Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6729 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6729 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 2845-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende,;

– ricorrente contro
PARODI SERGIO;

– intimato avverso la sentenza n. 709/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti
di Sergio Parodi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riformando la decisione di primo

F

Data pubblicazione: 06/04/2016

grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con
riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte,
all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda
basata sul contrasto —accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del
21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la
disposizione dettata dall’art.19, cornma 4 bis, TUIR.

previsto dall’art.38 del d.p.r. 602/1973 aveva iniziato a decorrere solo dopo
l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 16 gennaio 2008.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.38 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art.38, commi 1 e 2, del d.p.r. n.602/73, in relazione all’art.360, I
comma, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. ha affermato che, anteriormente alla
pronuncia della ordinanza della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe
potuto esercitare il proprio diritto.
La censura è fondata. La questione di diritto proposta dalla presente
controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga
dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa
tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla
data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario,
atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti,
ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza,
trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del
diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione,
piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la

Ric. 2015 n. 02845 sez. MT – ud. 04-02-2016
-2-

Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine decadenziale

ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in
tema di “overruling” , dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle
situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei
relativi rapporti.
La sentenza impugnata discostatasi da tali principi va, pertanto, cassata.

averne dato atto la sentenza impugnata, che la ritenuta venne operata nel 2000
mentre l’istanza di rimborso venne presentata nel 2009) la controversia può essere
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo presentato dal contribuente.
La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare
integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili
quelle del presente giudizio

P. Q. M.
La Corte, in accoglirnento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e 4hra
irripetibili quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2016.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (essendo incontestato, per

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