Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6731 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSA GIUNIO, con studio in

55049 VIAREGGIO (LU), VIA M. COPRINO 433, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1478/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 21/11/2007, depositata il

14/12/2007, r.g.n. 1426/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 4.12.2004 B.C. e B.T., eredi di S.M., premesso che quest’ultima, con contratto 1.1.86, aveva concesso in locazione a G.F.M. un immobile ad uso abitativo posto in (OMISSIS), e assumendo che il contratto, rinnovatosi tacitamente, sarebbe scaduto il 31.12.2005, intimavano al conduttore disdetta per finita locazione a tale data e lo citavano in giudizio davanti al Tribunale di Lucca, Sez. Distaccata di Viareggio, per la relativa convalida.

Si costituiva l’intimato che si opponeva alla convalida deducendo una diversa scadenza della locazione, avendo essa avuto inizio non nella data indicata dagli attori, ma il 2.4.1983, allorche’ il conduttore aveva ivi trasferito la propria residenza.

Il Giudice fissava udienza per la pronuncia della sentenza e a tale udienza decideva la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. dichiarando la cessazione della locazione al 31.12.2005.

Impugnava la predetta sentenza il G.. Si costituivano gli appellati deducendo l’infondatezza dell’appello.

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1478/07 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Ricorre per Cassazione G.M.F. con cinque motivi.

Non resistono gli intimati.

Deposita memoria il ricorrente.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge – Violazione dell’art. 447 bis in riferimento all’art. 420 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta che i documenti 1 e 2 erano documenti che si erano formati appena un mese prima della data di invio in decisione in data 21.3.2006, successivamente al termine fissato dal Giudice alla udienza dell’11.1.2005 e quindi tale produzione avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile.

Di qui il quesito posto ex art. 366 bis c.p.c. con cui si chiede venga dichiarato violato il principio di diritto secondo il quale nel procedimento locativo non si. applica il termine di decadenza ex art. 667 e 426 c.p.c. per la produzione in giudizio di documenti formatisi in data successiva alla scadenza del termine perentorio.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge – Violazione dell’art. 447 bis c.p.c. art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta di avere chiesto ammissione di prove per testi e di avere prodotto documenti anche con memoria depositata in Cancelleria il 27.2.2006.

Di qui il quesito posto ex art. 366 bis c.p.c. con cui si chiede venga dichiarato violato il principio di diritto sancito dall’art. 447 bis c.p.c. che consente al giudice, di disporre in ogni stato e grado di giudizio, di ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni mezzo di prova -nella specie prova documentale e prova per testi come capitolata dal ricorrente e dichiarato violato tale principio avendo l’appellante anche allegato il fatto da accertare mediate prove documentali e testimoniali e il relativo accertamento sia rilevante e decisivo per il giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5, censura il punto decisivo riguardante la valutazione operata dal Giudice di merito delle conseguenze giuridiche della residenza anagrafica del G..

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente.

Si osserva al riguardo che l’inammissibilita’ delle prove la cui produzione (documentali) e’ avvenuta, unitamente alla richiesta di prova testimoniale, con la memoria difensiva depositata alla udienza del 13.6.2005, ampiamente oltre il termine perentorio del 30.4.2005 concesso dall’art. 426 c.p.c. per l’integrazione degli atti, riguarda valutazioni di merito, come pure per il terzo motivo.

Ora, l’unico elemento di prova prodotta tempestivamente dal ricorrente e’ costituito dal certificato storico di residenza attestante la residenza del G., ma il giudice d’appello ha esattamente ritenuto che tale documento, a fronte del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, che documenta la decorrenza della locazione dal 1.1.1986, non puo’ ritenersi, da se’, idoneo a dimostrare la diversa decorrenza dedotta, non essendo accompagnato da ulteriori elementi dimostrativi che alla certificazione di residenza presso l’immobile dal 2.4.1983 sia corrisposta una effettiva occupazione dello stesso immobile da tale data a titolo di locazione, tanto da poterne desumere che il rapporto dedotto in giudizio abbia avuto la suddetta precedente decorrenza e debba quindi avere la diversa scadenza indicata dall’appellante.

Si tratta comunque di giudizio di merito non censurabile in Cassazione.

Con il quarto motivo e quinto motivo il ricorrente, deducendo nullita’ della sentenza omessa pronuncia sul motivo di appello inerente alla violazione delle tariffe professionali – art. 360 c.p.c., n. 4, nonche’ violazione di legge – violazione delle tariffe professionali 8.4.2004, n. 127 – art. 360, n. 3, lamenta l’eccessivita’ delle spese liquidate.

Si osserva al riguardo che tali motivi hanno il carattere della genericita’ e non possono quindi essere presi in considerazione.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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