Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6730 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6730 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 3504-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DET LO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –

contro
SALVAD ORI CARLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1168/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA-SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO,
depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti
di Carlo Salvadori per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la

FJ

Data pubblicazione: 06/04/2016

Commissione Tributaria Regionale della Toscana-sezione distaccata di Livorno,
confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso
IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal
datole di lavoro sulle somme corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di
lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto —accertato con
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la

bis, TU IR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine decadenziale
previsto dall’art.38 del d.p.r. 602/1973 aveva iniziato a decorrere solo dopo la
pronuncia dell’ordinanza del 16.1.2008 della Corte di Giustizia Europea.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art.38 e del d.p.r. n.602/73 e dell’art.21 d.lgs. 546/1992 , in
relazione all’art.360, I cornma, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. ha affermato che,
anteriormente alla pronuncia della ordinanza della Corte di Giustizia, il
contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
Il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla presente
controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga
dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa
tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla
data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario,
atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti,
ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza,
trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche.

Ric. 2015 n. 03504 sez. MT ud. 04-02-2016
-2-

Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art.19, comma 4

Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al
rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto
che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta
sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
“ovemelin

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