Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6729 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21715-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMA MARCO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
SASSARI, depositata il 04/05/2007 R.G.N. 234/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la sentenza di primo grado con cui, in accoglimento della domanda proposta da C.G.D. contro la s.p.a. Poste Italiane, il Tribunale di Sassari dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, dichiarando che lo stesso si era convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la datrice di lavoro alla regolarizzazione retributiva e al risarcimento del danno.
La Soc. Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. L’intimato resisteva con controricorso.
La ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11.2.2009 con cui le parti, previa rinuncia del lavoratore agli effetti della sentenza suindicata, convenivano i termini e le modalità per la riammissione in servizio.
Tale conciliazione determina la cessazione della materia del contendere e di riflesso comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse.
In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010