Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 673 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 16/06/2016, dep.12/01/2017),  n. 673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12069-2015 proposto da:

FONDAZIONI BANCO NAPOLI PER L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. GLORI 40, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAOLO LAUDISIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei

Portoghesi n. 1 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27084/9/2014 della CONIMISSIONI TRIBUTARIA

PROVINCIALE di NAPOLI del 25/09/2014, depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 27084/09/2014, depositata in data 14/11/2014, con la quale – in controversia concernente un giudizio di ottemperanza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, del giudicato formatosi a seguito di sentenza della C.T.R. Campania, di conferma della decisione di primo grado favorevole al contribuente (rimborso di imposte IRPEG ed ILOR versate negli anni 1990/1991), promosso dalla contribuente al fine di ottenere il pagamento di ulteriori interessi non corrisposti, – è stato respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici investiti del giudizio di ottemperanza hanno sostenuto che, tenuto conto del disposto DEL D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 44 (secondo il quale il diritto al pagamento degli interessi matura al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento e delle “analitiche risultanze della C.T.U.” espletata, l’Agenzia resistente aveva esattamente ottemperato alla sentenza passata in giudicato, con riguardo alla contestata quantificazione degli interessi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo ed il terzo motivo, entrambi implicanti vizi di violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la mancata corretta liquidazione degli interessi, in sede di giudizio di ottemperanza, dovendo, essenzialmente, essere applicata la capitalizzazione degli interessi secondo la previsione di cui all’art. 1283 c.c., norma operante anche in ambito tributario.

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Invero, questa Corte (Cass. 11171/2013, Cass.4935/2006) ha affermato che “per le obbligazioni dell’amministrazione finanziaria di rimborso di imposte il contribuente-creditore, che invochi il pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale ed a formulare la richiesta nell’atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il predetto rimborso, non potendosi i citati interessi considerare un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all’accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi”. Ora, nella specie, detti elementi non si evincono nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata.

Neppure risulta, vertendosi in ipotesi di giudizio di ottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, che la richiesta di capitalizzazione degli interessi avesse formato oggetto di richiesta e di liquidazione nell’originario giudizio di merito e di reiterata richiesta in sede di ricorso di ottemperanza.

Questa Corte, al riguardo, ha precisato (Cass. 11867/2003; Cass. 24992/2006; Cass. 1947 e 4401 del 2008) che “il contribuente che chiede il rimborso del credito d’imposta può avere diritto a conseguire la condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici, ma, ove tali interessi siano richiesti in sede di giudizio di ottemperanza, il giudice deve accertare se tale domanda abbia o meno forviato oggetto del “decisum” in sede ordinaria, dichiarando, per l’effetto, inammissibile la domanda stessa se formulata “ex novo” nel detto giudizio di ottemperanza” (con riguardo a richieste anteriori all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio, n. 2006, art. 37, comma 50, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha vietato l’anatocismo in materia fiscale per le somme dovute dall’erario al contribuente).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta inoltre la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, deducendo che dovevano essere applicati “gli interessi legali secondo le norme del c.c.”, essendovi stata richiesta di parte di liquidazione degli interessi e non rimborso spontaneo dall’ufficio.

4. Anche il suddetto motivo è inammissibile. Come già chiarito da questa Corte (Cass. 737/1973) “Il ricorso per Cassazione deve dichiararsi inammissibile quando le proposizioni, nelle quali si esaurisce lo svolgimento dei motivi dedotti, siano frammentarie, confuse e prive di qualsiasi coerente collegamento con la decisione impugnata, tanto da rendere addirittura incomprensibile il contenuto, le ragioni e l’oggetto delle censure, e quando il significato di queste neppure risulti in alcun modo illuminato dalla indicazione delle norme di legge di cui si lamenti la violazione”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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