Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6731 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6731 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 25632-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

LOFFREDO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO
CALVIN() 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo
rappiesentà, z.lifunde unitamente all’Av -vocato LEONARDO MARTINELLI,
itista procura speciale a margine elel cQnti:oricorso;
– COfftrerirPrmit« avverso la sentenza n. 173/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA del 22/01/2014, depositata il 14/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Data pubblicazione: 06/04/2016

Ritenuto in fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Vincenzo
Loffredo dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi dello
art.38 d.p.r. n.600 del 1973, il reddito dichiarato per l’anno 2005, la Commissione
tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, in
accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di

Il Giudice di appello riteneva, infatti, fondata l’eccezione preliminare, già
sollevata in primo grado, di nullità dell’atto impositivo perché emesso, senza
ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine di giorni sessanta dal rilascio
di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due
motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bic c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto
1.Con il primo motivo la ricorrente- premesso che, nella specie, si verteva
di accertamento sintetico del reddito ex art.38 d.p.r. n.600/73 e che il contribuente
aveva provveduto a consegnare, in ufficio, all’Amministrazione finanziaria parte
della documentazione richiesta a seguito di invio di questionario- deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art.12, comma 7 della legge n.202/2000 laddove
la Commissione regionale aveva ritenuto applicabile la norma in esame anche
all’ipotesi, quale quella in esame, in cui non vi era stato accesso presso i locali del
contribuente.
2.Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame da parte del Giudice di
appello del fatto decisivo costituito dalla circostanza che, erroneamente, la C.T.R.
aveva ritenuto il deposito di documenti e chiarimenti avvenuto il 10.11.2010 alla
stregua di un processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo,
3.La prima censura è fondata con assorbimento della seconda. Rilevato,
preliminarmente, che è palese che l’erronea indicazione del numero della legge,
dedotta come violata (n.202 anziché n.212/2000) è frutto di mero refuso
dattilografico, va osservato che, sulla questione controversa, sono intervenute, di

Ric. 2014 n. 25632 sez. MT ud. 18-02-2016
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primo grado di rigetto del ricorso.

recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali hanno
ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema
di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge
n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti
conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si
esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro,

constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13,
10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale
della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e,
soprattutto, quello del primo comma dell’art.12 legge 212/2000 (coniugato con la
circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente
calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive
subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche
fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette
verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione
dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca,
quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente
giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere,
adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione,
gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass.SS.UU.n.24823/15 cit.).
4.Nel caso in esame, essendo pacifico che non vi fu accesso, la sentenza
impugnata si è discostata dai superiori principi.
5.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa Sezione della
Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, anche per il regolamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di rico so, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione dell
Tributaria Regionale dell’Umbria, anche per il regolamento delle spes
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2016.

ssione
ocessuali.

indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato

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