Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6729 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4142-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

ACEA RETI E SERVIZI ENERGETICI SPA, APOLLO SRL, ACEA SPA, ACEA

PRODUZIONE SPA, ELGA SUD SPA; elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato VERONICA PETRUCCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO DELLA

VALLE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2216/2017 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2216/6/17, depositata in data 22.6.2017, con la quale la CTR della Puglia aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Bari che aveva accolto i ricorsi proposti da APOLLO s.r.l. e ACEA RETI E SERVIZI ENERGETICI s.p.a. avverso l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la rendita catastale proposta relativa ad una unità immobiliare a destinazione speciale sita nel comune di Poggiorsini alla contrada (OMISSIS).

ACEA RETI E SERVIZI ENERGETICI s.p.a. e APOLLO s.r.l. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’eccezione di giudicato esterno proposta dalle società controricorrenti, basata sull’esistenza di un giudicato esterno costituito da una sentenza della CTR del Lazio (n. 11855/2/16 depositata il 18.5.2016) passata in giudicato con cui era stato accolto il precedente loro ricorso attinente al vizio di motivazione è infondata.

Ed infatti, precisato come tale sentenza abbia avuto ad oggetto altro accertamento, sia pure coinvolgente le stesse parti, riguardante un avviso annullato per vizi di motivazione, va considerato per un verso non vi sia completa integrità oggettiva e soggettiva tra le due fattispecie per consentire l’applicazione dell’art. 2929 c.c. e, soprattutto, che l’interpretazione della norma tributaria compiuta da un giudice non può costituire limite all’esegesi esercitata da altro giudice (Cass. sent. n. 23723 del 21.10.2013).

Con l’unico motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del combinato disposto del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per avere la CTR respinto l’appello ritenendo che “la motivazione del provvedimento appare apodittica e incompleta”.

Al riguardo va precisato che l’Ufficio provinciale del Territorio di Bari, a seguito di dichiarazione DOCFA presentata dalla parte, ha provveduto a rettificare la rendita catastale proposta sulla base del solo ritenuto diverso valore unitario riguardante i pannelli fotovoltaici, stimando la superficie radiante di mq. 7647 in Euro/mq 280,00 in luogo della valutazione di parte in Euro/50,00, atteso il più corretto ed equo criterio del metodo comparativo, documentando con altri analoghi impianti. Di conseguenza, l’unica divergenza tra i dati DOCFA e l’avviso impugnato risiede nella valutazione delle parti mobili (pannelli) dell’impianto che, erroneamente in primo grado si sosteneva non dovessero essere computate catastalmente.

Il thema decidendum, quindi, è limitato al valore da attribuire ai pannelli fotovoltaici.

Orbene, la sentenza della CTR, confermando la decisione di primo grado, ha statuito per l’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione dichiarando assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Senonchè, tale decisione è da considerare errata dovendosi ritenere, come sostenuto dalla ricorrente AGENZIA che, trattandosi di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione avrebbe dovuto essere considerato assolto.

Infatti, una volta precisato che la variazione di valore ha riguardato esclusivamente la rendita e non la categoria determinata sulla scorta degli elementi fattuali desunti dalla documentazione prodotta, deve affermarsi come, secondo il costante orientamento della Corte, in materia di classamento di immobili, qualora avvenga nell’ambito di una procedura DOCFA, l’obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (cfr. sent. n. 5404/2012 e 15495/2013), mentre la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito.

Nella fattispecie in esame, quindi, la cassazione della sentenza impugnata in punto vizio di motivazione, fa rivivere tutte le altre contestazioni nel merito dell’accertamento catastale sollevate nel controricorso e contrastate dall’Ufficio sulla base dei dati comparativi tratti da altri impianti, considerate “assorbile” e in ordine alle quali deve essere disposto il rinvio alla CTR per il relativo esame e conseguente decisione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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