Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6729 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25508/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

IRCOS s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Sordillo e

Rosario Maglio, elettivamente domiciliata in Roma alla via Marianna

Dionigi n. 57 presso lo studio dell’Avv. Claudia De Curtis, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 221/12/12 depositata il 22 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente e l’Avv. Claudia

De Curtis su delega per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso l’annullamento in primo grado dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della IRCOS s.r.l. – esercente attività di lavori generali di costruzione edifici – per rettifica induttiva del reddito d’impresa dell’anno d’imposta 2005.

Il giudice d’appello confermava la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’assenza di elementi che potessero giustificare la rettifica, al di là dell’esito applicativo degli studi di settore.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

IRCOS s.r.l. resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso (distinti con lettere “A” e “B”) denunciano vizi di motivazione, il terzo (distinto con numero “3”) denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e art. 2697 c.c..

La tesi comune ai motivi, che ne impone l’esame congiunto, rimprovera al giudice d’appello di non aver considerato alcuni elementi di sostegno dell’accertamento analitico-induttivo, dichiarati insussistenti con acritica relatio alla sentenza di primo grado, sì da negare l’onere del contribuente alla prova contraria.

2. I motivi sono fondati.

Lo scostamento dagli studi di settore rende legittimo l’accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, ferma la necessità dello svolgimento in contraddittorio per consentire al contribuente di provare i fatti giustificativi dell’anormalità del reddito (Cass. 20 febbraio 2015, n. 3415, Rv. 634928; Cass. 13 luglio 2016, n. 14288, Rv. 640541).

Il metodo di accertamento seguito dall’amministrazione era legittimo, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello.

Questi avrebbe dovuto entrare nel merito delle contrapposte deduzioni di parte su rimanenze finali, costi delle autovetture ad uso promiscuo e sopravvenienze da disinquinamento fiscale.

Su tali profili, invece, il giudice d’appello si è limitato a richiamare la valutazione del primo giudice circa la fondatezza delle eccezioni della contribuente, senza esplicare l’iter argomentativo di adesione alla decisione impugnata e di reiezione dei motivi di gravame, ciò che è viceversa necessario all’idoneità della motivazione per relationem (Cass. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 640759; per il processo tributario, specificamente, Cass. 12 marzo 2002, n. 3547, Rv. 552996; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28113, Rv. 629873).

3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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