Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6731 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21012/2012 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO GALASSI

PALUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato CARMINE NICOLETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO SCARPA, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 170/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 170 del 18 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente V.V., titolare di un’impresa di pulizie, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito di impresa conseguito nell’anno di imposta 2002 ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, sul rilievo, operato d’ufficio, che il ricorrente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, non aveva provveduto al deposito del ricorso nella segreteria di quella Commissione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo mentre l’intimata Agenzia delle Entrate deposita richiesta di partecipazione all’udienza di discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso proposto dal contribuente, con cui è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, è fondato e va accolto. Dalla documentazione presente nel fascicolo d’ufficio risulta che il contribuente aveva notificato il ricorso di primo grado mediante spedizione dello stesso a mezzo posta effettuata in data 15 aprile 2009, provvedendo al deposito del medesimo nella segreteria della Commissione di primo grado in data 11 maggio 2009 (v. ricevuta di deposito del ricorso, doc. n. 11), e quindi sicuramente in modo tempestivo, rispettando il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, sia con riferimento alla data di spedizione dell’atto, che a quella – successiva – di ricezione della raccomandata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il che rende del tutto irrilevante nel caso di specie la questione controversa nella giurisprudenza di legittimità in ordine al dies a quo del predetto termine (se dalla spedizione e non invece dalla ricezione della raccomandata), che è stato oggetto di recente rimessione alle sezioni unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 18000 del 2016.

1.1. La circostanza che i giudici di appello abbiano fatto esplicito riferimento sia al citato art. 22, che disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente, sia all’omesso deposito del ricorso nella segreteria della commissione tributaria provinciale, che alla previsione della rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, del vizio conseguente al mancato rispetto di quel termine, espressamente previsto dal comma 2 della disposizione in esame, esclude che abbiano inteso riferirsi alla tardività della proposizione del ricorso, come lascerebbe intendere l’affermazione che il termine di trenta giorni decorrerebbe dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, peraltro pure errata in diritto, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, prevedendo il più lungo termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso.

2. All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR laziale che, in diversa composizione, provvederà all’esame dei motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate, regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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