranee o addirittura contrarie rispetto a quelle per cui
l’ordinamento appresta Io strumento di tutela per la posizione sostanziale della
parte (v. Cass. n.210/2014 con la quale si è ritenuto sussistere un uso abusivo del
processo qualora la parte abbia impugnato l’atto impositivo ben oltre la scadenza
del termine previsto dalla legge al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per
accedere al condono) laddove, nel caso in specie, l’inammissibilità dell’appello
incidentale non trova fonte diretta nel mancato deposito dell’atto di appello
principale.
5.Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. La novità della soluzione giurisprudenziale rispetto all’epoca di
interposizione dell’atto di appello e le peculiarità della controversia inducono a
compensare integralmente tra le parti costituite le spese processuali ed a dichiararle
irripetibili nei confronti dell’intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese processuali,
dichiarandole irripetibili nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a.

Ric. 2015 n. 02508 sez. MT – ud. 18-02-2016
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commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016.

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