Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6731 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30209/2019 R.G. proposto da:

T.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso per revocazione, dall’avv. Fabio PINCI, presso il

cui studio legale sito in Roma, alla via dei Prati Fiscali, n. 158,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ALA, in persona del Sindaco in carica;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6505/2019 della Corte di cassazione,

depositata in data 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento in materia di ICI relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, emessi dal Comune di Ala nei confronti di T.A. con riferimento ad un terreno di proprietà di quest’ultimo, questa Corte, con l’ordinanza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, n. 4/2014, del 20/02/2014.

2. Avverso l’ordinanza di questa Corte n. 6505 del 2019 il T. propone ricorso per revocazione affidato a tre motivi, cui non replica il Comune di Ala.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un primo motivo di revocazione, il ricorrente censura le affermazioni dell’ordinanza impugnata secondo cui “il giudice tributario è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio)”, ma che, in ogni caso, il giudice “non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fili della decisione”.

1.1. Richiamando il principio affermato da Cass. n. 4003 del 2009 e Cass. n. 9389 del 2007, secondo cui il giudice tributario non può compiere una valutazione sulla validità della querela ovvero un giudizio sommario e prognostico circa la fondatezza della medesima, il ricorrente deduce “l’erroneità della sentenza (rectius: ordinanza) de qua nella parte in cui pone a carico del medesimo l’onere di dedurre “elementi atti a sostenere la pertinenza e la rilevanza dell’iniziativa processuale intrapresa”, al fine di consentire alla Corte di “censurare la decisione nella parte relativa alla pronuncia di irricevibilità della querela di falso”, sostenendo che la sentenza d’appello non conteneva alcuna statuizione sulla “rilevanza o meno del documento oggetto di querela” (ricorso, pag. 9) e che esso ricorrente aveva “ampiamente dedotto i motivi per i quali la falsa rappresentazione planimetrica prodotta dal Comune ed oggetto di causa avesse valore rilevante (…) per la corretta valutazione del valore dell’immobile”.

1.2. Deduce, quindi, che “La decisione assunta dalla Suprema Corte – con motivazione illogica ed in palese violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 39, – deriva (…) da una omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio”.

2. Il ricorrente deduce, con un secondo motivo di revocazione, che l’ordinanza impugnata è affetta da un ulteriore errore di fatto, rinvenibile nell’affermazione che la commissione di secondo grado avrebbe dato “esaustiva motivazione delle ragioni del rigetto degli appelli basato sulla condivisione delle emergenze della C.T.U. disposta in corso di causa”.

2.1. Sostiene che la predetta consulenza “omette di esaminare compiutamente la corretta rappresentazione dello stato reale dell’area indicata nella planimetria allegata e di rispondere adeguatamente al quesito postogli” (ricorso, pag. 11).

3. Con un terzo motivo deduce, infine, che l’ordinanza della Corte riporta in calce quale data dell’adunanza camerale quella del 16/01/2019, mentre la stessa si era in effetti tenuta in data 25/01/2019 e che nella stessa la Corte fa riferimento ad avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2002 e 2003, omettendo di indicare anche l’anno 2004.

4. I motivi sono manifestamente inammissibili.

5. Al riguardo pare opportuno premettere che è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (Cass. n. 20635 del 2017; conf. Cass. n. 26890 del 2019 e Cass. n. 17179 del 2020).

5.1. Si è quindi affermato(che “L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass., Sez. U. n. 31032 del 2019).

5.2. Inoltre, secondo Cass. n. 9527 del 2019, “Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice”.

6. Premesso, preliminarmente, che nel presente giudizio di revocazione non possono dedursi vizi attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato o presunte violazioni nell’applicazione ed interpretazione della legge, commesse dalla Corte, come inammissibilmente viene prospettato, seppur incidentalmente, dal ricorrente al par. 9 di pag. 10 del ricorso in esame, osserva il Collegio che nel caso di specie neppure è necessario far ricorso ai suesposti principi giurisprudenziali per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione, perchè, a ben vedere, la Corte nell’ordinanza in esame non è incorsa in alcuno degli errori prospettati dal ricorrente.

7. Venendo alla prima censura, formulata con riferimento alla questione relativa alla presentazione da parte del ricorrente di una querela di falso avverso un documento prodotto dal Comune di Ala, la Corte nell’ordinanza impugnata, muovendo dal principio che il giudice, in caso di presentazione di querela di falso, è comunque tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fili della decisione (Cass. 28671/2017 e n. 8046/2013), ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato la rilevanza del documento oggetto di querela di falso (planimetria prodotta dal Comune) e che, in ogni caso, la CTR aveva fondato la decisione sulla base della consulenza tecnica da essa disposta, sicchè era evidente che, non avendo la CTR attribuito alcuna valenza probatoria a quel documento (ancorchè per una ragione illegittima, come rilevato dalla Corte, ovvero l’irricevibilità della querela perchè proposta ad autorità incompetente, illegittima, come rilevato dalla stessa Corte), l’esito del giudizio di falso sarebbe comunque stato del tutto ininfluente ai fini della decisione.

8. Venendo alla seconda ragione di revocazione, la Corte, con riferimento alla consulenza tecnica disposta in corso di causa ha affermato che la commissione di secondo grado aveva dato “esaustiva motivazione delle ragioni del rigetto degli appelli basato sulla condivisione delle emergenze della C.T.U. disposta in corso di causa”, che invece aveva omesso “di esaminare compiutamente la corretta rappresentazione dello stato reale dell’area indicata nella planimetria allegata e di rispondere adeguatamente al quesito postogli”.

9. Pertanto, non solo nella specie nessuna errata percezione di fatti è attribuibile alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata, ma i fatti che il ricorrente deduce essere stati erroneamente percepiti hanno costituito punti controversi che sono stati oggetto di discussione e di consequenziale pronuncia.

10. Quanto al terzo motivo di revocazione, l’errata indicazione della data dell’adunanza camerale costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 288 c.p.c. mentre, così come il dedotto omesso riferimento nell’ordinanza impugnata all’anno di imposta 2004, pure oggetto di accertamento fiscale, costituisce mero lapsus calami inidoneo ad integrare il lamentato vizio revocatorio, posto peraltro che il giudice di legittimità ha deciso sui motivi di ricorso inequivocabilmente ed inscindibilmente riferiti a tutti gli anni di imposta accertati.

11. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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