Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 673 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 15/01/2020), n.673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34796/2018 proposto da:

K.A., avvocati Vinci Luciano Natale e Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 297/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

K.A., cittadino del Senegal, ricorre per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, in data 15 maggio 2019, che aveva confermato la sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli aveva riferito che il padre lo aveva minacciato per impedirgli di proseguire una relazione con una donna (OMISSIS)).

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso, denunciante, sulla base di due motivi, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, è inammissibile, risolvendosi in una impropria richiesta di rivisitazione di apprezzamenti di fatto adeguatamente svolti dalla Corte territoriale, la quale ha argomentatamente escluso la sussistenza del pericolo di danno grave in caso di rimpatrio e di profili di vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

Il terzo motivo riguarda la revoca del patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla Corte d’appello per la manifesta infondatezza delle ragioni della domanda, che è provvedimento non impugnabile per cassazione (Cass. n. 16940 e 23972 del 2019).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre Spad.

Dà dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA