Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6731 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21634-2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO CHIARA, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende; giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3945/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/08/2006 r.g.n. 9260/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA per delega D’AMATI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’mprocedibilità in

subordine accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto la richiesta di un dipendente dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato, il sig. A.C. chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive a titolo di ricalcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto per effetto dei compensi percepiti per straordinario e dell’indennità carte valori.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, e quello di appello riformava parzialmente la pronunzia di primo grado, maggiormente favorevole al lavoratore, e condannava l’istituto al pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto per effetto del computo dei valori di straordinario e dell’indennità carte valori percepita, con interessi e rivalutazione.

Contro la sentenza di appello l’Istituto ha proposto, in termine, ricorso per cassazione con cinque motivi. L’intimato ha resistito, in termine, con apposito controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Debbono essere esaminati per primi, perchè da risolvere sulla base di una considerazione di carattere preliminare, gli ultimi due motivi di impugnazione.

Per completezza, nel quanto motivo il ricorrente lamenta l’errata interpretazione del CCNL grafici anche in violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. ed in correlazione all’art. 1322 c.c.;

L’Istituto critica a questo proposito l’interpretazione, da parte del giudice di merito, del concetto di retribuzione normale, e della conseguente sua computabilità, o meno, nel TFR. Nel quinto motivo contesta la declaratoria del diritto all’inclusione del compenso; di 10 minuti per indennità valori nel TFR, e l’insufficiente ed errata motivazione e la violazione dell’art. 2041 c.c., in correlazione all’art. 22 del regolamento del personale dell’Istituto.

2. Il ricorrente critica l’interpretazione da parte del giudice del merito alle norme contrattuali collettive, e le sue argomentazioni comportano perciò l’interpretazione di queste ultime.

Proprio per questo i due motivi sono inammissibili, perchè i contratti collettivi cui si richiama il ricorrente (ad eccezione, per la verità, di una prima “ipotesi di accordo” del 1974) sono stati riportati nel ricorso solamente per stralci più o meno ampi e non nel loro testo integrale.

Nè sono stati allegati nel testo integrale, e neppure viene specificato che fossero già stati depositati nei fascicoli del giudizio di merito, appositamente ridepositati nel giudizio di cassazione per consentire al Collegio ogni opportuno riscontro.

Si deve ritenere, invece, che, quando, in applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (nella sua nuova formulazione a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. febbraio 2006, n. 40, art. 2) un ricorso per cassazione venga proposto per violazione falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionale di lavoro del settore privato (che, a differenza delle disposizioni normative in senso proprio e degli stessi contratti ed accordi collettivi del settore pubblico, non sono soggetti a forme ufficiali di pubblicità che ne garantiscano la conoscenza), il ricorrente non possa limitarsi a riportare semplici stralci dei testi con le norme che si assumono violate.

Come ritiene la giurisprudenza ormai maggioritaria e più convincente, occorre, invece, che il ricorrente depositi, o ridepositi, i contratti e/o gli accordi collettivi asseritamene violati nel loro testo integrale (in questo senso, per tutte, recentemente 5 febbraio 2009, n. 2855, e 2 luglio 2009, n. 15495).

3. Valgono in questo senso innanzi tutto due considerazioni di carattere decisivo.

Sul piano formale l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (anch’esso nella nuova formulazione introdotta dal già ricordato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), prevede espressamente l’obbligo di depositare, a pena di inammissibilità del ricorso, anche “i documenti, o contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, senza prevedere la possibilità che il teso depositato possa essere parziale.

Dal punto di vista sostanziale il giudice deve essere posto in condizione di verificare non solo le singole norme collettive, ma interpretarle all’interno idei testo complessivo dei contratti o accordi collettivi in cui sono inserite.

Nel contesto complessivo, infatti, quelle norme possono acquisire un valore diverso.

4. Nel caso di specie l’Istituto, come si è detto, si limitato a riportare semplici stralci, e questo è insufficiente, e non può valere ad escludere l’inammissibilità del ricorso, o, più esattamente, dei motivi di ricorso, che, come questo, richiedono un controllo delle fonti contrattuali collettive. Vale la pena di sottolineare, per opportuna chiarezza, che questa interpretazione rigida dell’obbligo di deposito dei contratti collettivi non si traduce in un formalismo fine a se stesso. Anche astraendo dalla formulazione letterale del nuovo testo, già richiamato, dell’art. 369 c.p.c., se è vero che non si può escludere i che in un caso specifico gli stralci riportati contengano tutte le norme contrattuali effettivamente rilevanti per la risoluzione del caso, è anche vero che non si può escludere neppure il contrario: il dubbio può essere risolto soltanto con la lettura del testo completo del contratto richiamato (oppure, dei contratti richiamati), e perciò, a maggior ragione, questo ultimi debbono necessariamente essere acquisiti nella loro interezza.

