Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6730 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5896-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., C.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA

CAROLI, rappresentate e difese dagli avvocati MARINO BIANCO, MARINA

BIANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1753/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1753/03/17, depositata in data 10.7.2017, con la quale la CTR della Toscana aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso di C.G. e C.S. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio, a seguito di procedura DOCFA riguardante unità immobiliari site in (OMISSIS), aveva modificato il classamento proposto da A/7 proposto in A/1.

C.G. e C.S. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR affermato che l’oggetto del procedimento era da individuare nella valutazione per cui “le supposte caratteristiche di pregio teorizzate dall’appellante non sono state nella sostanza nè individuate nè descritte in alcun modo, laddove emerge dalle foto inequivocabilmente la ordinarietà delle caratteristiche degli immobili delle ricorrenti”, quanto, invece, l’oggetto del giudizio originario atteneva al mancato accoglimento del classamento proposto dai contribuenti, inferiore rispetto a quello originario e alla conseguente adeguatezza di quello rettificato dall’Ufficio.

Era avvenuto, infatti, che le contribuenti, a seguito di instaurazione di procedura DOCFA conseguente a diversa distribuzione degli spazi interni delle unità immobiliari avevano proposto un classamento inferiore dell’immobile non condiviso dall’Ufficio. Ciò aveva originato l’emissione degli avvisi di accertamento oggetto dell’impugnativa.

Il motivo è da considerare inammissibile.

Ed infatti, una volta che si riconosca la possibilità per le contribuenti, indipendentemente da qualsiasi precedente classamento, di chiedere al momento della presentazione della DOCFA un diverso classamento per effetto delle modifiche apportate alle loro unità immobiliari, il thema decidendum va individuato, a seguito della modifica operata dall’Ufficio, nell’accertamento delle condizioni giustificative della attribuzione della categoria inferiore A/7 rispetto alla originaria categoria A/1.

Orbene, ciò stabilito, non può non rilevarsi che sia la CTP che la CTR, con accertamento di merito – come tale non censurabile in sede di legittimità – hanno ritenuto che le variazioni introdotte con la DOCFA dimostrassero che le due abitazioni non presentavano condizioni di pregio superiori a quelle dei fabbricati residenziali e che le caratteristiche di pregio supposte dall’Ufficio non erano state nè individuate nè descritte in alcun modo, emergendo, invece, inequivocabilmente, dalle foto prodotte la “ordinarietà” delle caratteristiche delle unità immobiliari.

Va, dunque, ritenuta insussistente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e la relativa censura è da considerare inammissibile, risolvendosi nella richiesta di riesame di circostanze di fatto esaminate dalla CTR che, come tali, non possono essere sottoposte al sindacato di legittimità della Corte.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Secondo l’Ufficio ricorrente, infatti, poichè la porzione delle contribuenti individuata con il sub 506 della particella 122 era essa stessa individuata come Unità – tipo A/1 sulla quale basare il classamento di altre unità all’interno dello stesso comune, tale classamento a suo tempo attribuito sarebbe immodificabile. La CTR, quindi, diversamente opinando, sarebbe incorsa nel vizio di violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61.

Il motivo è infondato non sussistendo la dedotta violazione di legge.

Va premesso, infatti, che non esiste una normativa prevedente la immodificabilità delle attribuzioni dell’Unità-tipo, nè un divieto di modificabilità emerge dalla lettura delle norme del D.P.R. n. 1142 del 1949. Da tale normativa si rileva, invece, come l’individuazione delle unità tipo risponde a scelte e criteri interni alla Pubblica Amministrazione da adottarsi, ai sensi dell’art. 9, in accordo tra le commissioni censuarie egli uffici tecnici comunali all’esito di una procedura che in relazione alla scelya delle “unità tipo” prevede in caso di mancato accordo delle due articolazioni amministrative citte, il ricorso a forme di reclamo interno, mentre non prevede alcuna interlocuzione con il proprietario privato, cui non compete neppure alcun potere di impugnativa specifica.

Del resto, come bene evidenziato nella sentenza oggetto dell’impugnativa, “la sussunzione del bene a modello per la “unità tipo A/1″ effettuata, nel caso in esame, nel corso dell’anno 1970, ben potrebbe rivelarsi non più attuale, stante il generalizzato mutamento e miglioramento funzionale delle abitazioni medie, di talchè certe caratteristiche ritenute all’epoca signorili ben possono essere valutate quali ordinarie e comuni all’attualità, come, ad esempio, la presenza di un solo servizio igienico, come nel caso delle contribuenti, lungi dal qualificare il bene come di pregio, lo relega certamente ad un livello inferiore nella scala di valore”.

P.Q.M.

La Corte:

respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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