Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 673 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 673 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20706-2012 proposto da:
MEZZETTI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da
se medesimo;
– ricorrente contro

LOREDANA GIANNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 28, presso lo studio degli avvocati BASILI IVO e
FABIO BASILI, che la rappresentano e difendono, giusta mandato a
margine del giudizio di opposizione;

resistente

avverso il provvedimento R.G. 43933/2010 del TRIBUNALE di
ROMA, depositato 1’1/08/2012;

Data pubblicazione: 15/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 20706 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

Ricorso n. 20706/2012
Ordinanza
PREMESSO IN FATTO
L’avv. Mauro Mazzetti ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data

pregiudizialità, la sospensione del procedimento civile n. 43933/10 avente per oggetto la domanda
di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ. proposta da Loredana
Gianni nei confronti dell’avv. Mazzetti (in relazione a decreto ingiuntivo n. 20685/09 da questi
ottenuto per il pagamento di onorari professionali in relazione a numerose cause), sino alla
definizione di procedimento penale (n. 15451/2011) a carico dell’avv. Mazzetti ed Enrico Politi
(ufficiale giudiziario) in relazione al reato di cui agli artt. 110, 479. 61 n. 2, cod. pen. e 476,
comma 2, cod. pen. per aver formato la falsa relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
La parte istante ha dedotto in questa sede l’insussistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria
ex art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’abolizione della pregiudiziale penale e tenuto conto della
non ricorrenza del presupposto “degli stessi fatti materiali” ai fini della applicabilità dell’art. 654
cod. proc. pen.. Al riguardo ha inoltre aggiunto che “a rendere dipendente la decisione civile dal
giudizio penale non basta che nei due processi (tra loro indipendenti) si discutano gli ‘stessi fatti’
(nel caso di specie non sussistenti), ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile
sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio
penale (vedi a tal fine Cassazione 1 sezione civile n. 27787/2005…)”; infine l’avv. Mazzetti ha
dedotto la violazione dell’ari, 111 Cost., la illegittimità della sospensione facoltativa, la
“inesistenza della nullità della notifica e raggiungimento dello scopo”.
L’intimata Loredana Gianni ha presentato una scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., con la quale si
chiede il rigetto del ricorso, e quindi una memoria ex artt. 378 e 380 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ pacifico, in generale, che ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295
cod. proc. civ. non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è
necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente solo quando
la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico- giuridico
dell’altra, l’accertamento del quale deve avvenire con efficacia di cosa giudicata (da ultimo Cass
2011/27932: 2007/12233; 2003/12855; 2003/2048).

1/08/2012 (comunicata in pari data), con la quale il Tribunale di Roma ha disposto, per ragioni di

Con specifico riferimento ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale va tenuto conto del
principio generale secondo cui dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si desume
che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell’unità della giurisdizione, ma a quello
dell’autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell’uno e
dell’altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria

Pertanto, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste
dall’art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale – e cioè se il danneggiato
proponga l’azione per il risarcimento dei danni in sede civile dopo essersi costituito parie civile
nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado – da un lato il processo civile deve
proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e dall’altro il giudice civile
deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (cfr. Cass. 2004/15477; 2006/13544;
2007/1095).
Fuori dell’ipotesi (non ricorrente nella specie) dei rapporti tra azione civile e azione penale in
tema di risarcimento del danno da reato (cfr. artt. 74, 75, 651 e 652 c.p.p.). la questione sottoposta
all’esame della Corte con il regolamento in esame va risolta alla luce delle disposizioni di cui agli
artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen.
Nel caso in esame sembra mancare una delle condizioni richieste dall’art. 654 cod. proc. pen.
affinché la sentenza pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di
giudicato nel processo civile e, quindi, affinché, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la
sospensione possa dirsi necessaria: l’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in
entrambi i giudizi.
Invero il procedimento penale ha per oggetto il reato di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2, cod. pen. e
476, comma 2, cod. pen. per avere gli imputati formato la falsa relata di notifica del decreto
ingiuntivo opposto, ma nel procedimento civile la citata relata di notifica non è stata oggetto di
querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ., essendo stata contestata solo sotto il profilo della sua
validità o esistenza (quale motivo preliminare rispetto alla pretesa sostanziale di merito fatta
valere).
Al riguardo è già stato affermato che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso,
pur conducendo entrambi ad un’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento
risultalo falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la
totale o parziale non rispondenza al vero di un determinalo documento nel suo contenuto obiettivo
o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l’autore, al fine di assoggettarlo

decisione.

alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all’art. 221 cod. proc. civ. e la denuncia in
sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l’obbligo del giudice civile di sospendere il
giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di
cui all’art. 295 cod. proc. civ. e, considerata l’efficacia propria della sentenza penale sul giudizio
civile, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. (cfr. Cass. 2006/2524).

nella fattispecie manca), che imponga al giudice civile l’accertamento della falsità del documento
contestato, è possibile ravvisare una ragione di sospensione necessaria del processo in attesa della
definizione del procedimento penale di falso sul medesimo documento.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e quindi va disposta la prosecuzione del processo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dispone la prosecuzione del processo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di questo regolamento, liquidate in complessivi
E. 2200,00, di cui E. 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013
Il Presi nte – est.

Da ciò si desume, quindi, che solo in presenza di una querela di falso proposta in sede civile (che

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