5. Queste considerazioni comportano inevitabilmente l’inammissibilità del quarto motivo, ma valgono anche per quella del quinto motivo.

In quest’ultimo l’Istituto fa riferimento ad un articolo dei proprio regolamento del personale, ma anche quest’ultimo (pur non rientrando propriamente nell’ambito della contrattazione collettiva) rientra pur sempre nell’ambito di quelle fonti normative non sottoposte ad una pubblicità di carattere generale e che il giudice deve essere posto in grado di leggere e valutare nella loro interezza, e non per singole norme (come è avvenuto in (questo caso).

Per far valere la normativa interna contenuta nel regolamento del personale sarebbe stato necessario, invece, depositare il testo completo del regolamento (di cui, del resto, il ricorrente non indica nè la data nè un eventuale numero).

6. Gli altri motivi di impugnazione sono infondati.

Lo è, innanzi tutto, il primo motivo, sull’omessa motivazione in ordine all’occasionalità del lavoro straordinario prestato, indicata come fatto controverso e decisivo per il giudizio. In realtà la sentenza di appello spiega ampiamente, ed in maniera coerente, prima alle pag. 3-4, e poi a pag. 7 della motivazione, che concetto di che il concetto di occasionalità era ben diverso da quello della continuità, e che dovevano essere considerati gli importi di straordinario e quelli di indennità carta valori, percepiti con frequenza pressochè mensile e comunque ogni anno.

Ha spiegato in proposito, del tutto correttamente, che il concetto di occasionalità ricorre quando le prestazioni straordinarie, determinate da esigenze aziendali, siano del tutto eventuali imprevedibili o fortuite, e non quando, come nel caso di specie, siano soltanto diseguali oppure assenti sporadicamente.

7. Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente ripropone l’eccezione di prescrizione del diritto al computo dello straordinario sugli istituti di fine rapporto, e l’insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, dell’art. 2120 c.c. e degli artt. 2934 e 2935 c.c..

L’eccezione è infondata.

Il diritto all’erogazione del trattamento di fine rapporto nasce soltanto con la cessazione, del rapporto (prima si possono ottenere soltanto, ed a determinate condizioni, degli anticipi parziali).

Perciò la prescrizione del diritto al trattamento, e sul suo esatto computo, decorre soltanto dalla cessazione del rapporto.

8. Nel terzo motivo il ricorrente deduce l’errata interpretazione dell’accordo aziendale del 1974, con conseguente illegittima reiezione dell’eccezione di compensazione anche in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. come pure dell’art. 2120 c.c. così come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

Il ricorrente critica l’interpretazione data dal giudice di merito all’accordo del 1974, per avere ritenuto che la clausola di riassorbibilità (di un maggior compenso consistente nell’erogazione di un compenso aggiuntivo consistente in un’ora di retribuzione) riguardasse soltanto i compensi di produttività, e non fosse ricollegabile alla effettuazione di lavoro straordinario ed alla erogazione di compensi correnti a fronte del suo svolgimento.

Anche questo motivo è infondato.

L’accordo del 1974 configura semplicemente un compenso aggiuntivo riassorbibile, ma non espressamente collegato alla effettuazione di lavoro straordinario.

Non sussiste perciò nessuna ragione perchè questa previsione contrattuale incida sul calcolo del trattamento di fine rapporto e dei vari istituti di retribuzione indiretta.

L’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito appare convincente, mentre non lo è quella opposta del ricorrente, che presuppone, senza riscontri letterali, nè consequenzialità logica, che quel compenso aggiuntivo non fosse diretto a conseguire una maggiore produttività, ed a prevenire controversie relative al compenso stesso, ma fosse riassorbibile anche in caso di vertenze di altro genere, e specificamente di quelle relative alla inclusione nel calcolo dell’indennità di anzianità (e successivamente del TFR), dei compensi per lavoro straordinario.

Anche questa censura non può trovare accoglimento.

9. In conclusione, il ricorso non può che essere disatteso.

Tenuto conto della difficoltà delle questioni trattate, quali risultanti anche dal diverso esito della controversia nei successivi gradi di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA