Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6730 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22085/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Catania, Via Costanza

D’Aragona n. 12, rappresentato e difeso dall’Alessia Falcone, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/34/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, depositata il 27 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito l’Avv. Lorenzo Romano, per delega dell’Avv. Alessia Falcone,

per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di autorizzare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 319/34/11 depositata il 27 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania – in riforma della decisione n. 139/06/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania – accoglieva il ricorso promosso da C.M. contro l’avviso di accertamento con il quale a seguito di indagini bancarie veniva recuperato a tassazione un maggior reddito anno 1999 ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2.

3. Per quanto di stretto interesse la CTR annullava l’impugnato avviso perchè l’ufficio non aveva provato “che gli accertamenti erano stati preceduti dalle autorizzazioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 6 bis e n. 7”.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo rubricato “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – ed al quale il contribuente resisteva con controricorso censurando la CTR per aver “addossato alla parte l’omissione della produzione del PV che avrebbe permesso di conoscere l’esistenza della prescritta autorizzazione alla verifica”.

4.1. Il motivo è infondato.

In disparte che la mancanza di autorizzazione amministrativa allo svolgimento delle indagini bancarie non dovrebbe comportare l’inutilizzabilità delle prove raccolte in assenza di una specifica norma che in tal senso preveda (Cass. sez. trib. n. 4001 del 2009; Cass. sez. trib. n. 4987 del 2003) – questione invero non oggetto di specifica censura – la doglianza non può essere accolta perchè era onere dell’ufficio la produzione del PVC di cui all’evidenza non poteva che essere in possesso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ricorso; condanna l’ufficio a rimborsare al contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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